Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 26252/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 35368-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ONLUS (O.R.A.F.O.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 35368/2019 Cron.

Rep.

Ud. 12/07/2023 CC nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 132, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 301/2019 del TRIBUNALE di ORISTANO, depositata il 06/11/2019 R.G.N. 122/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte.

FATTO E DIRITTO 1.- Il tribunale di Orista no, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza in atti, ha rigettato il ricorso in materia di opposizione agli atti esecutivi, proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] ONLUS (O.R.A.F.O.S.) ed ha condannato l’attrice al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti. 2.- Ha premesso il tribunale che O.R.A.F.O.S. avesse agito con ricorso (in opposizione agli atti esecutivi) depositato, in data 19 febbraio 2018, dopo la fase cautelare davanti al giudice dell'esecuzione immobiliare, sostenendo: di essere proprietaria esclusiva del compendio immobiliare situato nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], individuato in atti; che [OSCURATO:PERSONA], presidente e legale rappresentante di O.R.A.F.O.S., aveva appreso in data 7 ottobre 2017 che il suddetto compendio immobiliare era stato assoggettato ad esecuzione immobiliare da [OSCURATO:PERSONA], in forza di una sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Oristano, notificata unitamente al precetto, a cui faceva seguito atto di pignoramento immobiliare e successiva aggiudicazione dell'immobile a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti veniva pronunciato il decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile; che la procedura esecutiva doveva ritenersi viziata dalle errate notifiche degli atti menzionati tutte effettuate in Cagliari, via Ospedale 8 e in Oristano, [OSCURATO:PERSONA] 32 anziché presso la sede legale di [OSCURATO:PERSONA]Elena, via don Giordi n. 10; che inoltre [OSCURATO:PERSONA], a cui parimenti le notifiche menzionate erano state effettuate, non aveva potere di rappresentanza dell'ente; che il giudice dell'esecuzione immobiliare, con ordinanza del 20 dicembre 2017, dichiarava improcedibile l'opposizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sospendeva la procedura esecutiva e assegnava il termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito. 3.- Il giudice del lavoro pronunciando quindi su detto ricorso con la sentenza in esordio menzionata, osservava, per quanto riguardava i convenuti aggiudicatari dell’immobile, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ai sensi dell'art. 2929 del codice civile, i vizi degli atti esecutivi che avevano preceduto la vendita o l'assegnazione non avevano effetto nei confronti dell'acquirente, eccettuato il caso, insussistente nella fattispecie, e nemmeno allegato dal ricorrente, di collusione con il creditore; ribadiva perciò che il decreto di trasferimento non risentisse, a tutela dell'acquirente del bene pignorato, degli eventuali vizi di legittimità dell'esecuzione immobiliare. 4.- Per quanto riguardava invece le domande proposte nei confronti del lavoratore procedente, [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale osservava che le opposizioni agli atti esecutivi, quale quella oggetto del giudizio, avrebbero dovuto essere proposte, a pena di decadenza, entro il termine di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, del precetto, ovvero dal primo atto di esecuzione, o dal compimento degli atti impugnati.

Nel caso di specie l'opposizione della O.R.A.F.O.S. doveva essere perciò ritenuta tardiva, secondo il tribunale, oltre che infondata, per le seguenti ragioni. 5.- Anzitutto perché nel verbale di assemblea del 3 novembre 2006, redatto dal notaio [OSCURATO:PERSONA] e pubblicato col numero di repertorio 14.021 e raccolta 4.259, la sede legale di O.R.A.F.O.S. era stata designata in Oristano, via Mazzini 32, mentre il legale rappresentante era indicato in [OSCURATO:PERSONA].

Aggiungeva inoltre il tribunale che essendo la ricorrente una Onlus ossia un ente no profit, essa era tenuta, qualora avesse svolto in modo sussidiario e non prevalente attività a carattere commerciale verso terzi, alle iscrizioni al repertorio delle notizie economiche ed amministrative tenuto dalla Camera di Commercio (REA), obbligo che non sussisteva in difetto dello svolgimento di carattere strumentale. 6.- Inoltre ai sensi dell’art.11 del d.lgs. 460/1997 era previsto l’obbligo di iscrizione presso l’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze, adempimento necessario per conseguire la qualifica di ONLUS e per usufruire dei conseguenti benefici fiscali.

