CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13099/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 769/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:aldi, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 63 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -- ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissio le tributaria regionale del Piemonte n. 634/1/14, depositata 1'8 maggio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di ,consiglio del 9 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza n. 112/17/12 della Commissione tributaria provinciale di Torino che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2008. La CTR osservava in particolare: -che nell'annualità fiscale de qua la società contribuente aveva acquistato per euro 743.700 un'attrezzatura produttiva che nello stesso anno era stata rivenduta alla sua cliente Avtovaza; -che alla fattispecie dovevano applicarsi le previsioni di cui all'art. 102, dPR 917/1986, trattandosi di un bene ammortizzabile, con la conseguente limitazione della deducibilità del costo di acquisto di detto bene secondo le quote costanti previste dal decreto ministeriale attuativo di detta disposizione legislativa; -che non si poteva fare applicazione del quarto comma della disposizione legislativa medesima, poiché, trattandosi di una vendita e non di una causa materiale di espulsione del bene dal compendio patrimoniale aziendale (distruzione, perdita, obsolescenza), non potevasi fare riferimento al concetto normativo di "eliminazione" e quindi applicare la deduzione del coste del bene stesso residuato dalla detrazione della quota annuale di z.immortamento; -che nemmeno potevasi applicare l'art. 86, dPR 917/1986, disciplinante la tassazione reddituale della plusvalenza derivante dalla cessione di un bene dell'impresa, posto che tale cessione non era stata contabilizzata; -che pertanto doveva considerarsi fondata la ripresa fiscale oggetto dell'atto impositivo impugnato, potendosi ammettere la deducibilità del costo di acquisto di deti:o bene nel solo limite della quota di ammortamento legalmente prevista (12,50%);-che comunque non si trattava di un "bene-merce" come sostenuto dalla società contribuente e che gli accordi contrattuali tra le parti cedente e cessionaria del bene in questione non potevano derogare a detta disciplina legislativa (in particolare artt. 102, comma 2, 86, commi 1-2, dPR 917/198 ,5). Avverso tale decisione ha propos:o ricorso per cassazione la società contribuente deducendo cinque motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Considerato che: Con il primo motivo —ex art. 36C, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell'art. 102, comma 4, dPR 917/1986, goiché la CTR ne ha ritenuto l'inapplicabilità in quanto non era stata contabilizzata la vendita dell'attrezzatura oggetto della ripresa fiscale. La censura è inammissibile. La critica in esame non coglie infatti la ratio decidendi reale della sentenza impugnata, che non è c uella indicata dalla ricorrente ossia l'inapplicabilità della previsione normativa evocata per difetto della contabilizzazione della vendita in questione, bensì la non sussumibilità di tale fatto negoziale ne concetto di "eliminazione" espresso nella previsione medesima, che il giudice tributario di appello ritiene riferibile esclusivamente ad eventi "naturalistici" (distruzione, perdita, obsolescenza). In ogni caso, come peraltro sottolineato dalla controricorrente, la censura si scontra con un, diverso se non addirittura contrario, accertamento in fatto della CTR piemontese, che non ha per nulla affermato, nemmeno per implicito, che la vendita del bene produttivo sia avvenuta nell'annualità fiscale de qua. Ed è del tutto ovvio che tale (non giudizio fattuale del giudice tributario di appello non può essere ulteriormente revisionato in questa sede.Da tali considerazioni consegue dunque l'inammissibilità del mezzo (cfr. da ultimo, Sez. 5 - , Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020, Rv. 658556 - 01). Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 102, comma 4, dPR 917/1986, 1322, 1353, cod. civ., poiché la CTR ha negato la rilevanza dei suoi accordi contrattuali con Avtovaz ai fini dell'applicabilità di detta disposizione legislativa fiscale (e dell'art. 86, commi 1-2, dPR 917/1986), appunto in violazione di quelle civilistiche evocate. La censura è inammissibile. Anche tale mezzo mira a contrastare un accertamento di fatto del giudice tributario di appello, il quale ha appunto sancito la non rilevanza degli accordi contrattuali tra la società contribuente ed il cliente russo ai fini della applicabilità delle norme fiscali in oggetto (ammortamento dei beni produttivi; tassazione delle plusvalenze da cessione degli stessi). Peraltro, va ribadito e dato segui:o al principio di diritto che «L'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneLtiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per inadeguate na della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, oppure - nel vigore della novellato testo di detta norma - nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tr3 le parti» (Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551 - 01). Sicchè non è certamente possibile in questo giudizio entrare nel merito degli accordi contrattuali sottesi alla questione di diritto tributario implicata dall'avviso di accertamento impugnato. Con il quarto motivo -ex art. 3(50, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione dell'art. 102, comma 4, dPR 917/1986, poiché la CTR ne ha affermato l'inapplicabilità in quanto non essendo stata contabilizzata la vendita dell'attrezzatura produttiva di che si tratta, non potevasi applicare l'art. 86, stesso TU. La censura è inammissibile. Anche tale mezzo infatti non coglie la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, che cita la seconda disposizione legislativa evocata soltanto come alternativa applicativa non praticabile, residuandone l'esclusiva applicabilità della prima. In buona sostanza si tratta di un obiter dictum, che non influisce in misura determinante sulla statuizione del giudice del merito e pertanto la critica è inammissibile secondo il, consolidato, principio di diritto che «In sede di legitti -nità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter clic:t:a", poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione» (Cass. n. 22380 del 22/10/2014). Peraltro, in ogni caso, risulta corretta in diritto l'affermazione della CTR piemontese della non riferibilità della vendita all'ipotesi della "eliminazione" di cui all'art. 102, comma 4, dPR 917/1986, posto che appunto tale fatto negoziale implica l'applicazione dell'art. 86, dPR 917/1986 (plusvalenza da cessione di bene produttivo/strumentale), che tuttavia, con accertamento di fatto che -lo si ripete- non è censurabile in questa sede, la medesima CTR ha escluso o quantomeno non ha afi'ermato essersi verificata nell'annualità fiscale de qua. E' opportuno quindi formulare il seguente principio di diritto: «In tema di ammortamento dei beni dei beni materiali ai sensi dell'art. 102, dPR 917/1986, la previsione del comma 4 di tale disposizione legislativa, secondo la quale è ammesso in deduzione il costo residuo (non ammortizzato) di :ietti beni nel caso della loro eliminazione, è riferibile esclusivamente ad eventi materiali, quale la perdita, distruzione, obsolescenza e non a negozi giuridici traslativi della proprietà, quali la vendita». Con il quinto motivo (erroneamente indicato per sesto) -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione dell'art. 37 bis, dPR 600/1973, poiché la CTR non ha tenuto conto delle previsioni sostanziali e procedimentali di tale disposizione legislativa. Anche questa censura è del tutto inammissibile, non avendo alcuna pertinenza né con il decisurn di appello né ancor più radicalmente con l'oggetto del giudizio, non essendo mai venuta in questione l'applicabilità della disposizione legislativa evocata, trattandosi pacificamente di un accertamento analitico parziale ex art. 41 bis, dPR 600/1973. Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 12, comma 1, d.lgs. 472/1997, 10, legge 212/2000 in relazione all'irrogazione delle sanzioni. La censura è inammissibile. Palese è il difetto di autosufficienza del mezzo, non risultando dal ricorso ove, come e quando tale questione giuridica abbia formato oggetto del processo nei graci di merito e particolarmente nel primo. Verosimilmente dunque si tratta ii questione nuova e come tale comunque inammissibile. In conclusione il ricorso va rigettaco. Stante la novità della questione trattata in relazione al quarto motivo del ricorso, le spese del giudizic possono essere compensate. PQM La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti p -ocessuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di cont