CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 23173/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/05/2022 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il Procuratore della Repubblica presso il 'Tribunale di 3arceliona [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA], esprimendo una prognosi negativa circa la possibilità che l'imputata possa adempiere al pagamento della pena pecuniaria data la riievante entità della stessa. Ritiene l'esponente che il provved mente sia abnorme, eclisengo forn ioto unicamente su ragioni di opportunità. Il ricorso è inammissibile, Secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza ,c11 .egittimita, da ribadirsi ulteriormente in questa sede, non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti ai pubblicc_, ministero, salvo che il provvedimento interferisca con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità di esercizio dell'azione penale e di strutturazione dell'imputazione (così Sez. 4, n. 29349 del 22/05/201.8, Rv. 273376). In detta pronuncia, in applicazione del principio richiamato, si è escluso che fosse abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al PM motivato in ragione della mancata allegazione da parte di quest'ultimo di elementi idonei a determinare le condizioni economiche dell'imputato, quale elemento di cui, ai sensi dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., deve tenersi conto per determinare il valore giornaliero in caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva; si è invero ritenuto che tale profilo fosse riconducibile alla valutazione della congruità della pena attribuita al il quale, in base alla norma citata, deve tenere conto della condizione economica complessiva dell'imputato. Occorre aggiungere, per completezza argomentativa, che, in tema di pena pecuniaria sostitutiva, l'art.56-quater I. 689/81, introdotto dall'art.71 comma I lett. d) d.lgs. 150/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, stabilkce:"Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giuclioe: individua i: valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo meltip i Ca per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere infencire a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornolieio che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare", con ciò ribadendosi la necessità che il giudice tenga conto delle condizioni economiche dell'imputato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 5 a