CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 32275/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legalerappresentante pro tempore, e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Foggia,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, PietroMolino, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell'ordinanza impugnata,limitatamente alla statuizione relativa alla conferma del rigetto di sequestropreventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], finalizzato alla confisca perequivalente del profitto del reato, con rinvio al Tribunale di Foggia per nuovoesame, e il rigetto del ricorso nel resto;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza in data 29 gennaio 2026 il Tribunale del riesame di Foggiaha rigettato l’appello presentato dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Foggiaavverso il decreto dell’8 gennaio 2026 con cui il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridel Tribunale di Foggia aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in relazione all’illecito amministrativo di cui all’art.25 quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001, e di [OSCURATO:PERSONA], in relazione aldelitto di cui all’art.2 d.lgs. n. 74 del 2000.2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia, che indaga su unaserie di violazioni dell’art. 2 d.lgs. 74 del 2000 da parte di [OSCURATO:PERSONA] con laItalcarciofi S.r.l. e della madre [OSCURATO:PERSONA] con l’omonima azienda agricola,lamenta la violazione di legge, in relazione all’art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 e 321cod. proc. pen., perché il Tribunale del riesame non ha considerato alcuni elementidi fatto decisivi ai fini del richiesto sequestro preventivo, e cioè la sistematicità concui gli indagati hanno evaso l’imposta dovuta, il ricorso a un articolato sistema ditriangolazione di società, la produzione di falsi, l’operazione di scissione realizzatadalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con la conseguente costituzione di una nuova società, laSogesia S.r.l., e perché ha preteso, per applicare il sequestro per equivalente neiconfronti della persona fisica, che il profitto, in termini di risparmio fiscale, si ritrovinel patrimonio della persona fisica, o perché sia stato trasferito alla stessa da partedella società o perché la società sia solo uno schermo fittizio o perché la societàabbia conseguito un risparmio di spesa assoluto.3. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,presenta una memoria difensiva con la quale eccepisce l’inammissibilità delricorso, che sollecita una rivalutazione del compendio indiziario e fa valere il viziodi motivazione, al di fuori del perimetro tracciato dall’art. 325 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Dalla richiesta di sequestro preventivo si desume che la Guardia di finanzadi Barletta ha accertato l’esistenza di un sistema elusivo posto in essere da MicheleGarofalo, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., volto a far figuraredei rapporti commerciali con l’omonima azienda agricola di sua madre, PieraCortellino, attraverso la simulazione di un rapporto per conto terzi a opera di unaterza società, la [OSCURATO:SOCIETA]., a cui il [OSCURATO:PERSONA] dava le direttive. In altritermini, l’azienda agricola della [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe usufruito del serviziodi raccolta dei carciofi da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e assunto il relativo costo,ha fatturato la vendita di carciofi alla [OSCURATO:PERSONA]. Nella prospettiva accusatoria, leoperazioni di fatturazione sarebbero simulate, perché oggettivamente inesistenti,e avrebbero consentito all’[OSCURATO:PERSONA] di conseguire un indebito risparmiod’imposta a titolo di IVA e di IRES. Di qui, la contestazione al [OSCURATO:PERSONA] dei delittidi cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e alla [OSCURATO:PERSONA] dei delitti di cui all’art. 8 d.lgs.n. 74 del 2000.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di sequestro inassenza della prospettazione del pericolo di dispersione patrimoniale.Il Tribunale del riesame ha rigettato l'appello del Pubblico ministero avendoritenuto anzitutto non possibile, sulla base degli elementi di fatto, procedere allaconfisca del profitto nei confronti della persona fisica tenendo conto dei principiaffermati da Sez. U, n 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756,ritenuti applicabili anche ai reati tributari.In particolare, dopo avere affermato che, alla stregua di tali principi, laconfisca del profitto nei confronti della persona fisica autrice del reato tributariodiversa dalla società debitrice dell'imposta è ammessa, in via diretta, se ilrisparmio di spesa relativo è stato trasferito dalla società alla persona fisica oppurese la società titolare della somma non versata costituisca un mero schermo dellapersona fisica, e, per equivalente, laddove l'ente non possieda, al momento dellacommissione del reato un importo sufficiente ad estinguere l’obbligazionetributaria, ha precisato che non è chiaro dal compendio indiziario se l’Italcarciofiabbia o meno omesso di versare una somma effettivamente posseduta almomento della commissione reato (risparmio di spesa relativo), se e in che modola somma sia eventualmente transitata nel patrimonio dell'indagato o se la società,incapiente verso l’Erario al momento della commissione del reato, abbia soltantobeneficiato di un mancato incremento del passivo (risparmio di spesa assoluto), eha ulteriormente osservato che non è stato prospettato se l'[OSCURATO:PERSONA] sia statamero schermo della persona fisica e che non è stata verificata la possibilità diprocedere alla confisca del profitto in via diretta o per equivalente nei confrontidella persona fisica diversa dalla persona giuridica debitrice dell'imposta.Con riferimento invece alla persona giuridica ha affermato non esservipericolo di dispersione patrimoniale dal momento che l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è stataammessa al controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis d. lgs. n. 159 del 2011 inragione dei penetranti poteri di vigilanza affidati all'amministratrice giudiziaria che,con elevata probabilità, scongiurano il compimento di atti elusivi della garanziapatrimoniale.Tanto premesso, quanto anzitutto alla persona fisica, il Pubblico ministeroha sì svolto un articolato ragionamento sulla sentenza a Sezioni Unite sopracitata,ritenuta non applicabile al caso in esame, e sulla successiva sentenza Sez. 3, n.7647 del 04/12/2025, dep. 2026, D’Abrosca, non mass., richiamata nelle sue partiessenziali, e i cui postulati sarebbero contrari alla prospettiva dell’ordinanza delTribunale, ma ha omesso, come invece avrebbe dovuto fare, di affrontare inricorso, il profilo del pericolo di dispersione, la cui assenza aveva costituito laragione del rigetto della misura a opera del [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari, tantopiù in quanto trascurato dal Tribunale del riesame. Va, infatti, ricordato che èinammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione del pubblico ministeroavverso la decisione di rigetto di un appello cautelare, che si limiti a impugnare leragioni di rigetto esplicite del provvedimento, senza investire delle proprie censureanche gli argomenti comunque affrontati dal primo giudice (Sez. 6, n. 13163 del17/02/2022, Manca, Rv. 283244 – 01).Quanto poi al pericolo di dispersione relativo alla persona giuridica, appareinammissibile la censura svolta in ricorso che, al di là del riferimento in intestazionealla violazione di legge, in realtà è tale, per il suo contenuto, da risolversi in unacontestazione circa il profilo motivazionale del provvedimento, che certo non puòdefinirsi nella specie di mera apparenza, e il cui controllo è tuttavia inibito a questaCorte ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 2, n. 49739del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso, il 6 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]