Non poteva essere invece ritenuta valida ed efficace nei confronti dei terzi il mutamento di sede comunicato perlomeno dal 2011 all'Agenzia delle Entrate in quanto si trattava di un adempimento di natura fiscale che non era idoneo a rendere noto ai terzi il cambio della sede legale. 7.- La ORAFOS al fine di rendere note e dunque opponibili ai terzi i cambiamenti operati avrebbe dovuto pubblicizzarle in forma adeguate, quale quella ad esempio adottata in occasione dell'assemblea del 3 novembre 2006. 8.- Ne conseguiva, secondo il tribunale, che del tutto correttamente il creditore procedente, [OSCURATO:PERSONA], avesse effettuato agli indirizzi indicati negli atti le notificazioni della sentenza n. 50/2014 del giudice del lavoro, dell'atto di precetto e degli atti ulteriori e che altrettanto legittimamente gli atti successivi erano stati notificati presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione immobiliare del tribunale di Oristano. 9.- Dalle superiori argomentazioni, derivava quindi secondo il Tribunale, non soltanto la tardività dell'opposizione proposta dalla O.R.A.F.O.S. stante il decorso del termine perentorio per la proposizione dell'opposizione, ma ancor più la sua infondatezza dovendo la notificazione della sentenza, dell'atto di precetto e tutti gli atti del procedimento esecutivo essere ritenuti correttamente notificati e privi di vizi.

10. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione O.R.A.F.O.S. con quattro motivi cui hanno resistito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

11. Sono state depositate memorie ex art. 380bis1 c.p.c. da parte della ricorrente, dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e da parte del procuratore generale.

12. Il collegio si è riunito per decidere in data 12.7.2023 ed, a seguito di riconvocazione, in data 31.7.2023.

Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 13.- Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'articolo 360 n. 5 c.p.c. atteso che la difesa di O.R.A.F.O.S. all'udienza davanti al giudice dell'esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e mediante invio telematico del 15/11/2017, aveva ritualmente prodotto tanto l'Anagrafe delle Onlus della Sardegna, ove a pag. 2, rigo 10 era regolarmente indicata l’[OSCURATO:PERSONA] ONLUS con la precisazione della sua sede legale “[OSCURATO:PERSONA] n.10, 09045 [OSCURATO:PERSONA]Elena”( prod.1), quanto la comunicazione inviata dall'Ente il [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'Agenzia delle entrate di Cagliari (prod.2) dalla quale risultava la variazione, a far data 22/07/2009, della sede legale ([OSCURATO:PERSONA]Elena, [OSCURATO:PERSONA] n.10) e del legale rappresentante ( [OSCURATO:PERSONA]).

Tali documenti, più in particolare, avevano formato oggetto di specifica discussione davanti al giudice dell'esecuzione, avendo questo ultimo affermato nella propria ordinanza 20.12.2017 che ORAFOS fosse “un’associazione riconosciuta” e che gli atti le andassero notificati presso la propria sede in Quartu, Sant’Elena via [OSCURATO:PERSONA] n. 10 o in alternativa nei confronti del suo rappresentante legale, [OSCURATO:PERSONA], alla residenza o domicilio di quest'ultimo. 14.- Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 della Cost. e dell'art. 569 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. avendo il tribunale omesso l'esame di un fatto decisivo ed avendo conseguentemente solo apparentemente, e con un ragionamento incongruo e contraddittorio, motivato la propria decisione.

Inoltre, non avendo O.R.A.F.O.S. ricevuto l'avvertimento di cui all'art.492 comma due c.p.c. era stata impossibilitata ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio di cui all'art. 493 comma 3, c.p.c. relativamente alla possibilità di richiedere la conversione del pignoramento, e non ha poi ricevuto la notificazione dell'ordinanza di cui all'art. 569 c.p.c. non essendo stata quindi messa in grado di partecipare al processo esecutivo.

15. Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 145 e 569 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., atteso che la norma di legge prevede che per le associazioni non riconosciute le notifiche devono essere eseguite presso la sede dell'ente ovvero la persona fisica che lo rappresenta; la violazione dell'art.145 c.p.c. comporta la nullità di tutte le notificazioni degli atti e dell'intera procedura esecutiva a partire dalla notifica della sentenza del tribunale di Oristano, dell’atto di precetto, dell'atto di pignoramento e dell'ordinanza di vendita ex art 569 c.p.c.

16. Il quarto motivo solleva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2929 c.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. , in quanto appurata la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi per i motivi precedentemente illustrati, avendo ORAFOS proposto l'opposizione ex art. 617 entro il termine di 20 giorni dalla conoscenza del procedimento esecutivo, appariva pure viziata la decisione del tribunale di Oristano in ordine alla asserita inopponibilità agli aggiudicatari dei vizi degli atti che avevano proceduto la vendita; affermazione che appariva pronunciata in dispregio del costante insegnamento di legittimità che ha ripetutamente precisato che non può trovare applicazione il principio di tutela del terzo aggiudicatario, di cui all'art. 2929 c.c., ove la nullità riguardi la vendita stessa, posto che tale principio presuppone la validità della vendita intesa non come singolo atto di aggiudicazione e trasferimento, ma come intera fase sub procedimentale, comprensiva degli atti preparatori e funzionali all'espropriazione, non potendo trovare applicazione la tutela del terzo aggiudicatario in ipotesi di mancata notifica dell'avviso di vendita, come nel caso di specie. 17.- Con i motivi di ricorso , da esaminare congiuntamente per la connessione dei vizi fatti valere, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata laddove non ha ritenuto di pronunciare la nullità o inesistenza di tutte le notifiche relative al procedimento esecutivo, in quanto non effettuate nella nuova sede della stessa associazione o presso il nuovo legale rappresentante ai sensi dell’art. 145 c.p.c., indicati nel Registro delle Onlus, come invece ritenuto dal giudice dell’esecuzione nella propria ordinanza del 20.12.2017; omettendo di dichiarare, conseguentemente, l’invalidità della vendita e dell’aggiudicazione dell’immobile espropriato ai sensi dell’art.2929 c.c. 18.- I motivi, da esaminare unitariamente per la connessione delle censure, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. 19.- Anzitutto deve essere premesso che la legge distingue la notificazione alle associazioni aventi personalità giuridica da quella effettuata alle associazioni non riconosciute.

Infatti ai sensi dell’art. 145, 1 comma c.p.c. la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.

La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Il secondo comma dell’art.145 dispone invece che la notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma , ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. 20.- Tanto premesso sul piano giuridico, devono ritersi infondate anzitutto le doglianze motivazionali sollevate con i motivi di ricorso atteso che il Tribunale non ha di certo omesso di valutare l’iscrizione della ORAFOS nel Registro delle Onlus e nella relativa Anagrafe prevista dall’art.11 del d.lgs. 460/1997, affermando anzi espressamente che tale iscrizione non avesse valore ai fini della pubblicità relativa alla nuova sede di ORAFOS ed al suo nuovo legale rappresentante presso cui effettuare le notifiche, rendendo opponibili ai terzi tali vicende associative, dato che la stessa iscrizione aveva valore soltanto ai fini dei benefici fiscali previsti dalla legge in favore delle ONLUS.

E tale corretta argomentazione del tribunale non trova alcuna confutazione nel ricorso essendosi la ricorrente limitata a riproporre tesi assertive ed irrilevanti, sia perché esse impingono nel merito dell’accertamento riservato al giudizio di merito, sia perché risultano infondate, sotto il profilo giuridico, dato che nessuna norma attribuisce valore all’iscrizione nel Registro delle Onlus al fine di rendere opponibile ai terzi le notizie relative alla sede della associazione o al suo legale rappresentante, ove esse divergano da quelle già in precedenza pubblicizzate nelle forme previste dalla legge. 21.- Sono inammissibili invece – perché fondate su premesse antitetiche e quindi intrinsecamente contraddittorie alla luce dell’art.145 c.p.c. trascritto in precedenza- le censure con le quali si afferma, in pari tempo, per un verso, che la ricorrente sarebbe una associazione non riconosciuta (pag. 11 rigo 6 del ricorso ed anche nella memoria conclusiva ) ed in quanto tale avrebbe dovuto ricevere le notifiche nella sede ex art. 145,2 comma c.p.c.; e per altro verso, che essa sarebbe invece una associazione riconosciuta ed in quanto tale avrebbe dovuto ricevere le notifiche ai sensi dell’art. 145, comma 1 c.p.c. come si evince dall’insistito richiamo del provvedimento del giudice dell’esecuzione (a pag. 11 e 12) in cui si afferma testualmente: “ L’O.R.A.F.O.S. è una associazione riconosciuta, avente la qualifica di onlus che attualmente la sede è in [OSCURATO:PERSONA] via [OSCURATO:PERSONA] n.10, presidente è [OSCURATO:PERSONA].

In quanto tale gli atti devono essere notificati nei suoi confronti ai sensi dell'art. 145 c.p.c. cioè presso la sede della stessa o in alternativa nei confronti del suo rappresentante legale alla residenza o domicilio di quest'ultimo”.

22. In ogni caso va rilevato che, come risulta in base all’art.145 c.p.c., la notifica deve essere eseguita alla sede dell’associazione riconosciuta individuata nell’atto costitutivo e nello statuto a norma dell’art.16 c.c. oppure alla sede effettiva della associazione non riconosciuta dove essa svolge l’attività in modo continuativo ai sensi dell’art. 19,2 comma c.p.c.

Nel caso di specie la ricorrente non deduce né l’una né l’altra situazione giuridica, limitandosi piuttosto a reclamare la necessità della notifica nella sua nuova sede in base all’iscrizione nel Registro dell’Onlus ed a quanto comunicato in data 07/04/2011 all'Agenzia delle entrate di Cagliari dalla quale risultava la variazione, a far data 22/07/2009, della sede legale ([OSCURATO:PERSONA]Elena, [OSCURATO:PERSONA] n.10) e del legale rappresentante ( [OSCURATO:PERSONA]. 23.- Deve essere a questo proposito chiarito, anche ai sensi dell’art. 384, 4 comma c.p.c., che, fermo restando l’irrilevanza dell’iscrizione nel Registro delle Onlus o della comunicazione all’Agenzia dell’Entrate, allo scopo di rendere opponibili ai terzi gli atti e i fatti relativi ad una associazione una rilevanza decisiva assume invece la natura giuridica della stessa ovvero se si tratti di associazione riconosciuta o non riconosciuta.

Ed infatti se, come sostenuto dal giudice dell’esecuzione e trascritto in ricorso dalla ricorrente, la ORAFOS fosse un’associazione riconosciuta essa non potrebbe mai aspirare a rendere opponibili ai terzi le notizie relative alla sede ed agli amministratori che non ha reso opponibili attraverso adeguata pubblicità provvedendo alla loro iscrizione nel “Registro delle persone giuridiche”, già previsto dagli artt. 33 e ss. del codice civile ed ora regolato dal DPR n.361/2000.

Tale DPR prevede all’art. 4, 1 comma che “ Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza.” Mentre nel secondo comma la stessa norma stabilisce: “ Nel registro devono altresi' essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione e' espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.” 24.- Va altresì osservato che la tesi del giudice dell’esecuzione riportata in ricorso, circa la natura di associazione riconosciuta di ORAFOS, trova pure conferma nella [OSCURATO:PERSONA] (GU Serie Generale n.266 del 24-10-1967), dove risulta che con Decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 931 l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" (O.R.A.F.O.S.), con sede in Cagliari, sia stata eretta in ente morale e ne sia stato approvato lo statuto.

Anche sulla scorta di tale elemento normativo non può essere accolta la pretesa della ricorrente di attribuire rilievo alla modifica della sede e del legale rappresentante sulla base della mera ed esclusiva affermazione della loro indicazione in un Registro come quello dell’ONLUS che non ha alcuna efficacia in materia di pubblicità legale. 25.- Poiché risulta quindi che le notifiche siano state correttamente effettuate alla sede ed all’amministratore risultante da delibera notarile pubblicata recante lo statuto dell’ente, le stesse notifiche devono ritenersi regolari e quindi appare corretta tanto la statuizione di tardività del ricorso in opposizione tanto quella relativa alla mancanza di qualsivoglia invalidità del processo esecutivo - e del sub procedimento di vendita in particolare - tale da poter essere opposto, in tesi, agli aggiudicatari ai sensi dell’art. articolo 2929. 26.- In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

27. Le spese processuali seguono la soccombenza nei confronti di ciascuna parte controricorrente; con raddoppio del contributo unificato, ove spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M .

