CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25397/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 13684-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2018 n. 13684 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 409/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 27/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 23.04.2012 i fratelli Agnese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Sassari il loro nipote, [OSCURATO:PERSONA], sostenendo: di avere acquistato dal medesimo un immobile posto a Buddusò, in via [OSCURATO:PERSONA]Arborea n. 17 con scrittura privata non autenticata e non trascritta dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; che lo stesso non si era reso disponibile per la sottoscrizione del rogito notarile ai fini della trascrizione; che essi attori, successivamente alla sottoscrizione dell’atto di vendita, venivano a conoscenza della trascrizione sull’immobile da loro acquistato di un provvedimento di sequestro conservativo da parte diCassandra [OSCURATO:PERSONA], creditrice di [OSCURATO:PERSONA], a fronte di un contratto di compravendita di altro immobile che quest’ultimo aveva venduto alla stessa [OSCURATO:PERSONA] e poi rivenduto a terzi, restando così obbligato alla restituzione del doppio della caparra ricevuta. Gli attori domandavano, quindi, l’accertamento giudiziale della sottoscrizione apposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in calce alla scrittura privata di compravendita immobiliare dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], al fine di poter procedere alla trascrizione della scrittura medesima, ai sensi dell’art. 2652 n.3 c.c., nonché di accertare e dichiarare che dal residuo prezzo ancora dovuto, pari ad euro 22.000,00, di cui facevano offerta di pagamento, avrebbero dovuto essere detratte le somme necessarie per l’eliminazione Ric. 2018 n. 13684 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -3- della trascrizione pregiudizievole effettuatasul bene, nelle more, da [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], sostenendo di non aver posto in essere alcuna inadempienza e di non aver ricevuto alcuna offerta di pagamento a titolo di saldo prezzo. Aggiungeva, altresì, di non opporsi all’accertamento giudiziale della propria sottoscrizione e di essere disponibile alla definizione della vicenda con la stipula del rogito. 2. Con sentenza n. 47/2015, il Tribunale di Sassari dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di accertamento della sottoscrizione dell’atto di compravendita da parte di [OSCURATO:PERSONA], non avendo quest’ultimo sollevato contestazioni in tal senso. A norma degli artt. 17 e 40 della L. 47/85 d ichiarava d’ufficio la nullità dell’atto di vendita dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per mancata produzione della documentazione urbanistica prevista per legge, rigettando quindi la domanda degli attori e compensando integralmente le spese di lite. 3. Avverso tale decisione proponevano appello i fratelli [OSCURATO:PERSONA], dolendosi del rilievo uffici oso della nullità dell'atto di compravendita nonché della dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine al riconoscimento tacito della sottoscrizione. 4. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], per resistere all'appello nella parte in cui gli appellanti insistevano sulla detrazione dal prezzo residuo della somma pagata a un terzo senza l'autorizzazione del debitore. 5. Gli appellanti venivano rimessi in termini per la produzione della documentazione attestante la regolarità urbanistica e catastale dell’immobile. Ric. 2018 n. 13684 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -4- 6. Con sentenza n. 409/2017, la Corte di Appello di Cagliari, superato il rilievo di nullità, accoglieva parzialmente l’appello proposto dai germani [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava l’autenticità della sottoscrizione apposta da [OSCURATO:PERSONA] alla scrittura privata di compravendita, recante la data del 01.10.09, nonché l’obbligo degli acquirenti di corrispondere immediatamente il saldo prezzo nella misura capitale di euro 22.000,00.Dichiarava invece non opponibile a [OSCURATO:PERSONA] l’accordo transattivo raggiunto dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] con la sequestrante e di conseguenza non opponibile in compensazione al venditore l a somm a di euro 17.500,00 pagataper ottenere la cancellazione del sequestro. 