CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 ottobre 2026
Cassazione n. 26174/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA],MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 448/2025depositata il 25/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 81/2026 Numero di raccolta generale 26174/2026Numero sezionale 3675/2026 Data pubblicazione 03/10/20261. Con ricorso depositato il 25 settembre 2020, Ilaria de [OSCURATO:PERSONA],docente scolastica con contratto a tempo determinato presso l’istitutocomprensivo [OSCURATO:PERSONA] 02 Saval, avente decorrenza dal 16 settembre 2019e cessazione al 31 agosto 2020, ha impugnato il licenziamento intimatonei suoi confronti dal Ministero dell’istruzione – [OSCURATO:PERSONA] scolasticoregionale per il [OSCURATO:PERSONA] in data 28 agosto 2020, chiedendodichiararsene l’illegittimità, con condanna dell’Amministrazione allareintegrazione nel posto di lavoro, al pagamento delle retribuzioni deimesi di luglio e agosto, non corrisposte, nonché di quanto spettante atitolo di retribuzioni e contributi dal 1° settembre 2020 all’effettivareintegrazione.Il licenziamento era stato intimato in quanto, in occasionedell’emergenza sanitaria da Covid-19, la [OSCURATO:PERSONA] si era assentata dallavoro, senza essere stata a ciò autorizzata, e si era rifiutata disvolgere attività didattica a distanza.2. Rigettata la domanda cautelare di sospensione del licenziamento,presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] unitamente al ricorso di merito, il [OSCURATO:PERSONA] ha respinto anche quest’ultimo.[OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello, che la Corte d’appello di Venezia,con la sentenza n. 448/2025, pubblicata il 25 giugno 2025, ha tuttaviaintegralmente rigettato, condannando la [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione dellespese processuali del grado.3. Per la cassazione della sentenza d’appello, ricorre la [OSCURATO:PERSONA] sullabase di un unico motivo.Il Ministero e i suoi uffici territoriali sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 87 del d.l. n. 18 del 2020, 1, lett. g), d.P.C.M. 4Numero registro generale 81/2026 Numero di raccolta generale 26174/2026Numero sezionale 3675/2026 Data pubblicazione 03/10/2026marzo 2020, 1, comma 2, lett. p), del d.l. n. 19 del 2020, 18, commi e2, della legge n. 81 del 2017, 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001,498, lett. a), del d.lgs. n. 297 del 1994, sostenendo che, in base allanormativa vigente alla data dei fatti, l’espletamento dell’attivitàdidattica con modalità da remoto non era obbligatoria, ma facoltativa, eche in caso di impossibilità di svolgere il lavoro agile la normativaprevedeva l’obbligatorio utilizzo di altri strumenti (ferie, permessi,rotazioni, banca delle ore ecc.).Nell’avallare la decisione del Ministero, che aveva considerato il suorifiuto di svolgere l’attività didattica a distanza un’assenza ingiustificatapassibile di sanzione disciplinare, la Corte d’appello avrebbeerroneamente applicato le norme indicate nella rubrica del motivo.2. Il motivo è infondato.3. Anzitutto, occorre sgombrare il campo dal richiamo operato alladisciplina del lavoro agile, contenuta nella legge n. 81 del 2017.Si tratta infatti di disciplina di carattere generale sul lavoro anchetramite modalità da remoto, che, nel periodo della pandemia, nonpoteva trovare applicazione alle istituzioni scolastiche, in quantoderogata da apposita normativa speciale, che, per la docenzascolastica, è quella contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. p), del d.l. n.19 del 2020 (conv., con modif., dalla legge n. 35 del 2020). Del resto,l’art. 18, comma 3, della legge n. 81 del 2017, prevedeva sìl’applicabilità delle norme sul lavoro agile anche ai rapporti di lavoroalle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ma faceva «salval'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per talirapporti».4. Passando dunque all’esame dell’art. 1, comma 2, lett. p), del d.l. n.19 del 2020, tale norma, puntualmente citata dalla Corte territoriale eche peraltro riproduceva sostanzialmente quanto previsto dall’art. 1,comma 2, del d.l. n. 6 del 2020 prima del cd. lockdown, annoverava laNumero registro generale 81/2026 Numero di raccolta generale 26174/2026Numero sezionale 3675/2026 Data pubblicazione 03/10/2026didattica a distanza tra le misure che potevano essere adottate dalleistituzioni scolastiche, con le modalità indicate dal successivo art. 2, inalternativa alla sospensione dei servizi educativi.Quanto all’art. 2, esso demandava a un decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, sentiti i Ministri di volta in volta competenti, ilcompito di disciplinare nel dettaglio le modalità del lavoro a distanza.Il d.P.C.M. 4 marzo 2020, a proposito dell’attività didattica, ha quindistabilito, all’art. 1, comma 1, lett. g): «i dirigenti scolastici attivano, pertutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole,modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specificheesigenze degli studenti con disabilità».5. Non è dunque corretto affermare, come fa la ricorrente, che in quelperiodo la didattica a distanza fosse solo facoltativa o che, obbligatoriala sua istituzione da parte dei dirigenti, essa potesse essere rifiutata daidocenti.Dal primo punto di vista, l’uso del modo indicativo nella norma appenacitata rende chiaro che i dirigenti non avevano la semplice facoltà dipredisporre la didattica a distanza, ma l’obbligo.Quanto alla posizione dei docenti, il dirigente scolastico, in quantopreposto all’organizzazione del singolo istituto e delegato del datore dilavoro, è il soggetto che determina in concreto le modalità diespletamento della prestazione lavorativa dei docenti e del personaleATA della scuola, nei limiti della normativa di carattere generale. Nelmomento in cui, come accertato dalla Corte d’appello, il dirigentedell’Istituto comprensivo presso cui lavorava la [OSCURATO:PERSONA] ha datodistanza, ciò era sufficiente a qualificare tale modalità come direttivaimpartita dal datore di lavoro al lavoratore, come tale obbligatoria exart. 2104 c.c.Numero registro generale 81/2026 Numero di raccolta generale 26174/2026Numero sezionale 3675/2026 Data pubblicazione 03/10/20266. A tal fine, è ininfluente il richiamo fatto dalla sentenza d’appello alladisciplina contenuta nell’art. 2, comma 3, del d.l. n. 22 del 2020.Se è infatti vero che tale disposizione riguardava principalmente l’annoscolastico 2020-2021, non ancora iniziato, è anche vero, comesottolineato dalla Corte d’appello, che il d.l. era dedicato anche allemisure urgenti sulla regolare conclusione dell’anno scolastico in corso(2019-2020) e che l’obbligo di adozione della didattica a distanza avevauna portata apparentemente incondizionata. In ogni caso,nell’economia della sentenza impugnata il richiamo al d.l. n. 22 del2020 serve soltanto a rafforzare la convinzione che già all’epocal’obbligo esistesse, convinzione supportata da altri dati normativi eadeguatamente motivata.7. Alla luce di quanto precede, deve dirsi conforme a diritto ladecisione impugnata, la quale, dopo aver accertato che la [OSCURATO:PERSONA] siera resa irreperibile dopo la proclamazione del lockdown, l’haqualificata come assenza ingiustificata, ha ritenuto sussistentel’addebito disciplinare rivolto alla [OSCURATO:PERSONA] e ne ha rigettatol’impugnativa del licenziamento.Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla va disposto sulle spese, poichè ilMinistero e i suoi uffici territoriali sono rimasti intimati. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]