La Corte rigetta il ricorso principale e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di cassazione, che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in complessivi euro 4000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e acces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35368-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ONLUS (O.R.A.F.O.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 35368/2019 Cron. Rep. Ud. 12/07/2023 CC nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 132, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 301/2019 del TRIBUNALE di ORISTANO, depositata il 06/11/2019 R.G.N. 122/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. FATTO E DIRITTO 1.- Il tribunale di Orista no, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza in atti, ha rigettato il ricorso in materia di opposizione agli atti esecutivi, proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] ONLUS (O.R.A.F.O.S.) ed ha condannato l’attrice al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti. 2.- Ha premesso il tribunale che O.R.A.F.O.S. avesse agito con ricorso (in opposizione agli atti esecutivi) depositato, in data 19 febbraio 2018, dopo la fase cautelare davanti al giudice dell'esecuzione immobiliare, sostenendo: di essere proprietaria esclusiva del compendio immobiliare situato nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], individuato in atti; che [OSCURATO:PERSONA], presidente e legale rappresentante di O.R.A.F.O.S., aveva appreso in data 7 ottobre 2017 che il suddetto compendio immobiliare era stato assoggettato ad esecuzione immobiliare da [OSCURATO:PERSONA], in forza di una sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Oristano, notificata unitamente al precetto, a cui faceva seguito atto di pignoramento immobiliare e successiva aggiudicazione dell'immobile a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti veniva pronunciato il decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile; che la procedura esecutiva doveva ritenersi viziata dalle errate notifiche degli atti menzionati tutte effettuate in Cagliari, via Ospedale 8 e in Oristano, [OSCURATO:PERSONA] 32 anziché presso la sede legale di [OSCURATO:PERSONA]Elena, via don Giordi n. 10; che inoltre [OSCURATO:PERSONA], a cui parimenti le notifiche menzionate erano state effettuate, non aveva potere di rappresentanza dell'ente; che il giudice dell'esecuzione immobiliare, con ordinanza del 20 dicembre 2017, dichiarava improcedibile l'opposizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sospendeva la procedura esecutiva e assegnava il termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito. 3.- Il giudice del lavoro pronunciando quindi su detto ricorso con la sentenza in esordio menzionata, osservava, per quanto riguardava i convenuti aggiudicatari dell’immobile, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ai sensi dell'art. 2929 del codice civile, i vizi degli atti esecutivi che avevano preceduto la vendita o l'assegnazione non avevano effetto nei confronti dell'acquirente, eccettuato il caso, insussistente nella fattispecie, e nemmeno allegato dal ricorrente, di collusione con il creditore; ribadiva perciò che il decreto di trasferimento non risentisse, a tutela dell'acquirente del bene pignorato, degli eventuali vizi di legittimità dell'esecuzione immobiliare. 4.- Per quanto riguardava invece le domande proposte nei confronti del lavoratore procedente, [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale osservava che le opposizioni agli atti esecutivi, quale quella oggetto del giudizio, avrebbero dovuto essere proposte, a pena di decadenza, entro il termine di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, del precetto, ovvero dal primo atto di esecuzione, o dal compimento degli atti impugnati. Nel caso di specie l'opposizione della O.R.A.F.O.S. doveva essere perciò ritenuta tardiva, secondo il tribunale, oltre che infondata, per le seguenti ragioni. 5.- Anzitutto perché nel verbale di assemblea del 3 novembre 2006, redatto dal notaio [OSCURATO:PERSONA] e pubblicato col numero di repertorio 14.021 e raccolta 4.259, la sede legale di O.R.A.F.O.S. era stata designata in Oristano, via Mazzini 32, mentre il legale rappresentante era indicato in [OSCURATO:PERSONA]. Aggiungeva inoltre il tribunale che essendo la ricorrente una Onlus ossia un ente no profit, essa era tenuta, qualora avesse svolto in modo sussidiario e non prevalente attività a carattere commerciale verso terzi, alle iscrizioni al repertorio delle notizie economiche ed amministrative tenuto dalla Camera di Commercio (REA), obbligo che non sussisteva in difetto dello svolgimento di carattere strumentale. 6.- Inoltre ai sensi dell’art.11 del d.lgs. 460/1997 era previsto l’obbligo di iscrizione presso l’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze, adempimento necessario per conseguire la qualifica di ONLUS e per usufruire dei conseguenti benefici fiscali. Non poteva essere invece ritenuta valida ed efficace nei confronti dei terzi il mutamento di sede comunicato perlomeno dal 2011 all'Agenzia delle Entrate in quanto si trattava di un adempimento di natura fiscale che non era idoneo a rendere noto ai terzi il cambio della sede legale. 7.- La ORAFOS al fine di rendere note e dunque opponibili ai terzi i cambiamenti operati avrebbe dovuto pubblicizzarle in forma adeguate, quale quella ad esempio adottata in occasione dell'assemblea del 3 novembre 2006. 8.- Ne conseguiva, secondo il tribunale, che del tutto correttamente il creditore procedente, [OSCURATO:PERSONA], avesse effettuato agli indirizzi indicati negli atti le notificazioni della sentenza n. 50/2014 del giudice del lavoro, dell'atto di precetto e degli atti ulteriori e che altrettanto legittimamente gli atti successivi erano stati notificati presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione immobiliare del tribunale di Oristano. 9.- Dalle superiori argomentazioni, derivava quindi secondo il Tribunale, non soltanto la tardività dell'opposizione proposta dalla O.R.A.F.O.S. stante il decorso del termine perentorio per la proposizione dell'opposizione, ma ancor più la sua infondatezza dovendo la notificazione della sentenza, dell'atto di precetto e tutti gli atti del procedimento esecutivo essere ritenuti correttamente notificati e privi di vizi. 10. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione O.R.A.F.O.S. con quattro motivi cui hanno resistito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 11. Sono state depositate memorie ex art. 380bis1 c.p.c. da parte della ricorrente, dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e da parte del procuratore generale. 12. Il collegio si è riunito per decidere in data 12.7.2023 ed, a seguito di riconvocazione, in data 31.7.2023. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 13.- Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'articolo 360 n. 5 c.p.c. atteso che la difesa di O.R.A.F.O.S. all'udienza davanti al giudice dell'esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e mediante invio telematico del 15/11/2017, aveva ritualmente prodotto tanto l'Anagrafe delle Onlus della Sardegna, ove a pag. 2, rigo 10 era regolarmente indicata l’[OSCURATO:PERSONA] ONLUS con la precisazione della sua sede legale “[OSCURATO:PERSONA] n.10, 09045 [OSCURATO:PERSONA]Elena”( prod.1), quanto la comunicazione inviata dall'Ente il [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'Agenzia delle entrate di Cagliari (prod.2) dalla quale risultava la variazione, a far data 22/07/2009, della sede legale ([OSCURATO:PERSONA]Elena, [OSCURATO:PERSONA] n.10) e del legale rappresentante ( [OSCURATO:PERSONA]). Tali documenti, più in particolare, avevano formato oggetto di specifica discussione davanti al giudice dell'esecuzione, avendo questo ultimo affermato nella propria ordinanza 20.12.2017 che ORAFOS fosse “un’associazione riconosciuta” e che gli atti le andassero notificati presso la propria sede in Quartu, Sant’Elena via [OSCURATO:PERSONA] n. 10 o in alternativa nei confronti del suo rappresentante legale, [OSCURATO:PERSONA], alla residenza o domicilio di quest'ultimo. 14.- Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 della Cost. e dell'art. 569 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. avendo il tribunale omesso l'esame di un fatto decisivo ed avendo conseguentemente solo apparentemente, e con un ragionamento incongruo e contraddittorio, motivato la propria decisione. Inoltre, non avendo O.R.A.F.O.S. ricevuto l'avvertimento di cui all'art.492 comma due c.p.c. era stata impossibilitata ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio di cui all'art. 493 comma 3, c.p.c. relativamente alla possibilità di richiedere la conversione del pignoramento, e non ha poi ricevuto la notificazione dell'ordinanza di cui all'art. 569 c.p.c. non essendo stata quindi messa in grado di partecipare al processo esecutivo. 15. Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 145 e 569 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., atteso che la norma di legge prevede che per le associazioni non riconosciute le notifiche devono essere eseguite presso la sede dell'ente ovvero la persona fisica che lo rappresenta; la violazione dell'art.145 c.p.c. comporta la nullità di tutte le notificazioni degli atti e dell'intera procedura esecutiva a partire dalla notifica della sentenza del tribunale di Oristano, dell’atto di precetto, dell'atto di pignoramento e dell'ordinanza di vendita ex art 569 c.p.c. 16. Il quarto motivo solleva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2929 c.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. , in quanto appurata la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi per i motivi precedentemente illustrati, avendo ORAFOS proposto l'opposizione ex art. 617 entro il termine di 20 giorni dalla conoscenza del procedimento esecutivo, appariva pure viziata la decisione del tribunale di Oristano in ordine alla asserita inopponibilità agli aggiudicatari dei vizi degli atti che avevano proceduto la vendita; affermazione che appariva pronunciata in dispregio del costante insegnamento di legittimità che ha ripetutamente precisato che non può trovare applicazione il principio di tutela del terzo aggiudicatario, di cui all'art. 2929 c.c., ove la nullità riguardi la vendita stessa, posto che tale principio presuppone la validità della vendita intesa non come singolo atto di aggiudicazione e trasferimento, ma come intera fase sub procedimentale, comprensiva degli atti preparatori e funzionali all'espropriazione, non potendo trovare applicazione la tutela del terzo aggiudicatario in ipotesi di mancata notifica dell'avviso di vendita, come nel caso di specie. 17.- Con i motivi di ricorso , da esaminare congiuntamente per la connessione dei vizi fatti valere, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata laddove non ha ritenuto di pronunciare la nullità o inesistenza di tutte le notifiche relative al procedimento esecutivo, in quanto non effettuate nella nuova sede della stessa associazione o presso il nuovo legale rappresentante ai sensi dell’art. 145 c.p.c., indicati nel Registro delle Onlus, come invece ritenuto dal giudice dell’esecuzione nella propria ordinanza del 20.12.2017; omettendo di dichiarare, conseguentemente, l’invalidità della vendita e dell’aggiudicazione dell’immobile espropriato ai sensi dell’art.2929 c.c. 18.- I motivi, da esaminare unitariamente per la connessione delle censure, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. 19.- Anzitutto deve essere premesso che la legge distingue la notificazione alle associazioni aventi personalità giuridica da quella effettuata alle associazioni non riconosciute. Infatti ai sensi dell’art. 145, 1 comma c.p.c. la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Il secondo comma dell’art.145 dispone invece che la notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma , ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. 20.- Tanto premesso sul piano giuridico, devono ritersi infondate anzitutto le doglianze motivazionali sollevate con i motivi di ricorso atteso che il Tribunale non ha di certo omesso di valutare l’iscrizione della ORAFOS nel Registro delle Onlus e nella relativa Anagrafe prevista dall’art.11 del d.lgs. 460/1997, affermando anzi espressamente che tale iscrizione non avesse valore ai fini della pubblicità relativa alla nuova sede di ORAFOS ed al suo nuovo legale rappresentante presso cui effettuare le notifiche, rendendo opponibili ai terzi tali vicende associative, dato che la stessa iscrizione aveva valore soltanto ai fini dei benefici fiscali previsti dalla legge in favore delle ONLUS. E tale corretta argomentazione del tribunale non trova alcuna confutazione nel ricorso essendosi la ricorrente limitata a riproporre tesi assertive ed irrilevanti, sia perché esse impingono nel merito dell’accertamento riservato al giudizio di merito, sia perché risultano infondate, sotto il profilo giuridico, dato che nessuna norma attribuisce valore all’iscrizione nel Registro delle Onlus al fine di rendere opponibile ai terzi le notizie relative alla sede della associazione o al suo legale rappresentante, ove esse divergano da quelle già in precedenza pubblicizzate nelle forme previste dalla legge. 21.