CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 20319/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.12872/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.A. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avverso la sentenza d ella [OSCURATO:PERSONA] n.3351/16 depositata i l 29/11/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il club Mediterranee ha impugna to l' ingiunzione di pagamento 344/2011 relativaalla Tarsu dell’anno 2006, notificato dal Comune, opponendo ladecadenza dal potere di riscossione ex art 72 del D.lgs. 507/1993, la mancata previa notifica dell’avviso di accertamento, la mancata considerazione della stagionalità dell'attività svolta, l’erronea determinazione della superficie tassabile, nonché la parziale attivazione da parte del Comune del servizio di raccolta dei rifiuti e la conseguente necessità del club di avvalersi di una società per lo smaltimento. llricorso è stato respinto in primo grado. Il club ha proposto appello che è stato respinto dalla Commissione regionale tributaria , osservando che l’ingiunzione aveva come suo presupposto il rigetto, con sentenza passata in giudicato, dell’impugnazione avverso l’avviso di pagamento relativo alla Tarsu dell’anno 2006; con detta sentenza passata in giudicato si era anche accertato che l’avviso impugnato aveva valore di avviso di accertamento, contendendone gli elementi essenziali; la CTR rileva inoltre che gli ulteriori motivi di appellosono da ritenersi inammissibili in quanto volti a contestare una pretesa impositiva ormai divenuta definitiva. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il club, affidandosi a cinque motiv i. Si è costituito con controricorso il Comune. Il Procuratore generale ha present ato conclusioni scritte , chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria La causa è stata trattata alla udienza del 27 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso la parte ricorrente lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c. Deduce che vi s ono due pronunce passate in giudicato relativamente alla Tarsu per l’anno 2006, ma mentre la sentenza n. 1/02/09, richiamata dalla difesa, entra nel merito della pretesa tributaria, annullando l’atto impugnato per omessa notifica dell’atto presupposto (avviso di accertamento), la sentenza n.281/02/09 ha ritenuto inammissibile il ricorso nei confronti dell’avviso di pagamento in quanto non era stato autonomamente impugnato l’avviso bonario. Detta ultima sentenza non è entrata nel merito della pretesa tributaria e nonostante ciò sia il giudice di merito erroneamente affermava che in base a d essa la pretesa tributaria avanzata dal Comune di Pizzo era legittima ed ormai incontestabile. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art 72 del D.lgs. 507/1993 e all’art 1 comma 163 della legge 296/2006 Il club deduce che i giudici di primo e secondo grado non si sono pronunciati sulla eccezione di decadenza del Comune dallarichiesta di pagamento. Alla fattispecie è infatti applicabilel’art 72 del D.lgs. 507/1993 il quale stabilisce la decadenza dell'ente impositore nel caso in cui il tributo non sia iscritto a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello per cui è dovuta la tassa. 2.-I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati . Le censure non colgono la ratio decidendidella sentenza d’appello, né la portata e gli effetti del rigetto della impugnazione dell’atto presupposto alla ingiunzione di pagamento oggi impugnata; la parte formula le proprie difese come se detta ingiunzione fosse il primo atto con il quale il Comune ha esercitato la pretesa tributaria. Il giudice d’appello si è espressamente pronunciato e ha ritenuto inammissibili l e eccezioni della parte ed incontestabile la pretesa tributaria, posto che era stato impugnato con esito negativo per il contribuente un atto presupposto e cioè un avviso di pagamento avente valore (anche) avviso di accertamento. L a impugnazione dell’atto presupposto con l a quale è stata esercitata la pretesa è stata dichiarata inammissibile; in tal caso la pretesa tributaria diviene incontestabile non già per effetto di un accertamento di merito passato in giudicato, ma perché viene dichiarata inammissibile l'impugnazione dell'atto impositivo. 3.-Con il terzo motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art 2909 c.c. La parte deduce che la Commissioneregionale non avrebbe tenuto in debito conto il giudicato esterno formatosi in merito al sollecito di pagamento Tarsu anni 2004 - 2005 e dell’ingiunzione di pagamento Tarsu anno 2003 , atti annullati in quanto non preceduti dal necessario avviso di accertamento. La parte inoltre deduce che in applicazione del principio del ne bis in idem il giudice d'appello avrebbe dovuto ritenere che a fronte d i uno specifico precedente passato in giudicato il Comune era tenuto a notificare idoneo avviso di accertamento al club,relativamente all e superficie tassabili e alla mancata applicazione della riduzione per stagionalità Il motivo è infondato. Si invoca un giudicato che riguarda avvisi di accertamento relativi ad annualità diversee le ra gioni di annullamento , per come dedotte dalla parte, attengono allo specifico esercizio della pretesa tributaria per quella determinata annualità. Il giudice d'appello peraltro , nel rigettare l’eccezione della parte ha fatto specifico riferimento alla notifica, per l’anno in questione, di un atto presupposto avente anche valore di avviso di accertamento e sul punto la parte non ha articolato una specifica censura. E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, che in tema di imposte periodiche il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili e non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità: ad esempio, il giudicato sulle modal ità di esercizio di una determinata attività, che sono suscettibili di modificarsi nel tempo, non spiega efficacia espansiva negli altri periodi di imposta ( cfr. Cass. n. 7417 del 15/03/2019; Cass. n. 25516 del 10/10/2019 ; Cass. n. 5939 del 04/03/2021 Cass. 38950/2021). 4.- Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta l’ omesso esame di fatto decisivo in relazione all’art. 360 n. 5) c.p.c. per il mancato esame delle concessioni demaniali da cui risultano le superfici tassabilie il periodo. D educe d i avere prodotto le autorizzazioni ( n . 93 e 94 ) rilasciate dal C omune in data 10 maggio 2002 che autorizzavano all'esercizio stagionale dell'attività alberghiera dal 23 maggio 2002 al 31 ottobre 2002,nonché la richiesta di prosecuzione dell'attività per gli anni 2008/ 2009 dal 3 a prile al 30 settembre di ogni anno, unica documentazione necessaria ai fini della applicazione della riduzione della tariffa. Con il quintomotivo di ricorso la parte lamenta ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 62 del D.lgs. 507 / 1993 e in particolare deduce che è stata erroneamente quantificata la superficie tassabile. 4-I motiv i sono inammissibili . Il giudice d’appello ha esaminato queste difese ed ha rilevato che si tratta di censure di (tardiva ed inammissibile) contestazione di una pretesa impositiva divenuta definitiva. Si deve inoltre rilevare che il carattere stagionale dell'uso dei locali, ai fini della riduzione della tariffa, deve essere allegato e documentato dal contribuente in sede di denuncia originaria o in variazione dei presupposti della tassa ed, in difetto, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo (Cass. 14037/2019; Cass.3955/2021 tra le stesse parti). Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquidain euro 5.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese non documentabili, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello ste