CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14493/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso la sentenza n. 2447/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Torino il 20 dicembre 2021 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 16 dicembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 dicembre 2021 la Corte d'appello di Torino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere i reati a lui contestati estinti per prescrizione; ha confermato le statuizioni civili e condannato l'imputato e il responsabile civile in solido tra loro a rifondere alle parti civili le spese di rappresentanza e assistenza. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 violazione di legge per avere la Corte d'appello, nel dichiarare l'estinzione per prescrizione del contestato reato di abusivismo finanziario, confermato le statuizioni civili a carico della ricorrente, responsabile civile, erroneamente, attesa la non configurabilità del menzionato reato. Difetterebbe, in primo luogo, il requisito dell'abusività dell'attività svolta, essendo l'imputato - come documentato in atti - soggetto abilitato in quanto regolarmente iscritto all'Albo dei Promotori finanziari fino all'intervenuta cancellazione per morosità nel pagamento del contributo di vigilanza, avvenuta il 27 settembre 2021; in secondo luogo, l'attività, con le modalità accertate attestanti plurime irregolarità, non sarebbe stata svolta verso il pubblico, ma nei confronti dei soli coniugi Donnadio - [OSCURATO:PERSONA], ai quali, peraltro, sarebbe stato legato da vincoli di conoscenza risalenti a circa un trentennio; 2.2 vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni testimoniali delle parti civili e al coinvolgimento - in termini di riconosciuta responsabilità civile - dell'Istituto di credito preponente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è, in parte, non consentito o manifestamente infondato e, in parte, privo di specificità. 2.1 La ricorrente ha dedotto, innanzitutto, che i Giudici del merito avrebbero errato nel ritenere sussistente il reato di cui all'art. 166 t.u.f., atteso che tale reato può essere compiuto solo da colui che non è abilitato all'esercizio di un'attività finanziaria mentre, nel caso in esame, l'imputato sarebbe provvisto della relativa abilitazione. Deve però rilevarsi che la denunciata violazione di legge, in cui sarebbero incorsi entrambi i Giudici del merito, non è stata dedotta con i motivi di gravame, così che non può essere sollevata per la prima volta in questa sede. Deve, infatti, applicarsi il principio generale ricavabile dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui il giudice di legittimità non può decidere su violazioni di legge quando queste non siano già state dedotte davanti al giudice di merito di secondo grado, a meno che non siano rilevabili d'ufficio o non siano oggetto di ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen.. Tale conclusione risponde a una ragione propria dell'ordinamento processuale, secondo la quale è precluso al giudice di legittimità di decidere su violazioni di legge i cui presupposti di fatto non siano stati già esaminati dal giudice di merito (Sez. 3, n. 3816 del 14/10/2008, dep. 28/01/2009, Rv. 242822; v. anche Sez. 4, n. 44146 del 3/10/2014, Rv. 260952; Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Rv. 266226), e discende dalla stessa struttura del giudizio di legittimità, che si caratterizza come impugnazione a critica vincolata della decisione censurata, la cui correttezza non può, evidentemente, che essere verificata in relazione agli aspetti già sottoposti al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202; conf. Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577). Ipotesi, queste ultime, che non ricorrono nel caso in scrutinio. 2.2 Fermo restando siffatto rilievo, di per sé dirimente, giova rilevare che le doglianze della ricorrente muovono da un assunto manifestamente infondato, laddove correlano la configurabilità del reato di cui all'art. 166 t.u.f., esclusivamente all'esercizio di un'attività finanziaria in difetto della relativa abilitazione. Di contro, secondo il fermo e risalente orientamento di questa Corte (già Sez. 5, n. 22419 del 2/4/2003, Rv. 224951 - 01; da ultimo Sez. 5, n. 32514 del 16/10/2020, Rv. 279873 - 01), integra il reato di abusivismo, previsto dall'art. 166 t.u.f., la condotta del promotore finanziario che, anziché limitarsi ai compiti a lui ordinariamente spettanti (quali la promozione dei prodotti finanziari e le connesse attività materiali volte a favorire la conclusione del contratto tra cliente e intermediario, per conto del quale opera, nonché la limitata attività di consulenza, intesa ad orientare le scelte del risparmiatore), stipuli con il cliente un contratto di gestione degli investimenti finanziari e percepisca le somme all'uopo destinate. Il che è avvenuto nel caso in esame, in cui - con la condotta posta in essere - [OSCURATO:PERSONA] ha esorbitato dai compiti propri dell'intermediario finanziario. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di merito, infatti, l'imputato faceva usualmente firmare ai coniugi Donnadio dei fogli in bianco, "che poi utilizzava senza peritarsi di dettagliare le proprie intenzioni in tema di investimenti e sottacendo pure gli esiti delle iniziative autonomamente assunte, o meglio alterandoli in guisa da magnificarli laddove vi erano state perdite, premurandosi altresì di prevenire l'insorgenza di sospetti nei clienti con la raccomandazione di non aprire la posta della banca se non in sua presenza, in modo da poterla illustrare". Avendo agito in tal modo, l'imputato ha di fatto gestito le somme di denaro delle persone offese, operando autonomamente al di fuori dei limiti di legge e così ponendo in essere il reato di cui all'art. 166 T.U.F, nei termini addebitatigli nell'editto accusatorio. 