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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43322/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione non meglio specificato, in violazione dell'onere di specificità incombente, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, censurando il giudizio di inattendibilità della Corte rispetto alle sue dichiarazioni, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano pagg. 1 e 2 sull'inverosimiglianza intrinseca delle dichiarazioni del ricorrente sia per il loro contenuto oggettivo sia perché del tutto smentite dai documenti acquisiti e assolutamente prive di riscontri); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di truffa contestato, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3 sul dolo, quantomeno eventuale, anche qualora si desse seguito alle dichiarazioni del prevenuto, ravvisabile) al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, a fronte di una motivazione del tutto immune da illogicità o contraddittorietà (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data à ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione non meglio specificato, in violazione dell'onere di specificità incombente, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, censurando il giudizio di inattendibilità della Corte rispetto alle sue dichiarazioni, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano pagg. 1 e 2 sull'inverosimiglianza intrinseca delle dichiarazioni del ricorrente sia per il loro contenuto oggettivo sia perché del tutto smentite dai documenti acquisiti e assolutamente prive di riscontri); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di truffa contestato, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3 sul dolo, quantomeno eventuale, anche qualora si desse seguito alle dichiarazioni del prevenuto, ravvisabile) al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, a fronte di una motivazione del tutto immune da illogicità o contraddittorietà (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data à ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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