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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 dicembre 2021

Cassazione n. 06405/2023

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CRETO sul ricorso 15234-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 02232310306), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 03648050015), in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; 2023 controricorrente - 30 avverso la sentenza n. 3693/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/12/2021; R.G.N. 15234/2022 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante p.t. della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione e dal difensore; rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha depositato in atti l'accettazione della predetta rinuncia, sottoscritta dal legale rappresentante p.t. e procuratore speciale della predetta società controricorrente e dal difensore; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M . dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o de ' nza.

Così deciso in Roma il giorno Pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CRETO sul ricorso 15234-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 02232310306), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 03648050015), in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; 2023 controricorrente - 30 avverso la sentenza n. 3693/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/12/2021; R.G.N. 15234/2022 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante p.t. della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione e dal difensore; rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha depositato in atti l'accettazione della predetta rinuncia, sottoscritta dal legale rappresentante p.t. e procuratore speciale della predetta società controricorrente e dal difensore; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M . dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o de ' nza. Così deciso in Roma il giorno Pres
Decreto Cassazione n. 06405/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris