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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 42608/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PESAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PESAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Pesaro.

Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui il Gup del predetto Tribunale, all'esito del giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto in ordine al reato di cui all'art. 2 Digs.74/2000, perché, al fine di evadere le imposte, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2015 aveva registrato in contabilità schede carburanti per un costo pari a 17.047,00 euro, relativi all'utilizzo della sua autovettura, risultati inesistenti. 1.1.Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 62 bis e 65 cod. pen., per errore di calcolo della pena in quanto il giudice nel concedere le attenuanti generiche ha applicato una diminuzione superiore al terzo alla pena base.

2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Nel caso di specie si è verificato un errore nella determinazione del trattamento sanzionatorio avendo il giudice errato nel calcolo relativo alla riduzione per le attenuanti generiche, infliggendo una pena illegale di maggior favore per il reo.

Il giudice è partito dalla pena base di un anno e mesi sei di reclusione per il capo di imputazione sub a).

Previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, ha applicato la pena di mesi dieci di reclusione.

Il calcolo è tuttavia erroneo perchè, operando il massimo della riduzione, la pena sarebbe dovuta essere di dodici mesi di reclusione.

Conseguentemente, è erroneo anche il calcolo della pena finale, comprensiva dell'aumento per la continuazione con il capo b), in quanto il giudice ha applicato l'aumento di due mesi per il reato satellite, alla pena di dieci mesi di reclusione comminata per il reato più grave.

La sentenza gravata va perciò annullata senza rinvio, limitatamente alla pena inflitta, potendo questa Corte procedere essa stessa, nell'ottica delineata dall'art. 620 lett.

I) cod. proc. pen., alla determinazione della pena, sulla base di un semplice calcolo aritmetico fondato sugli elementi enucleabili dalle sentenze di merito ed assolutamente predeterminati, con esclusione di ogni determinazione discrezionale, non spettante a questa Corte.

2. Pertanto, la Corte così ridetermina la pena: pena base per il capo di imputazione a) in un anno di reclusione, cui va applicato l'aumento di mesi due per il reato di cui al capo b), e conseguente determinazione della pena in un anno e due mesi, cui deve essere applicata la riduzione per la scelta del rito abbreviato.

La pena finale è determinata in mesi nove e giorni dieci.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena in mesi nove e giorni dieci di reclusione.

Così deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PESAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PESAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Pesaro. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui il Gup del predetto Tribunale, all'esito del giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto in ordine al reato di cui all'art. 2 Digs.74/2000, perché, al fine di evadere le imposte, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2015 aveva registrato in contabilità schede carburanti per un costo pari a 17.047,00 euro, relativi all'utilizzo della sua autovettura, risultati inesistenti. 1.1.Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 62 bis e 65 cod. pen., per errore di calcolo della pena in quanto il giudice nel concedere le attenuanti generiche ha applicato una diminuzione superiore al terzo alla pena base. 2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Nel caso di specie si è verificato un errore nella determinazione del trattamento sanzionatorio avendo il giudice errato nel calcolo relativo alla riduzione per le attenuanti generiche, infliggendo una pena illegale di maggior favore per il reo. Il giudice è partito dalla pena base di un anno e mesi sei di reclusione per il capo di imputazione sub a). Previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, ha applicato la pena di mesi dieci di reclusione. Il calcolo è tuttavia erroneo perchè, operando il massimo della riduzione, la pena sarebbe dovuta essere di dodici mesi di reclusione. Conseguentemente, è erroneo anche il calcolo della pena finale, comprensiva dell'aumento per la continuazione con il capo b), in quanto il giudice ha applicato l'aumento di due mesi per il reato satellite, alla pena di dieci mesi di reclusione comminata per il reato più grave. La sentenza gravata va perciò annullata senza rinvio, limitatamente alla pena inflitta, potendo questa Corte procedere essa stessa, nell'ottica delineata dall'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., alla determinazione della pena, sulla base di un semplice calcolo aritmetico fondato sugli elementi enucleabili dalle sentenze di merito ed assolutamente predeterminati, con esclusione di ogni determinazione discrezionale, non spettante a questa Corte. 2. Pertanto, la Corte così ridetermina la pena: pena base per il capo di imputazione a) in un anno di reclusione, cui va applicato l'aumento di mesi due per il reato di cui al capo b), e conseguente determinazione della pena in un anno e due mesi, cui deve essere applicata la riduzione per la scelta del rito abbreviato. La pena finale è determinata in mesi nove e giorni dieci. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena in mesi nove e giorni dieci di reclusione. Così deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il consigliere este
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