CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 24939/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 28763-2017proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , per procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], FABIO D’ISANTO e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 78, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – controricorrent e – per la cassazione della sentenza n. 6245 del 201 7 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il 2 9 maggio 201 7 (R.G.N. 9136 /201 5 ). R.G.N.28763/2017 Cron. Rep. C.C. 11/05/2023 giurisdizione Ritardo nel rilascio dell’autorizzazione alla prosecuzione della contribuzione volontaria -2 - Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del l’11 maggio2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il signor [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Banco di Napoli, ha maturato il primo gennaio 1998 i requisiti per accedere alla pensione di anzianità (categoria VOBANC). L’INPS, deputato a gestire per convenzione tutte le pensioni dei dipendenti del Banco di Napoli, ha liquidato la prestazione il 30 giugno 2009 e ha corrisposto gli arretrati a far data dal 1° gennaio 1998, senza, tuttavia, versare gl’interessi legali. Il signor Alfieri ha convenuto in giudizio l’INPS, per chiederne la condannaal pagamento degl’interessi sugli arretrati. Il giudice di pace di Napoli, con sentenza n. 34629 del25 settembre 2014, ha accolto la domanda e ha condannato l’INPS al pagamento dell’importo di Euro 9.048,25. 2.–L’INPS ha appellato la sentenza del giudice di pace e il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6245del 2017, depositata il 29 maggio 2017, ha respinto il gravame. Il giudice d’appello, dopo aver disatteso le eccezioni d’improponibilità della domanda, di decadenza e di prescrizione, ha argomentato che, in caso di ritardo dell’INPS nel rilasciare l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale, la prestazione non decorre dalla data dei versamenti che intervengano immediatamente dopo la conoscenza dell’autorizzazione. I versamenti, difatti, spiegano efficacia retroattiva, a condizione che siano effettuati subito dopo l’autorizzazione. Il Tribunale non ha ritenuto decisive le critiche svolte dall’INPS, per negare che un ritardo nel rilascio dell’autorizzazione, nel caso di specie, si ravvisi. Inoltre, quanto al fatto che il pagamento della contribuzione volontaria sia stato completato solo il 9 febbraio, non è stata offerta -3 - «prova certa e tranquillizzante» (pagina 6 della pronuncia del Tribunale). 3.–L’INPS impugna per cassazione la sentenza del Tribun ale di Napoli. 4.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] r esist e con controricorso , illustrato da memoria. 5.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione modificata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 6.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1224 cod. civ., degli artt. 442 e 429 cod. proc. civ., dell’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell’art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533. Avrebbe errato il Tribunale di Napoli nel riconoscere come dovuti gl’interessi legali sulla somma versata a titolo di arretrati, ancorché nessun ritardo sia imputabile all’Istituto. Il datore di lavoro avrebbe versato i contributi volontari, necessari per il maturare del diritto alla pensione, soltanto il 9 febbraio 2009 (pagina 5 del ricorso per cassazione). Non sarebbe pertinente il richiamo alla giurisprudenza sul ritardo dell’INPS nel rilasciare l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale. In capo all’Istituto, che avrebbe ottemperato a tutte le prescrizioni di legge e avrebbe corrisposto -4 - sollecitamentela prestazione, dopo l’accredito dei contributi, ness una obbligazionea titolo d’interessi p otrebbe sorgere. 2.–Il ricorso è inammissibile. 3.– Occorre ribadire i principi espressi da questa Corte in controversie analoghe e richiamati dalla parte con troricorrente nella memoria illustrativa (pagina 2). 3.1.–Si deve premettere che la sentenza impugnata (pagina 6) ha mostrato di uniformarsi alla giurisprudenza consolidata, secondo la quale «In caso di ritardo dell’INPS nel rilasciare l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale, non sussiste un onere di diligenza dell ’ assicurato ai fini del rilascio da parte dell’Istituto dei bollettini di versamento, mancando l’elemento della conoscenza da parte dello stesso della intervenuta autorizzazione. In tale ipotesi, la data di decorrenza della prestazione, rispetto alla quale i versamenti volontari concorrono all’integrazione del requisito contributivo, non è differita a quella dei versamenti, poiché questi, se intervengano con immediatezza rispetto alla conoscenza dell’intervenuta autorizzazione, spiegano efficacia retroattiva» (Cass., sez. lav., 16 maggio 2003, n. 7713, 20 agosto 1997, n. 7777, 25 settembre 1996, n. 8467). 3.2.