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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 10837/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 4 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Chieti, in data 12 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta all'imputato, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte della motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, che a pagina 3 ha evidenziato le ragioni dell'impossibilità di procedere alla riduzione della pena (in ragione delle gravi ed articolate modalità del fatto), peraltro inferiore alla media edittale, indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate in maniera distonica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 4 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Chieti, in data 12 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta all'imputato, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte della motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, che a pagina 3 ha evidenziato le ragioni dell'impossibilità di procedere alla riduzione della pena (in ragione delle gravi ed articolate modalità del fatto), peraltro inferiore alla media edittale, indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate in maniera distonica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 10837/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris