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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27268/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo marchigiano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 1.000 di multa;

2. ricorre per cassazione il difensore del Vitali lamentando l'inesistenza, l'omessa assunzione o la erronea valutazione di elementi e di prove: rileva che le dichiarazioni della teste Guarnieri avrebbero dovuto essere corroborate dalla escussione di tale [OSCURATO:PERSONA] che la avrebbe accompagnata a prelevare i mattoni sul cantiere della Tecniconsult ma che, in quel periodo, risulterebbe trovarsi in Africa; la deposizione del Razza sarebbe stata indispensabile anche per chiarire l'episodio relativo al prelievo di materiale dal cantiere, in realtà un deposito, del Vitali oltre che della Tecniconsult; segnala che la Guarnieri, che avrebbe venduto il materiale ferroso incassando 150 Euro, aveva le chiavi e la disponibilità del deposito ove essi erano custoditi; aggiunge che nessun pregio può essere attribuito alla affermazione del M.11o Sessa di aver riconosciuto la voce del Vitali in quanto da lui conosciuto sin dall'infanzia; rileva, quindi, che la responsabilità del Vitali non poteva essere fondata sulla ricostruzione fornita dalla Guarnieri; sottolinea, sotto altro profilo, che la applicazione della recidiva avrebbe dovuto fondarsi su una adeguata e congrua motivazione nel caso di specie invece assente.

3. Il ricorso è inammissibile.

Difatti, esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici dovendo la mancanza di specificità del motivo essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett, c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

La prima parte del motivo di ricorso si risolve nella reiterazione di doglianze difensive già avanzate con l'atto di appello ed a cui la Corte territoriale ha fornito risposte esaustive in fatto e corrette in diritto e che il ricorso, come peraltro emerge dalla stessa formulazione letterale delle censure, ha contrastato non già sotto il profilo della incongruità o della illogicità della motivazione quanto, come accennato, della "erroneità" dell'apprezzamento delle risultanze probatorie sollecitando in tal modo una ennesima ed ulteriore loro rivoluzione, certamente non consentita in questa sede.

Quanto alla doglianza sulla recidiva, va ribadito che è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (cfr., per tutte, Sez.

U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690) e che egli può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; il giudice è tenuto verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr., in questi termini, Sez.

U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).

Nel caso in esame, la Corte di Appello ha motivato sullo specifico motivo di gravame articolato nell'interesse del ricorrente osservando che a carico dell'imputato gravano numerosissime condanne per delitti contro il patrimonio e la fede pubblica e che "... la reiterazione dell'illecito per cui è processo è effettivo sintomo di più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità, tenuto conto della natura omogenea dei reati, del tipo di devianza di cui sono segno, del margine di offensività delle condotte e della minima distanza temporale tra gli illeciti" (cfr., ivi, pag. 9).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, ai versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo marchigiano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 1.000 di multa; 2. ricorre per cassazione il difensore del Vitali lamentando l'inesistenza, l'omessa assunzione o la erronea valutazione di elementi e di prove: rileva che le dichiarazioni della teste Guarnieri avrebbero dovuto essere corroborate dalla escussione di tale [OSCURATO:PERSONA] che la avrebbe accompagnata a prelevare i mattoni sul cantiere della Tecniconsult ma che, in quel periodo, risulterebbe trovarsi in Africa; la deposizione del Razza sarebbe stata indispensabile anche per chiarire l'episodio relativo al prelievo di materiale dal cantiere, in realtà un deposito, del Vitali oltre che della Tecniconsult; segnala che la Guarnieri, che avrebbe venduto il materiale ferroso incassando 150 Euro, aveva le chiavi e la disponibilità del deposito ove essi erano custoditi; aggiunge che nessun pregio può essere attribuito alla affermazione del M.11o Sessa di aver riconosciuto la voce del Vitali in quanto da lui conosciuto sin dall'infanzia; rileva, quindi, che la responsabilità del Vitali non poteva essere fondata sulla ricostruzione fornita dalla Guarnieri; sottolinea, sotto altro profilo, che la applicazione della recidiva avrebbe dovuto fondarsi su una adeguata e congrua motivazione nel caso di specie invece assente. 3. Il ricorso è inammissibile. Difatti, esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici dovendo la mancanza di specificità del motivo essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett, c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La prima parte del motivo di ricorso si risolve nella reiterazione di doglianze difensive già avanzate con l'atto di appello ed a cui la Corte territoriale ha fornito risposte esaustive in fatto e corrette in diritto e che il ricorso, come peraltro emerge dalla stessa formulazione letterale delle censure, ha contrastato non già sotto il profilo della incongruità o della illogicità della motivazione quanto, come accennato, della "erroneità" dell'apprezzamento delle risultanze probatorie sollecitando in tal modo una ennesima ed ulteriore loro rivoluzione, certamente non consentita in questa sede. Quanto alla doglianza sulla recidiva, va ribadito che è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690) e che egli può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; il giudice è tenuto verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr., in questi termini, Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). Nel caso in esame, la Corte di Appello ha motivato sullo specifico motivo di gravame articolato nell'interesse del ricorrente osservando che a carico dell'imputato gravano numerosissime condanne per delitti contro il patrimonio e la fede pubblica e che "... la reiterazione dell'illecito per cui è processo è effettivo sintomo di più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità, tenuto conto della natura omogenea dei reati, del tipo di devianza di cui sono segno, del margine di offensività delle condotte e della minima distanza temporale tra gli illeciti" (cfr., ivi, pag. 9). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, ai versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore dell
Sentenza Cassazione n. 27268/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris