CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37651/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4.i.€1.ito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ,c3 I r ò. )udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Ricorrono per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza Della Corte d'appello di Catanzaro che il 13/11/2020 ha confermato la sentenza del tribunale di Cosenza che aveva condannato l'Oliva per i reati furto ed estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capi 15 e :16) e il Ciancio per concorso nell'estorsione di cui è il capo 17). [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1. violazione di legge in ordine all'affermato giudizio di imputabilità. Contesta le conclusioni peritali in ordine alla capacità dell'imputato di stare in giudizio e di intendere di volere al momento delila commissione del fatto; 2. mancata assunzione di prova decisiva consistita nella riaudizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] 3. vizio di motivazione in ordine a ruolo dell'imputato considerato che il suo solo intento era quello di perseguire l'interesse della vittima e certamente non il proprio. [OSCURATO:PERSONA] deduce: Con il primo e il secondo motivo lamenta che il riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa non può considerarsi certo per inosservanza delle norme processuali in tema di riconoscimento,,E/perché oltre all'individuazione incerta ed imprecisa non vi sono intercettazioni sul ricorrente che confermino detta prove. In particolare, si sostiene che il riconoscimento effettuato in udienza dinanzi al tribunale di Cosenza non rispetta i dettami dell'articolo 213 codice procedura penale. Con il terzo motivo lamenta la mancata declaratoria di prescrizione Considerato il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuante in termini di prevalenza sulle aggravanti. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] presentava memoria e motivi aggiunti. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è palesemente inammissibile. Con riguardo al primo motivo di ricorso deve osservarsi che la Corte d'appello con motivazione ampia e rigorosa ha dato atto che l'accertamento peritale, compiuto in sede di gravame, ha consentito di verificare la capacità dell'imputato di partecipare al processo e la sua imputabilità al momento dei fatti. Nel pervenire a tale conclusione la Corte d'appello non solo si è richiamata alle conclusioni peritali ma ha altresì valutato tutte le censure sollevate dalla //iv difesa, dando atto, con ampia motivazione, delle ragioni per cui le censure del consulente di parte non erano idonee a scalfire la approfondita valutazione del perito. Con riguardo al secondo motivo di ricorso deve osservarsi che sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni per cui non si procedeva alla rinnovazione della prova. La pronuncia di responsabilità dell'imputato per il capo 17 si fonda sulle intercettazioni telefoniche intercorse tra lo stesso e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle quali niente avrebbe potuto dire la parte offesa. Le doglianze articolate nel terzo motivo di ricorso sono diverse da quelle consentite nella parte in cui non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu °cui/ della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. Risultanze processuali dalle quali è emerso il ruolo del Ciancio che non fu quello di un mero nuncius che ha agito solo per ragioni di solidarietà umana verso la vittima. (pag. 13 sentenza impugnata). L'inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi aggiunti. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Con riguardo alla manifesta infondatezza dei primi due motivi, diretti ad invalidare il valore probatorio dell'individuazione fotografica e personale, vale la pena di evidenziare che correttamente i giudici di merito hanno tratto il convincimento della colpevolezza dell'imputato anche da tali elementi di prova, costituendo essi accertamenti di fatto utilizzabili in virtù dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, che consentono il ricorso non solo alle cosiddette prove legali, ma anche ad elementi di giudizio diversi, purché acquisiti non in violazione di specifici divieti. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato considerato l'irrilevanza del giudizio di bilanciamento al fine del computo dei termini del tempo necessario a prescrivere. Questa Corte ha infatti affermato che ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato. (fra le tante N. 15681 del 2017 Rv. 269669 - 01 Rv. 269669 - 01, N. 50995 del 2019 Rv. 278058 - 01, N. 4687 del 2019 Rv. 275639 - 01, N. 21704 del 2019 Rv. 275821 - 01, N. 4178 del 2019 Rv. 274899 - 01, N. 8079 del 2017 Rv. 269129 - 01, N. 36258 del 2020 Rv. 280059 - 01) I ricorsi sono pertanto inammissibile e ii ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somm