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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 1 gennaio 1973

Cassazione n. 50586/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il 01/01/1973 avverso l'ordinanza del 08/02/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con il quale veniva disposta l'espulsione del predetto dal territorio dello Stato, a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, ex art. 16 d.

Igs. n. 286 del 1998.

Rilevato che avverso l'ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore, avv.

R. Caranzano, deducendo, con motivo unico, vizio (insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione) inammissibile in quanto devolve censura versata in fatto e, comunque, riproduttiva di profili di critica già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica, rispetto alle argomentazioni a base dell'ordinanza.

Considerato, comunque, che la censura appare manifestamente infondata, tenuto conto, quanto al dedotto vizio di motivazione, che, anzi, il provvedimento impugnato (cfr. p. 2) spiega, con ragionamento lineare, ineccepibile in diritto e immune da illogicità manifesta, la sostanziale assenza di legami familiari stabili con il fratello, risultando, il ricorrente, cittadino straniero senza stabile domicilio nel territorio nazionale, in assenza di radicamento in Italia tanto che il soggetto ha vissuto senza fissi riferimenti.

Ritenuto che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il 01/01/1973 avverso l'ordinanza del 08/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con il quale veniva disposta l'espulsione del predetto dal territorio dello Stato, a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, ex art. 16 d. Igs. n. 286 del 1998. Rilevato che avverso l'ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore, avv. R. Caranzano, deducendo, con motivo unico, vizio (insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione) inammissibile in quanto devolve censura versata in fatto e, comunque, riproduttiva di profili di critica già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica, rispetto alle argomentazioni a base dell'ordinanza. Considerato, comunque, che la censura appare manifestamente infondata, tenuto conto, quanto al dedotto vizio di motivazione, che, anzi, il provvedimento impugnato (cfr. p. 2) spiega, con ragionamento lineare, ineccepibile in diritto e immune da illogicità manifesta, la sostanziale assenza di legami familiari stabili con il fratello, risultando, il ricorrente, cittadino straniero senza stabile domicilio nel territorio nazionale, in assenza di radicamento in Italia tanto che il soggetto ha vissuto senza fissi riferimenti. Ritenuto che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il P
Decreto Cassazione n. 50586/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris