CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2024
Cassazione n. 05873/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 27 giugno 2024 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del 10 ottobre 2023 con cui il Tribunale di Foggia, in esito a giudizio svolto nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui contestato, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, condannandolo alla pena di anni 3 e giorni 20 di reclusione ed C 6.667,00 di multa; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di violazione di legge e di omessa motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva contestata nonché in relazione alla equivalenza della predetta aggravante con le attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto relativo alle attenuanti generiche è manifestamente infondato essendo la loro esclusione dovuta alla mancanza di elementi favorevoli al prevenuto che ne avrebbero potuto giustificare il riconoscimento; che la conferma della contestata recidiva qualificata si giustifica in funzione dei gravi e reiterati precedenti a carico del Patruno aventi anche oggetto la violazione del medesimo bene interesse attualmente in discussione; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 20