– In coerenza con tali principi, il Tribunale di Napoli ha ravvisato un ritardo dell’INPS nell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale e ha reputato tempestivo il pagamento effettuato dal datore di lavoro , in quanto immediatamente successivo all’autorizzazione. Poste tali premesse di fatto, il giudice d’appello, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha fatto gravare sull’INPS l’obbligo di corrispondere gl’interessi sugli arretrati e ha disatteso le argomentazioni dell’Istituto, che s’incentrano su un ritardo addebitabile, per contro, al Banco di Napoli. -5 - 3.3.–In una controversia risarcitoria promossa da un dipendente in quiescenza del Banco di Napoli al fine di ottenere gl’interessi sugli arretrati, controversia del tutto sovrapponibile a quella odierna, questa Corteha dichiara to inammissibile un ricorso strutturato in modo affine eha rilevato, con affermazioni che si attagliano anche al caso di specie: «a fondamento della decisione il Tribunale ha osservato che il M. non avrebbe potuto versare i contributi volontari dall’anno 1992 se non in forza di una domanda di autorizzazione (che, infatti, aveva presentato nello stesso anno) e che l’Inps aveva autorizzato la contribuzione volontaria con efficacia retroattiva da quella data, “...come accade in caso di colpevole inerzia da parte dell’ente previdenziale nel rilascio dell’autorizzazione” (p. 3 sent.); perciò, se i contributi erano stati versati soltanto successivamente, ciò era avvenuto unicamente a causa di un colpevole ritardo dell’INPS nell’autorizzare la prosecuzione volontaria della contribuzione;tale accertamento di fatto non è stato impugnato dal ricorrente, ed è divenuto, pertanto, definitivo; alla luce di tale rilievo appare infondata la deduzione dell’odierno ricorrente della violazione delle norme di diritto, atteso che il Tribunale, ritenendo di ravvisare nel ritardo nell’autorizzazione al versamento dei contributi volontari il presupposto per affermare la responsabilità dell ’ Istituto, generatrice dell’obbligo del pagamento degli accessori, ha reso priva di autonoma rilevanza la circostanza del loro accredito soltanto successivamente (v. Cass. 25/6/2018, n. 16614) » (Cass., sez. VI - L, 30 maggio 2019, n. 14852; negli stessi termini, anche Cass, sez. VI-L, 25 giugno 2018, n. 16614, pronunce tutte richiamate dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa). 3.4.– Anche nel caso di specie, all’esito di un ponderato apprezzamento degli elementi acquisiti al processo, il giudice d’appello ha riscontrato il tardivo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’INPS e, su questo fondamento, ha affermato l’obbligodell’Istituto di versare gl’interessisugli arretrati. -6 - Il motivo di ricorso, dietro lo schermo della violazione di legge, tende a ridiscutere l’accertamento di fatto, compiuto in maniera convergentedalla pronuncia di primo grado e dalla sentenza d’appello, e si attarda su un elemento ininfluente: il pagamento eseguito integralmente dal datore di lavoro soltanto nel febbraio 2009. Le censure non scalfiscono, tuttavia, il percorso logico della decisione impugnata, che, mediante il richiamo alle sentenze pronunciate da questa Corte (n. 7713 del 2003 e n. 7777 del 1997, cit.), assume come punto d’avvio e come dato basilare l’immediatezza del pagamento rispetto all’autorizzazione,rilasciata, invece , dall’INPS a notevole distanza di tempo. Il motivo, formulato come violazione di legge, non incrina l’impianto argomentativo della sentenza impugnata, che ha il suo caposaldo in un elemento di fatto, valutato in conformità alle enunciazioni di principio dellagiurisprudenza di questa Corte: il ritardo nel rilascio dell’autorizzazione. Tale circostanzaimpedisce di valutare come tardivo un pagamento eseguito immediatamente dopo l’autorizzazione, secondo quanto è stato accertato in fatto dai giudici di entrambi i gradi dimerito. Le difese dell’Istituto, nel porre l’accento sull’asserita tardività dell’accredito della contribuzione, si palesano, in ultima analisi, prive di decisività, in quanto non sovvertono la premessa di fatto del ragionamento della Corte d’appello, incardinato sul ritardo nell’autorizzare la prosecuzione della contribuzione volontaria , e sconfinano sul piano della rivalutazione del merito, senza neppure addurre elementi risolutivi. La prospettazionedella superfluità dell’autorizzazione (pagina 9 del ricorso per cassazione) si rivela, infine, generica, sguarnita dell’indispensabile supporto argomentativo, volto a contrastare, anche con il richiamo ai pertinenti dati testuali d’una convenzione solo incidentalmente evocata, l’iterlogico della pronuncia d’appello. -7 - Tale argomento, così prospettato,è dunque inidoneo a infirmare la tenuta logica della sentenza impugnata. 3.5.– I rilievi svolti conducono a dichiarare complessivamente inammissibile il ricorso. In difetto di argomenti che inducano a rimeditarle, si devono, pertanto,confermare le valutazioni già formulate da questa Corte nelle ordinanze n. 14852 del 2019 e n. 16614 del 2018, che attengono a pensioni erogate a dipendenti del Banco di Napoli. 4.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.) e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 5.– La declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo del ricorrent e di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso ; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst