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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 44284/2021

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di furto aggravato.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento dei presupposti di una pronunzia assolutoria, per carenza dell'elemento soggettivo per errore sul fatto, derivante da errore su norma extrapenale.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi, oltre ad essere manifestamente infondati, sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Correttamente, peraltro, la Corte territoriale ha ritenuto la manifesta infondatezza delle stesse censure proposte con l'appello, giacché le grondaie oggetto di furto, sebbene esistenti presso un edificio in disuso, non possono ritenersi res nullius.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 igliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento dei presupposti di una pronunzia assolutoria, per carenza dell'elemento soggettivo per errore sul fatto, derivante da errore su norma extrapenale. Il ricorso è inammissibile. I motivi, oltre ad essere manifestamente infondati, sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Correttamente, peraltro, la Corte territoriale ha ritenuto la manifesta infondatezza delle stesse censure proposte con l'appello, giacché le grondaie oggetto di furto, sebbene esistenti presso un edificio in disuso, non possono ritenersi res nullius. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 igliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44284/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris