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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 12621/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI TERAMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TERAMO Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata; letta la memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorso; letta la memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 17 luglio 2024, il Tribunale del riesame di Teramo, in accoglimento delle istanze avanzate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il decreto con cui il GIP presso il medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di denaro indicata nella richiesta del PM, quale profitto del reato contestato agli indagati e, in via subordinata, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni nella disponibilità dei medesimi per il valore corrispondente a profitto del reato.

Ha invece dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA].

Si procede nei confronti degli indagati in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 316- ter cod. pen. - così riqualificato dal GIP il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. originariamente contestato - nonché per il reato di cui agli artt. 110, 48, 479, e 61, n. 2, e di cui all'art. 481 cod. pen. in relazione all'illecita percezione del credito di imposta, pari a complessivi euro 1.576.677,00, conseguente al riconoscimento del cd. superbonus di cui all'art. 119, d.l. n. 34 del 2020.

Secondo la prospettazione accusatoria, gli indagati avevano conseguito illecitamente il credito di imposta con cui era stato finanziato l'intervento di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione di edificio residenziale per l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'efficientamento energetico, lavori in relazione ai quali avrebbero ottenuto il suddetto credito maggiorato, riferito fraudolentemente a quattro unità immobiliari, ciascuna dotata di un proprio bagno, anziché alle due unità realmente esistenti.

A tal fine avevano prodotto documenti ed elaborati progettuali che attestavano falsamente che l'edificio oggetto di intervento era costituito da quattro unità immobiliari, mentre in realtà ne esistevano solo due.

Tale circostanza, secondo

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame, articolando due motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si deduce vizio di violazione di legge in relazione all'art. 321 cod. proc. pen.

Il Tribunale del riesame avrebbe annullato il decreto di sequestro emesso dal GIP sul presupposto della mancanza di sufficienti indizi in ordine alla falsità della pratica edilizia sulla cui base vi era stata l'indebita percezione del credito di imposta.

In tal modo l'ordinanza impugnata avrebbe accolto in modo acritico la tesi difensiva, secondo la quale ai fini del frazionamento dell'immobile in quattro unità non sarebbe stato necessario realizzare gli impianti sanitari in quanto già preesistenti.

Tale ricostruzione, tuttavia, sarebbe priva di credibilità e non corrispondente all'effettivo stato di fatto del fabbricato, quale emergente dalla documentazione in atti e dalla quale emergerebbe che gli indagati avevano proceduto ad un frazionamento solo cartolare dell'immobile, aumentando fittiziamente il numero delle unità abitative al fine di conseguire un maggior credito dì imposta.

2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla erronea applicazione dell'art. 640-bis e dell'art. 61, n. 2 cod. pen.

Il Tribunale del riesame erroneamente avrebbe condiviso la riqualificazione del fatto operata dal GIP, ritenendo che il fatto contestato integrasse gli estremi del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., invece che quelli di cui all'art. 640-bis cod. pen., originariamente contestato agli indagati.

In realtà ricorrerebbe nella specie l'elemento caratterizzante di tale ultima figura criminosa consistente nella induzione in errore dello Stato o dell'ente erogatore, avendo gli indagati posto in essere una complessa attività ingannatoria mediante l'aumento solo fittizio delle unità abitative.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per le ragioni indicate nel ricorso.

4. Con memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo l'inammissibilità del primo motivo di censura, in quanto esso si risolverebbe nella critica della lettura che i giudici di merito hanno dato degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini, nonché nella richiesta di una inammissibile rivalutazione di tali elementi, laddove invece il ricorso per cassazione ex art. 322 è ammesso solo per violazione di legge.

Inammissibile sarebbe anche il secondo motivo di ricorso con cui si censura la riqualificazione giuridica del fatto, effettuata dal GIP e condivisa dal Tribunale del riesame, in quanto il suo mutamento non avrebbe alcuna conseguenza ai fini della valutazione del fumus e dunque del dispositivo, sicché non vi sarebbe alcun interesse alla pretesa di una formale corretta applicazione della legge.

5. Con memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l'inammissibilità della prima censura perché proposta per motivi non consentiti, lamentandosi il vizio di motivazione.

Inoltre, detto motivo di ricorso sarebbe aspecifica, in quanto proporrebbe una lettura alternativa delle fonti di prova, senza confrontarsi con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata.

Infondato sarebbe il secondo motivo, con il quale si contesta la riqualificazione giuridica della condotta nel reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., non essendo ravvisabile nella condotta dell'indagato alcuna condotta ingannatoria.

6. Con memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l'inammissibilità del primo motivo di ricorso in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti ex art. 325 cod. proc. pen.

Esso sostanzialmente si limiterebbe ad attaccare la censura della motivazione dell'ordinanza impugnata, senza dedurre alcuna violazione di legge, unica censura consentita in sede di legittimità, avverso le misure cautelari reali.

Il secondo motivo sarebbe inammissibile e comunque infondato.

Innanzitutto, rileva che, benché la riqualificazione giuridica del fatto fosse stata operata dal GIP, questa non aveva costituito oggetto di contestazione in sede di riesame.

In ogni caso difetterebbe l'interesse del ricorrente a svolgere tale censura, dal momento che la diversa qualificazione giuridica del fatto non sarebbe in grado di incidere sulla applicazione della misura cautelare richiesta né il ricorrente ha argomentato o chiarito le ragioni per cui essa avrebbe ricadute concrete.

7. Con memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Occorre innanzitutto ricordare che, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, (Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285608 - 01).

Nello specificare tale presupposto, si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).

2.2. Le doglianze formulate esorbitano dai suddetti limiti entro cui è consento il sindacato di legittimità.

Esse, invero, si risolvono nella richiesta a questa Corte di operare una rivalutazione della fattispecie concreta, contestando quella effettuata dall'ordinanza impugnata e proponendo una diversa lettura degli elementi fattuali emersi nell'attività di indagine.

Deve escludersi che in sede di ricorso per cessazione si possa contestare l'erroneità della conclusione raggiunta, posto che l'ordinanza impugnata ha comunque compiuto una valutazione che non presenta i caratteri della totale arbitrarietà né della incompletezza, essendo fondata sugli elementi fattuali emersi sia dall'attività di indagine, sia dalla documentazione prodotta dalle difese, sulla base delle quali, in modo logico e coerente, ha escluso che fosse prevista e programmata la realizzazione di nuovi impianti sanitari ai fini del frazionamento dell'immobile in quattro unità abitative.

Trattasi di accertamento fattuale, come tale rimesso alla cognizione del giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità, laddove, come nel caso di specie, esso sia adeguatamente motivato, e, in ogni caso, precluso in materia cautelare ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (ex plurímis, Sez. 2, n. 7351 del 14/12/23, dep. 2024; Sez. 2, n. 18951de1 14/03/2017, Rv. 269656; Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692.

Si veda, altresì, Sez. 3, n. 28502 del 08/03/2024, Rv. 286835 - 01, la quale ha affermato tale principio con riguardo all'ipotesi di omessa o erronea valutazione, in provvedimenti in materia di sequestro preventivo o probatorio, della sussistenza dei presupposti fattuali per l'accesso a un regime tributario derogatorio o di favore, non rientrando tale valutazione nella nozione di violazione di legge di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.).

3. Il secondo motivo è inammissibile.

3.1. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame con cui si deducano, per la prima volta, in sede di legittimità motivi di censura inerenti al decreto di sequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale (Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Caliendo, Rv. 284419 - 01; Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Rv. 285335 - 01; Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752 - 01).

È stato altresì chiarito che in tema di misure cautelari, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio (Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Rv. 266226 - 01).

Ed il principio risulta ribadito anche in relazione a presunte violazioni di legge, essendosi stabilito che è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del tribunale del riesame con il quale si deducono per la prima volta violazioni di legge inerenti l'ordinanza applicativa della misura cautelare, che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale (Sez. 5, n. 24693 del 28/02/2014, Rv. 259217 - 01).

Nel caso in esame, risulta chiaramente dall'ordinanza impugnata che il GIP, nel disporre il sequestro preventivo, aveva riqualificato il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., contestato con l'incolpazione provvisoria, nel reato di cui all'art. 316-ter cod. pen.

Tale differente qualificazione giuridica non aveva costituito oggetto di censura da parte del pubblico ministero, il quale non aveva impugnato il provvedimento cautelare.

3.2. La censura risulta inammissibile sotto un ulteriore profilo.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, l'interesse all'impugnazione di cui all'art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen. è da intendersi come pretesa all'eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione soggettiva tutelata dalla legge, e non già quale pretesa all'affermazione di un astratto principio giuridico o all'esattezza teorica della decisione, che non realizzano il vantaggio pratico cui deve tendere ogni impugnazione.

Si è pertanto ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo, perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge (Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'Ilio, Rv. 270246 - 01; Sez. 1, n. 39215 del 03/07/2017, Morrone, Rv. 270957 - 01).

Trattasi di principio di valenza generale, affermato anche in tema di misure cautelari personali, in relazione alle quali si è ritenuto che sussiste l'interesse ad impugnare quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità (Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 -

01. Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783 - 01).

Nel caso in esame, la diversa qualificazione giuridica del fatto di reato non determina alcuna conseguenza ai fini della applicazione della misura cautelare reale, né il pubblico ministero ricorrente ha dedotto quali ricadute concrete essa possa avere.

4. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI TERAMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TERAMO Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata; letta la memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorso; letta la memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 17 luglio 2024, il Tribunale del riesame di Teramo, in accoglimento delle istanze avanzate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il decreto con cui il GIP presso il medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di denaro indicata nella richiesta del PM, quale profitto del reato contestato agli indagati e, in via subordinata, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni nella disponibilità dei medesimi per il valore corrispondente a profitto del reato. Ha invece dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. Si procede nei confronti degli indagati in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 316- ter cod. pen. - così riqualificato dal GIP il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. originariamente contestato - nonché per il reato di cui agli artt. 110, 48, 479, e 61, n. 2, e di cui all'art. 481 cod. pen. in relazione all'illecita percezione del credito di imposta, pari a complessivi euro 1.576.677,00, conseguente al riconoscimento del cd. superbonus di cui all'art. 119, d.l. n. 34 del 2020. Secondo la prospettazione accusatoria, gli indagati avevano conseguito illecitamente il credito di imposta con cui era stato finanziato l'intervento di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione di edificio residenziale per l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'efficientamento energetico, lavori in relazione ai quali avrebbero ottenuto il suddetto credito maggiorato, riferito fraudolentemente a quattro unità immobiliari, ciascuna dotata di un proprio bagno, anziché alle due unità realmente esistenti. A tal fine avevano prodotto documenti ed elaborati progettuali che attestavano falsamente che l'edificio oggetto di intervento era costituito da quattro unità immobiliari, mentre in realtà ne esistevano solo due. Tale circostanza, secondo 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame, articolando due motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di violazione di legge in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe annullato il decreto di sequestro emesso dal GIP sul presupposto della mancanza di sufficienti indizi in ordine alla falsità della pratica edilizia sulla cui base vi era stata l'indebita percezione del credito di imposta. In tal modo l'ordinanza impugnata avrebbe accolto in modo acritico la tesi difensiva, secondo la quale ai fini del frazionamento dell'immobile in quattro unità non sarebbe stato necessario realizzare gli impianti sanitari in quanto già preesistenti. Tale ricostruzione, tuttavia, sarebbe priva di credibilità e non corrispondente all'effettivo stato di fatto del fabbricato, quale emergente dalla documentazione in atti e dalla quale emergerebbe che gli indagati avevano proceduto ad un frazionamento solo cartolare dell'immobile, aumentando fittiziamente il numero delle unità abitative al fine di conseguire un maggior credito dì imposta. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla erronea applicazione dell'art. 640-bis e dell'art. 61, n. 2 cod. pen. Il Tribunale del riesame erroneamente avrebbe condiviso la riqualificazione del fatto operata dal GIP, ritenendo che il fatto contestato integrasse gli estremi del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., invece che quelli di cui all'art. 640-bis cod. pen., originariamente contestato agli indagati. In realtà ricorrerebbe nella specie l'elemento caratterizzante di tale ultima figura criminosa consistente nella induzione in errore dello Stato o dell'ente erogatore, avendo gli indagati posto in essere una complessa attività ingannatoria mediante l'aumento solo fittizio delle unità abitative. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per le ragioni indicate nel ricorso. 4. Con memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo l'inammissibilità del primo motivo di censura, in quanto esso si risolverebbe nella critica della lettura che i giudici di merito hanno dato degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini, nonché nella richiesta di una inammissibile rivalutazione di tali elementi, laddove invece il ricorso per cassazione ex art. 322 è ammesso solo per violazione di legge. Inammissibile sarebbe anche il secondo motivo di ricorso con cui si censura la riqualificazione giuridica del fatto, effettuata dal GIP e condivisa dal Tribunale del riesame, in quanto il suo mutamento non avrebbe alcuna conseguenza ai fini della valutazione del fumus e dunque del dispositivo, sicché non vi sarebbe alcun interesse alla pretesa di una formale corretta applicazione della legge. 5. Con memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l'inammissibilità della prima censura perché proposta per motivi non consentiti, lamentandosi il vizio di motivazione. Inoltre, detto motivo di ricorso sarebbe aspecifica, in quanto proporrebbe una lettura alternativa delle fonti di prova, senza confrontarsi con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata. Infondato sarebbe il secondo motivo, con il quale si contesta la riqualificazione giuridica della condotta nel reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., non essendo ravvisabile nella condotta dell'indagato alcuna condotta ingannatoria. 6. Con memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l'inammissibilità del primo motivo di ricorso in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti ex art. 325 cod. proc. pen. Esso sostanzialmente si limiterebbe ad attaccare la censura della motivazione dell'ordinanza impugnata, senza dedurre alcuna violazione di legge, unica censura consentita in sede di legittimità, avverso le misure cautelari reali. Il secondo motivo sarebbe inammissibile e comunque infondato. Innanzitutto, rileva che, benché la riqualificazione giuridica del fatto fosse stata operata dal GIP, questa non aveva costituito oggetto di contestazione in sede di riesame. In ogni caso difetterebbe l'interesse del ricorrente a svolgere tale censura, dal momento che la diversa qualificazione giuridica del fatto non sarebbe in grado di incidere sulla applicazione della misura cautelare richiesta né il ricorrente ha argomentato o chiarito le ragioni per cui essa avrebbe ricadute concrete. 7. Con memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Occorre innanzitutto ricordare che, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285608 - 01). Nello specificare tale presupposto, si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 2.2. Le doglianze formulate esorbitano dai suddetti limiti entro cui è consento il sindacato di legittimità. Esse, invero, si risolvono nella richiesta a questa Corte di operare una rivalutazione della fattispecie concreta, contestando quella effettuata dall'ordinanza impugnata e proponendo una diversa lettura degli elementi fattuali emersi nell'attività di indagine. Deve escludersi che in sede di ricorso per cessazione si possa contestare l'erroneità della conclusione raggiunta, posto che l'ordinanza impugnata ha comunque compiuto una valutazione che non presenta i caratteri della totale arbitrarietà né della incompletezza, essendo fondata sugli elementi fattuali emersi sia dall'attività di indagine, sia dalla documentazione prodotta dalle difese, sulla base delle quali, in modo logico e coerente, ha escluso che fosse prevista e programmata la realizzazione di nuovi impianti sanitari ai fini del frazionamento dell'immobile in quattro unità abitative. Trattasi di accertamento fattuale, come tale rimesso alla cognizione del giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità, laddove, come nel caso di specie, esso sia adeguatamente motivato, e, in ogni caso, precluso in materia cautelare ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (ex plurímis, Sez. 2, n. 7351 del 14/12/23, dep. 2024; Sez. 2, n. 18951de1 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692. Si veda, altresì, Sez. 3, n. 28502 del 08/03/2024, Rv. 286835 - 01, la quale ha affermato tale principio con riguardo all'ipotesi di omessa o erronea valutazione, in provvedimenti in materia di sequestro preventivo o probatorio, della sussistenza dei presupposti fattuali per l'accesso a un regime tributario derogatorio o di favore, non rientrando tale valutazione nella nozione di violazione di legge di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.). 3. Il secondo motivo è inammissibile. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame con cui si deducano, per la prima volta, in sede di legittimità motivi di censura inerenti al decreto di sequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale (Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Caliendo, Rv. 284419 - 01; Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Rv. 285335 - 01; Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752 - 01). È stato altresì chiarito che in tema di misure cautelari, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio (Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Rv. 266226 - 01). Ed il principio risulta ribadito anche in relazione a presunte violazioni di legge, essendosi stabilito che è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del tribunale del riesame con il quale si deducono per la prima volta violazioni di legge inerenti l'ordinanza applicativa della misura cautelare, che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale (Sez. 5, n. 24693 del 28/02/2014, Rv. 259217 - 01). Nel caso in esame, risulta chiaramente dall'ordinanza impugnata che il GIP, nel disporre il sequestro preventivo, aveva riqualificato il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., contestato con l'incolpazione provvisoria, nel reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. Tale differente qualificazione giuridica non aveva costituito oggetto di censura da parte del pubblico ministero, il quale non aveva impugnato il provvedimento cautelare. 3.2. La censura risulta inammissibile sotto un ulteriore profilo. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, l'interesse all'impugnazione di cui all'art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen. è da intendersi come pretesa all'eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione soggettiva tutelata dalla legge, e non già quale pretesa all'affermazione di un astratto principio giuridico o all'esattezza teorica della decisione, che non realizzano il vantaggio pratico cui deve tendere ogni impugnazione. Si è pertanto ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo, perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge (Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'Ilio, Rv. 270246 - 01; Sez. 1, n. 39215 del 03/07/2017, Morrone, Rv. 270957 - 01). Trattasi di principio di valenza generale, affermato anche in tema di misure cautelari personali, in relazione alle quali si è ritenuto che sussiste l'interesse ad impugnare quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità (Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 - 01. Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783 - 01). Nel caso in esame, la diversa qualificazione giuridica del fatto di reato non determina alcuna conseguenza ai fini della applicazione della misura cautelare reale, né il pubblico ministero ricorrente ha dedotto quali ricadute concrete essa possa avere. 4. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod. proc. pen.