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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06667/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 125, comma 3, e 545 bis cod. proc pen. e del vizio di motivazione - sono inammissibili, in quanto, oltre a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, sono manifestamente infondate.

Invero, nella sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania evidenzia che: - il ricorrente, sottoposto alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ha violato la prescrizione di permanere nel proprio domicilio tra le ore 21.00 e le ore 6.00; - non è ravvisabile nel caso di specie lo stato di necessità invocato dalla difesa in quanto non è stata accertata a carico di Palermo alcuna patologia e, per di più, la diagnosi resa alle dimissioni (colica renale dx) si è fondata sulle solo dichiarazioni del ricorrente, il quale non si è neppure sottoposto ad esami clinici a conferma di quanto lamentato; - Palermo risulta essersi recato presso il nosocomio solo dopo avere saputo del controllo presso la sua abitazione; - la patologia lamentata (colica renale) è del tutto inverosimile, ponendosi altresì in contrasto con il lasso di tempo che risulta essere trascorso nell'attesa della visita dell'imputato (che, arrivato in ospedale alle ore 23.53, è stato preso in cura solamente alle ore 2.40, per poi essere dimesso 10 minuti dopo).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso risulta altrettanto inammissibile in quanto l'udienza ex art. 545 bis cod. proc. pen. non è prevista in via necessaria, tanto più in appello (si veda per tutte Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., 285412-01, secondo cui in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. non comporta la nullità della sentenza , presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 125, comma 3, e 545 bis cod. proc pen. e del vizio di motivazione - sono inammissibili, in quanto, oltre a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, sono manifestamente infondate. Invero, nella sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania evidenzia che: - il ricorrente, sottoposto alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ha violato la prescrizione di permanere nel proprio domicilio tra le ore 21.00 e le ore 6.00; - non è ravvisabile nel caso di specie lo stato di necessità invocato dalla difesa in quanto non è stata accertata a carico di Palermo alcuna patologia e, per di più, la diagnosi resa alle dimissioni (colica renale dx) si è fondata sulle solo dichiarazioni del ricorrente, il quale non si è neppure sottoposto ad esami clinici a conferma di quanto lamentato; - Palermo risulta essersi recato presso il nosocomio solo dopo avere saputo del controllo presso la sua abitazione; - la patologia lamentata (colica renale) è del tutto inverosimile, ponendosi altresì in contrasto con il lasso di tempo che risulta essere trascorso nell'attesa della visita dell'imputato (che, arrivato in ospedale alle ore 23.53, è stato preso in cura solamente alle ore 2.40, per poi essere dimesso 10 minuti dopo). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso risulta altrettanto inammissibile in quanto l'udienza ex art. 545 bis cod. proc. pen. non è prevista in via necessaria, tanto più in appello (si veda per tutte Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., 285412-01, secondo cui in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. non comporta la nullità della sentenza , presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gen
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