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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 dicembre 2024

Cassazione n. 20866/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESESTA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent.n. sez. 404/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 754/2025 [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa in data 08/6/2022 dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di restituire l’istanza e gli atti relativi alla Corte d’appello di Torino. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ha presentato richiesta di rescissione del giudicato o, in alternativa, di rimessione in termini ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. per proporre ricorso per cassazione, in relazione alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cuneo in data 4 marzo 2019 nei confronti delle istanti, confermata dalla Corte d’appello di Torino in data 8 giugno 2022, divenuta irrevocabile in data 1 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20866/2025 Roma, lì, 04/06/2025 Il difensore deduce che entrambe le istanti hanno avuto conoscenza del processo penale celebrato nei loro confronti solo in seguito alla formazione del giudicato di condanna; le ricorrenti, infatti, sarebbero state giudicate e condannate in absentia, senza aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo penale e aver dichiarato o eletto domicilio nello stesso.

La Corte di appello di Torino, con ordinanza emessa in data 2 dicembre 2024, ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato e ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione per la decisione sulla richiesta di restituzione nel termine.

2. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 17 marzo 2025, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di restituire l’istanza e gli atti relativi alla Corte d’appello di Torino.

3. Il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha confermato la previsione nell’ordinamento processuale sia della rescissione del giudicato che della restituzione nel termine per proporre impugnazione, delineando un diverso ambito applicativo per tali istituti rispetto alla disciplina previgente.

4. La rescissione del giudicato prevista dall’art. 629-bis cod. proc. pen. nella disciplina vigente si differenzia dalla restituzione nel termine per impugnare di cui all’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.: - per l’ambito di applicazione, posto che la richiesta relativa all’una può essere avanzata in tutti i casi in cui il processo in assenza si sia svolto in carenza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen., mentre l’istanza riguardante l’altra non può essere azionata nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mani dell’imputato o di persona da questi delegata e in quello in cui vi sia stata, da parte dell’imputato, rinunzia espressa a comparire o a far valere il legittimo impedimento eventualmente esistente; - per l’oggetto della prova, in quanto il richiedente, nell’una, è tenuto a provare che l’assenza sia stata dichiarata in carenza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen., mentre, nell’altra, è tenuto a dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo; - per la portata degli effetti, atteso che l’una, diversamente dall’altra, può portare alla regressione del processo fino al grado e alla fase in cui si è verificata la nullità (Sez. 5, n. 10996 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Kurasbediani, Rv. 287764-01);

5. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in particolare, la restituzione nel termine per proporre impugnazione, ai sensi dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere accordata nei casi di assenza dichiarata legittimamente - quando non fondata su elementi di certezza, ma ritenuta provata dal giudice, ovvero derivante da sottrazione volontaria - allorché l’imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa (Sez. 6, n. 1283 del 20/11/2024, dep. 2025, Bamba, Rv. 287420 – 01);

6. Tanto premesso deve rilevarsi che la Corte di appello di Torino ha disposto la trasmissione dell’istanza di remissione in termini alla Corte di cassazione sulla base di un presupposto interpretativo errato.

7. La Corte di appello ha, infatti, ritenuto che nel caso di specie, «in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo», debba farsi riferimento alla disciplina vigente alla data in cui le istanti hanno avuto conoscenza delle condanne che chiedono di impugnare e, dunque, alla disciplina delineata dalla c.d. riforma Cartabia.

8. La riforma Cartabia, tuttavia, a differenza da quanto rilevato dalla Corte di appello, ha dettato un’espressa disciplina intertemporale.

L’art. 89, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 sancisce, infatti, che «Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto [30 dicembre 2022], è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.».

9. Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, ex plurimis: Sez.

U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che le istanti sono state dichiarate assenti dal Tribunale di Cuneo all’udienza dibattimentale del 4 marzo 2019.

10. In virtù dell’art. 89, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dunque, le istanze delle ricorrenti non sono disciplinate dai rimedi restitutori previsti dalla c.d. riforma Cartabia, ma dalla disciplina previgente.

11. L’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione previgente, stabiliva che «Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza del procedimento».

12. In virtù della formulazione previgente dell’art. 629-bis cod. proc. pen., dunque, la Corte di appello di Torino è competente a decidere su entrambe le istanze proposte, senza operare distinzioni di sorta, attesa la natura unitaria del rimedio e della competenza funzionale assegnata.

La Corte di appello deve, dunque, verificare l’effettiva conoscenza del processo da parte delle condannate istanti, senza ricorrere ad automatismi probatori o presunzioni di conoscenza.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, statuito che la legittima instaurazione del rapporto processuale postula la notifica all’imputato, atta a fondare l’effettiva conoscenza del procedimento penale, dell’accusa, contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, e che a tal fine è inidonea la mera conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sez.

U, n. 28912 del 29/02/2019, Innaro, Rv. 275716 – 01).

Secondo le Sezioni unite, infatti, il fondamento del processo celebrato in assenza è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell’accusa e del giorno e luogo della udienza; il processo in assenza è, dunque, ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della effettiva conoscenza da parte dell’imputato del processo pendente nei suoi confronti, fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 – 01).

13. Alla stregua dei rilievi che precedono, deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino.

P.Q.M Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino.

Così deciso il 01/04/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESESTA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent.n. sez. 404/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 754/2025 [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa in data 08/6/2022 dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di restituire l’istanza e gli atti relativi alla Corte d’appello di Torino. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ha presentato richiesta di rescissione del giudicato o, in alternativa, di rimessione in termini ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. per proporre ricorso per cassazione, in relazione alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cuneo in data 4 marzo 2019 nei confronti delle istanti, confermata dalla Corte d’appello di Torino in data 8 giugno 2022, divenuta irrevocabile in data 1 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20866/2025 Roma, lì, 04/06/2025 Il difensore deduce che entrambe le istanti hanno avuto conoscenza del processo penale celebrato nei loro confronti solo in seguito alla formazione del giudicato di condanna; le ricorrenti, infatti, sarebbero state giudicate e condannate in absentia, senza aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo penale e aver dichiarato o eletto domicilio nello stesso. La Corte di appello di Torino, con ordinanza emessa in data 2 dicembre 2024, ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato e ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione per la decisione sulla richiesta di restituzione nel termine. 2. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 17 marzo 2025, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di restituire l’istanza e gli atti relativi alla Corte d’appello di Torino. 3. Il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha confermato la previsione nell’ordinamento processuale sia della rescissione del giudicato che della restituzione nel termine per proporre impugnazione, delineando un diverso ambito applicativo per tali istituti rispetto alla disciplina previgente. 4. La rescissione del giudicato prevista dall’art. 629-bis cod. proc. pen. nella disciplina vigente si differenzia dalla restituzione nel termine per impugnare di cui all’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.: - per l’ambito di applicazione, posto che la richiesta relativa all’una può essere avanzata in tutti i casi in cui il processo in assenza si sia svolto in carenza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen., mentre l’istanza riguardante l’altra non può essere azionata nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mani dell’imputato o di persona da questi delegata e in quello in cui vi sia stata, da parte dell’imputato, rinunzia espressa a comparire o a far valere il legittimo impedimento eventualmente esistente; - per l’oggetto della prova, in quanto il richiedente, nell’una, è tenuto a provare che l’assenza sia stata dichiarata in carenza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen., mentre, nell’altra, è tenuto a dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo; - per la portata degli effetti, atteso che l’una, diversamente dall’altra, può portare alla regressione del processo fino al grado e alla fase in cui si è verificata la nullità (Sez. 5, n. 10996 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Kurasbediani, Rv. 287764-01); 5. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in particolare, la restituzione nel termine per proporre impugnazione, ai sensi dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere accordata nei casi di assenza dichiarata legittimamente - quando non fondata su elementi di certezza, ma ritenuta provata dal giudice, ovvero derivante da sottrazione volontaria - allorché l’imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa (Sez. 6, n. 1283 del 20/11/2024, dep. 2025, Bamba, Rv. 287420 – 01); 6. Tanto premesso deve rilevarsi che la Corte di appello di Torino ha disposto la trasmissione dell’istanza di remissione in termini alla Corte di cassazione sulla base di un presupposto interpretativo errato. 7. La Corte di appello ha, infatti, ritenuto che nel caso di specie, «in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo», debba farsi riferimento alla disciplina vigente alla data in cui le istanti hanno avuto conoscenza delle condanne che chiedono di impugnare e, dunque, alla disciplina delineata dalla c.d. riforma Cartabia. 8. La riforma Cartabia, tuttavia, a differenza da quanto rilevato dalla Corte di appello, ha dettato un’espressa disciplina intertemporale. L’art. 89, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 sancisce, infatti, che «Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto [30 dicembre 2022], è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.». 9. Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, ex plurimis: Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che le istanti sono state dichiarate assenti dal Tribunale di Cuneo all’udienza dibattimentale del 4 marzo 2019. 10. In virtù dell’art. 89, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dunque, le istanze delle ricorrenti non sono disciplinate dai rimedi restitutori previsti dalla c.d. riforma Cartabia, ma dalla disciplina previgente. 11. L’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione previgente, stabiliva che «Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza del procedimento». 12. In virtù della formulazione previgente dell’art. 629-bis cod. proc. pen., dunque, la Corte di appello di Torino è competente a decidere su entrambe le istanze proposte, senza operare distinzioni di sorta, attesa la natura unitaria del rimedio e della competenza funzionale assegnata. La Corte di appello deve, dunque, verificare l’effettiva conoscenza del processo da parte delle condannate istanti, senza ricorrere ad automatismi probatori o presunzioni di conoscenza. Le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, statuito che la legittima instaurazione del rapporto processuale postula la notifica all’imputato, atta a fondare l’effettiva conoscenza del procedimento penale, dell’accusa, contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, e che a tal fine è inidonea la mera conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sez. U, n. 28912 del 29/02/2019, Innaro, Rv. 275716 – 01). Secondo le Sezioni unite, infatti, il fondamento del processo celebrato in assenza è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell’accusa e del giorno e luogo della udienza; il processo in assenza è, dunque, ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della effettiva conoscenza da parte dell’imputato del processo pendente nei suoi confronti, fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 – 01). 13. Alla stregua dei rilievi che precedono, deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino. P.Q.M Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino. Così deciso il 01/04/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
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