2.3 Deve poi rilevarsi che le residue doglianze della ricorrente, veicolate sempre con il primo motivo, sono prive di specificità, atteso che esse non si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale ha precisato che l'attività era stata svolta anche nei confronti di altri clienti del responsabile civile: "indice chiaro che l'attività era diretta al pubblico". Giova ricordare che questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 5, n. 25815 del 27/01/2020, Rv. 279464 - 01) che commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di persone. 3. Anche il secondo motivo del ricorso non coglie nel segno. 3.1 La Corte territoriale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni delle persone offese e - a fronte di tale valutazione - la ricorrente ha opposto rilievi implicanti accertamenti in fatto preclusi a questa Corte. 3.2 Manifestamente infondate sono poi le doglianze, formulate sempre nel secondo motivo, relative alla ritenuta responsabilità solidale della ricorrente. Questa Corte (Sez. 5, n. 32514 del 16/10/2020, Rv. 279873 - 02) ha già avuto modo di affermare che le banche e le imprese di investimento rispondono solidalmente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e a titolo di responsabilità indiretta, ex art. 2049 cod. civ., dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario incaricato per l'offerta fuori sede, quando l'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate allo stesso, sulla cui attività l'ente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. Al riguardo, partendo dal rilievo che la ragione giustificatrice della responsabilità solidale, tracciata dall'art. 31 T.U.F., riposa sul fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti di cui l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali l'ordinamento fa corrispondere il peso economico dei rischi correlati, si è precisato che, in tema di danni derivanti dalla condotta illecita del promotore di prodotti finanziari o assicurativi, la giurisprudenza civile di questa Corte è ormai ferma nel ritenere che la responsabilità della banca o della compagnia di assicurazioni è astrattamente inquadrabile quale responsabilità oggettiva ex art.2049 cod. civ., ossia quale ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, in quanto agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui la preponente aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (Sez. 3, n. 857 del 17/01/2020, Rv. 656687 - 01). Una tale nozione — come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 13246 del 16/0512019, Rv. 65402601, in motivazione, §§ 46-51) — vale a descrivere null'altro che «una peculiare specie di relazione di causalità», da valutarsi alla stregua del criterio di regolarità causale con il quale è declinato in ambito civile il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 cpv. cod. pen., tale per cui «la verificazione del danno-conseguenza non sarebbe stata possibile senza l'esercizio dei poteri conferiti da altri, che assurge ad antecedente necessario anche se non sufficiente». Deve dunque trattarsi di una «sequenza tra premesse e conseguenze ... rigorosa e riferita a quelle tra queste che appaiano, con giudizio controfattuale di oggettivizzazione ex ante della probabilità o di regolarità causale, come sviluppo non anomalo, anche se implicante violazioni o deviazioni od eccessi in quanto anch'esse oggettivamente prevenibili, di attività rese possibili solo da quelle funzioni, attribuzioni o poteri. In definitiva, «in tanto può giustificarsi, infatti, la scelta legislativa di far carico al preponente degli effetti delle attività compiute dai preposti, in quanto egli possa raffigurarsi ex ante quali questi possano essere e possa prevenirli o tenerli in adeguata considerazione nell'organizzazione della propria attività quali componenti potenzialmente pregiudizievoli: e, quindi, in quanto possa da lui esigersi di prefigurarsi gli sviluppi che possono avere le regolari (in quanto non anomale od oggettivamente improbabili) sequenze causali dell'estrinsecazione dei poteri (o funzioni o attribuzioni) conferiti al suo preposto, tra i quali rientra la violazione aperta del dovere di ufficio la cui cura è stata affidata» (Sez. U. sent. cit. §§ 54, 56). 3.3 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve dunque disattendersi il rilievo della ricorrente, secondo cui la condotta dell'imputato, in quanto eccedente dai suoi poteri, farebbe venir meno il nesso di occasionalità necessaria, imposto dalle norme civilistiche al fine della responsabilità del preponente. Ciò in quanto la responsabilità solidale sussiste anche quando il preposto agisce per finalità estranee a quelle del preponente. 3.4 Deve essere disatteso anche il rilievo concernente l'esclusione della responsabilità del responsabile civile in presenza della dedotta condotta agevolatrice dei danneggiati. Questa Corte (Sez. 5, n. 32514 del 16/10/2020, Rv. 279873 - 02) ha già avuto modo di affermare che nella prospettiva qualificatoria di cui all'art. 2049 cod. civ., la condotta del terzo/investitore — non inserendosi nella situazione di potenzialità dannosa determinata dal contegno della preponente, ma appartenendo ad una serie eziologica diversa e determinante dell'evento — può giungere a interrompere il nesso causale solo allorché gli fosse chiaramente percepibile che la condotta del preposto si poneva in assenza o al di fuori del rapporto con l'intermediario ovvero fosse consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore finanziario o ancora quando avesse prestato acquiescenza all'irregolare condotta del preposto: acquiescenza desunta dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle operazioni, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche. Nel caso in esame, i menzionati connotati di anomalia o di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole risultano non solo non provati ma neanche specificamente individuati nel ricorso. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, equitativamente determinata in euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali