CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 ottobre 1964
Cassazione n. 13091/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata di conferma di quella del Tribunale di Savona, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada, commesso in Ortovero (SV) il 29/8/2016, con condanna alla pena ritenuta di giustizia e applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 2. A motivi di ricorso deduce la violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., osservando che la motivazione espressa sul punto dalla Corte di merito è manifestamente illogica. I giudici di merito avrebbero dovuto ritenere inutilizzabili gli esiti delle analisi ematiche disposte sulla persona del ricorrente, non essendo stato previamente avvirtito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. 3. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato; non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Si revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Si dispone la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di Savona, ai sensi dell'art. 224 cod. strada, per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Savona per quanto di competenza ex art. 224 comma 3 cds. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Mari rosaria [OSCURATO:PERSONA] a F