7. Contro tale decisione hanno propostoricorso per c assazione Agnese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando le loro censure a tre motivi. 8. Ha resistitocon controricorso [OSCURATO:PERSONA] . 9. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. 10. In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il primo motivo di ricorso è articolato in due profili . a) Con il primo i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. in combinato disposto con gli artt.112 e 115 c.p.c., in relazione all’art . 360 primo comma, n. 3 e 5 c.p.c., censurando la parte della sentenza in cui la Corte distrettuale non ha rilevato l’avvenuto mutamento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], avendo chiesto in primo grado la condanna degli acquirenti al pagamento immediato del saldo del prezzo “nella parte eccedente il limite per il quale è stato Ric. 2018 n. 13684 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -5- trascritto il sequestro conservativo e il residuo non appena detto gravame verrà cancellato”, non avrebbe potuto chiedere in appello il pagamento dell’intero importo di euro 22.000,00. La Corte avrebbe dovuto prima verificare l’effettiva cancellazione del sequestro conservativo trascritto sull’immobile venduto e poi, nel caso, accogliere la domanda così come modificata in appello dalla controparte. b) Con il secondo profilo lamentano, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti, criticando la parte della sentenza in cui la Corte di Appello di Cagliari non ha tenuto conto della perdurante trascrizione del sequestro conservativo disposto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sull’immobile oggetto del contratto di compravendita intercorso tra le parti del presente giudizio. 2.- Il s econdo motivo contesta la v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1180, 1201, 1203 n.2 c.c. e 1460 c.c. in relazione all’art.360, primo comma n. 3 c.p.c. I ricorrenti censurano la parte della sentenza in cui la Corte distrettuale non ha ritenuto applicabili al caso de quo g li artt.1180 e 1201 c.c. al fine di rendere opponibile al venditore quanto pagato dagli acquirenti al terzo che aveva trascritto il sequestro sul bene venduto, in ipotesi anche in applicazione dell'art. 1460 c.c. Criticano in particolare i passaggi argomentativi della sentenza secondo i quali “l'applicazione degli artt,1180 e 1203 n. 2 c.c.presuppone evidentemente che il debito del creditore venditore non sia dal medesimo contestato” e “il pagamento di euro 17.250,00 eseguito dai compratori in favor e di M ura Cassandra,terza rispetto alla controversia in esame e frutto di Ric. 2018 n. 13684 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -6- un accordo transattivo,non risulta allo stato opponibile a [OSCURATO:PERSONA]”,che aveva resistito alla pretesa della [OSCURATO:PERSONA]. A detta dei ricorrenti la Corte territoriale avrebbe violato il disposto dell'art. 1180 c.c., essendo ammissibile anche l'adempimento di un debito altrui pur oggetto di contestazione tra le parti originarie, e avrebbe fatto erroneo riferimento alla surrogazione legale di cui all’art. 1203 n. 2 c.c., dovendo applicarsi nel caso di specie la surrogazione per volontà del creditore ex art. 1201 c.c. espressa nell'atto di transazione . Posto che, a seguito della surrogazione , gli odierni ricorrenti sono subentrati nei diritti dell'originario creditore nei confronti del debitore, gli stessi, anche ai sensi dell’art. 1460 c.c.,avevano diritto di opporre alla pretesa dell’ immediato pagamento del saldo prezzo il controcredito vantato verso [OSCURATO:PERSONA]. 3.- C on il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art.1460 c. c . in relazione all'art . 360 comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto la Corte di merito non ha subordinato il pagamento del saldo del prezzo alla previa dimostrazione dell’avvenuta cancellazione della trascrizione pregiudizievole costituita dal sequestro conservativo. 4.-Le censure rivolte alla sentenza impugnata non meritano accoglimento. 5.-Il primo motivo è infondato. Non si ravvisa anzitutto la prospettata mutatio libelli nella domanda di pagamento “integrale” del prezzo,con conseguente prospettazione di una inammissibile domanda nuova in appello e violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., posto che – come sostenuto dal controricorrente –tale domanda eragià contenuta nelle conclusioni rassegnate in primo grado, e la riserva della accettazione di un prezzo ridotto era legata alla contingente Ric. 2018 n. 13684 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -7- permanenza del provvedimento di sequestrotrascritto da [OSCURATO:PERSONA]. Si legge infatti a pag. 5 della sentenza che [OSCURATO:PERSONA], nel reclamare l'adempimento del contratto di vendita, “ contestava fin dalla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. l'ammontare del debito nei confronti del soggetto sequestrante, pur dichiarandosi disponibile a conteggiare nel saldo prezzo l'importo del sequestro conservativo nel frattempo trascritto sul bene (cfr. comparsa di costituzione)”. La situazione sostanziale sul punto è stata mutata dagli stessi ricorrenti, i quali -come si evince dal ricorso - prima del giudizio di primo grado hanno concluso con [OSCURATO:PERSONA] un atto di transazione con rinuncia di quest’ultima al sequestro a fronte della ricezione della somma pattuita, poi versata nelle more del giudizio di primo grado. Aggiunge il controricorrente che il compimento della materiale operazione di cancellazione della formalità era nella piena disponibilità dei ricorrenti, una volta tacitate le pretese creditorie ed ottenut a la rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] al sequestro conservativo sull’immobile, con surroga nei diritti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] stessa, ivi compreso quello di procedere alla cancellazione del sequestro conservativo e che proprio “a seguito di questo jus superveniens … ha chiesto il riconoscimento dell’intero credito”. Non è dunque questione di mutatio o di emendatio libelli (quest’ultima peraltro consentita – secondo il più recente orientamento di legittimità -purché la modifica sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, quando rima ngano immutati ilbene della vita richiesto e i fatti posti a base della domanda), ma di adeguamento, per così dire, ai fatti nuovi Ric. 2018 n. 13684 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -8- intervenuti e dedotti in giudizio dagli allora attori, della domanda articolata all’atto della costituzione in giudizio. Non sussiste inoltre nel caso di specie la violazione dell’art.2697 c.c., così come questa Corte intende la inosservanza delle norme sulla ripartizione degli oneri probatori, che ècensurabile in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (ex multis: Cass. n. 13395/2018; n. 18092/2020). Neppure è configurabile la violazione dell’art. 115 c.p.c., che è ammissibilesolo se si denunci “che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. SS.UU. n. 20867/2020). Quanto al secondo profilo del mezzo di ricorso, non sussiste parimenti l’omissione del fatto decisivo , perché la Corte del merito ha preso in considerazione l’avvenuta trascrizione del sequestro conservativo sull’immobile su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], traendone conclusioni diverse da quelle prospettate da parte ricorrente, di tal ché il vizio lamentato si traduce in una mera critica alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 6. Anche il secondo motivoè infondato . Nel caso de quo i ricorrenti hanno pagato una somma di denaro alla creditrice di [OSCURATO:PERSONA] che aveva trascritto il sequestro conservativo sull’immobile da essi acquistato, sulla base di un accordo transattivo. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto non oppo nibile tale accordo all’ odierno Ric. 2018 n. 13684 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -9- controricorrente, considerato che nello stesso era stata determinata la sua posizione debitoria verso la sequestrante senza la sua partecipazione all’atto, considerata al tresì la contestazione dell'ammontare del debito avanzata da [OSCURATO:PERSONA] che – come si legge in sentenza - “ aveva resistito alla pretesa di [OSCURATO:PERSONA] e l'aveva comunque parzialmente estinta mediante versamento di euro 11.500,00”. Che la pretesa creditoria fosse sub judice è comprovato dal contenuto della stessa transazione (riportat a in ricorso ) , nella quale si legge che “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono surrogati nei diritti di credito vantati da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del signor [OSCURATO:PERSONA] di cui alla causa civile radicata di fronte al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] … I signori [OSCURATO:PERSONA], M ura Maria L iberate e M ura Antonio di seguito a quanto sopr a interverranno in detto giudizio per esercitare il proprio diritto di surroga….”. I ricorrenti insistono in ricorso per la mancata applicazione al caso di specie dell’art. 1180 c.c., non presupponendo questa norma, a loro avviso– diversamente da quanto a ffermato dalla Corte del merito –che il credito pagato dal terzo sia contestato. Come si legge in ricorso, gli stessi hanno pagato “quello che, in base a quanto prospettato e desumibile anche da quanto richiamato nell’accordo in atti … era ritenuto ragionevolmente essere l’effettivo credito di [OSCURATO:PERSONA]”. Ma l’adempimento del terzo deve avere “carattere specifico e assolutamente conforme all’obbligazione del debitore” (Cass. n. 23354/2011), qui invece in contestazionetra debitore e creditore e oggetto di un successivo accordo transattivo (che –in quanto tale –postula reciproche concessioni)tra creditore e terze parti. Ric. 2018 n. 13684 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -10- Secondo gli esponenti la Corte territoriale avrebbe poi fatto erroneamente riferimento all’art. 1203 n. 2 c.c., al fine di escludere l’opponibilità a [OSCURATO:PERSONA] del pagamento di euro 17.250,00 eseguito dagli acquirenti in favore di [OSCURATO:PERSONA], posto che alla fattispecie in esame avrebbe dovuto applicarsi la surrogazione per volontà della creditrice ex art. 1201 c.c. La contestazione del credito esclude anche l’applicazione di questa norma, trattandosi in buona sostanza, nella specie, di acquisto di un credito “litigioso”, che legittima una successione a titolo particolare nel processo, come sostenuto dal controricorrentee come emerge dal testo dell’accordo transattivo, nel quale la creditrice surroga Agnese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] “nei propri diritti di credito vantati confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] e di cui alla causa civile radicatadi fronte al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Olbia, il 28.10.2011”. Ciò non legittima i ricorrenti al recupero automatico delle somme versate tramite il meccanismo della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorioex art. 1201 c.c. Non sussistendo un credito certo ed esigibile de i ricorrenti , fanno difetto anche i presupposti per l’ opera tività della compensazione giudiziale con il prezzo di acquisto , che correttamente la Corte distrettuale ha esclu so , in ciò uniformandosi alla posizione espressa sul punto dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno stabilito che “ se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudizale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, Ric. 2018 n. 13684 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -11- mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo" (Cass. SS.U., Sentenza n. 23225/2016;Cass. n. 31359/2018). 7.-Il terzo motivo è inammissibile. Come rilevato dal controricorrente, si tratta di un argomento sollevato per la prima volta nel giudizio di cassazione, non avendo i ricorrenti, nei precedenti gradi di giudizio, mai invocato l’eccezione di inadempimento exart. 1460 c.c. Non può infatti considerarsi eccezione di inadempimento “quella degli acquirenti relativa alla mancata autentica notarile della sottoscrizione ai fini della trascrizione e l’apposizione sul bene di un vincolo quale il sequestro conservativo a garanzia di un debito del venditore” (cfr. pag. 31 del ricorso), né l a conclusione dell’appello che si legge a pag. 2 della sentenza impugnata, con la quale gli odierni ricorrenti hanno chiesto alla Corte di appello di accertare la somma ancora dovuta a titolo di corrispettivo, detraendo dal prezzo pattuito quanto necessario per eliminare la trascrizione pregiudizievole sul bene di cui è causa. A tacere che l’art. 1460 c.c. integra un’eccezione in senso proprio, la quale non può essere rilevata dal giudice d’ufficio (Cass. n. 10764/1999), va ricordato che in sede di legittimità non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione (Cass. n. 2443/2016; n. 14477/2018, n. 15430/2018; n. 2038/2019). 5.-In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti - in forza del principio della soccombenza - devono essere Ric. 2018 n. 13684 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -12- condannati al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore del controricorrente, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta quale antistatario. 6.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 dellal. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.410,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n