CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29524/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ("A.t,17 - a v v e rs o er•II h del 28/02/2020 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura di cui al ricorso nell'interesse di \latteo Turrini, con la quale il difensore lamenta violazione di legge nella valutaz one della mancata applicazione dell'istituto della messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen., per avere il Tribunale di Mantova in composizione monocratica quale giudice dell'esecuzione rigettato la richiesta di rimessione in termine per l'applicazione dell'istituto della messa alla prova ai sensi di detto articolo, è manifestamente infondata oltre che aspecifica. Invero, detto Tribunale, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha correttamente ritenuto la manifesta infondatezza della richiesta ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., rilevando che trattasi di questione già sottoposta al vaglio del giudice della cognizione e su cui si è ormai formato il giudicato (per essere stata formulata al giudice di primo grado istanza di accesso all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova e poi, una volta rigettata dallo stesso, proposta impugnazione su tale specifico punto che veniva dichiarata infondata). Di contro il ricorso insiste aspecificamente sulla rimessione nel termine senza confrontarsi con tale rilievo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 20