- Sono inammissibili invece – perché fondate su premesse antitetiche e quindi intrinsecamente contraddittorie alla luce dell’art.145 c.p.c. trascritto in precedenza- le censure con le quali si afferma, in pari tempo, per un verso, che la ricorrente sarebbe una associazione non riconosciuta (pag. 11 rigo 6 del ricorso ed anche nella memoria conclusiva ) ed in quanto tale avrebbe dovuto ricevere le notifiche nella sede ex art. 145,2 comma c.p.c.; e per altro verso, che essa sarebbe invece una associazione riconosciuta ed in quanto tale avrebbe dovuto ricevere le notifiche ai sensi dell’art. 145, comma 1 c.p.c. come si evince dall’insistito richiamo del provvedimento del giudice dell’esecuzione (a pag. 11 e 12) in cui si afferma testualmente: “ L’O.R.A.F.O.S. è una associazione riconosciuta, avente la qualifica di onlus che attualmente la sede è in [OSCURATO:PERSONA] via [OSCURATO:PERSONA] n.10, presidente è [OSCURATO:PERSONA]. In quanto tale gli atti devono essere notificati nei suoi confronti ai sensi dell'art. 145 c.p.c. cioè presso la sede della stessa o in alternativa nei confronti del suo rappresentante legale alla residenza o domicilio di quest'ultimo”. 22. In ogni caso va rilevato che, come risulta in base all’art.145 c.p.c., la notifica deve essere eseguita alla sede dell’associazione riconosciuta individuata nell’atto costitutivo e nello statuto a norma dell’art.16 c.c. oppure alla sede effettiva della associazione non riconosciuta dove essa svolge l’attività in modo continuativo ai sensi dell’art. 19,2 comma c.p.c. Nel caso di specie la ricorrente non deduce né l’una né l’altra situazione giuridica, limitandosi piuttosto a reclamare la necessità della notifica nella sua nuova sede in base all’iscrizione nel Registro dell’Onlus ed a quanto comunicato in data 07/04/2011 all'Agenzia delle entrate di Cagliari dalla quale risultava la variazione, a far data 22/07/2009, della sede legale ([OSCURATO:PERSONA]Elena, [OSCURATO:PERSONA] n.10) e del legale rappresentante ( [OSCURATO:PERSONA]. 23.- Deve essere a questo proposito chiarito, anche ai sensi dell’art. 384, 4 comma c.p.c., che, fermo restando l’irrilevanza dell’iscrizione nel Registro delle Onlus o della comunicazione all’Agenzia dell’Entrate, allo scopo di rendere opponibili ai terzi gli atti e i fatti relativi ad una associazione una rilevanza decisiva assume invece la natura giuridica della stessa ovvero se si tratti di associazione riconosciuta o non riconosciuta. Ed infatti se, come sostenuto dal giudice dell’esecuzione e trascritto in ricorso dalla ricorrente, la ORAFOS fosse un’associazione riconosciuta essa non potrebbe mai aspirare a rendere opponibili ai terzi le notizie relative alla sede ed agli amministratori che non ha reso opponibili attraverso adeguata pubblicità provvedendo alla loro iscrizione nel “Registro delle persone giuridiche”, già previsto dagli artt. 33 e ss. del codice civile ed ora regolato dal DPR n.361/2000. Tale DPR prevede all’art. 4, 1 comma che “ Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza.” Mentre nel secondo comma la stessa norma stabilisce: “ Nel registro devono altresi' essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione e' espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.” 24.- Va altresì osservato che la tesi del giudice dell’esecuzione riportata in ricorso, circa la natura di associazione riconosciuta di ORAFOS, trova pure conferma nella [OSCURATO:PERSONA] (GU Serie Generale n.266 del 24-10-1967), dove risulta che con Decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 931 l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" (O.R.A.F.O.S.), con sede in Cagliari, sia stata eretta in ente morale e ne sia stato approvato lo statuto. Anche sulla scorta di tale elemento normativo non può essere accolta la pretesa della ricorrente di attribuire rilievo alla modifica della sede e del legale rappresentante sulla base della mera ed esclusiva affermazione della loro indicazione in un Registro come quello dell’ONLUS che non ha alcuna efficacia in materia di pubblicità legale. 25.- Poiché risulta quindi che le notifiche siano state correttamente effettuate alla sede ed all’amministratore risultante da delibera notarile pubblicata recante lo statuto dell’ente, le stesse notifiche devono ritenersi regolari e quindi appare corretta tanto la statuizione di tardività del ricorso in opposizione tanto quella relativa alla mancanza di qualsivoglia invalidità del processo esecutivo - e del sub procedimento di vendita in particolare - tale da poter essere opposto, in tesi, agli aggiudicatari ai sensi dell’art. articolo 2929. 26.- In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. 27. Le spese processuali seguono la soccombenza nei confronti di ciascuna parte controricorrente; con raddoppio del contributo unificato, ove spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M . La Corte rigetta il ricorso principale e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di cassazione, che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in complessivi euro 4000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e acces
Sentenza Cassazione n. 26252/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris