CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 1971
Cassazione n. 15421/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/03/1971 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, la Corte di appello dell'Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Teramo del 1° ottobre 2021, con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, in esito a rito abbreviato, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in ordine al reato, così riqualificato, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, commesso in [OSCURATO:PERSONA] (TE) il 2 marzo 2021. Ha confermato, altresì, la confisca e la distruzione dello stupefacente. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, relativo al vizio di motivazione, con riferimento alle ragioni per le quali la pena irrogata è stata ritenuta adeguata. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La sentenza, in particolare, riferendosi ai parametri indicati dall'art. 133 cod.pen., ha dato atto che la riqualificazione della condotta nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 era derivata proprio dalla pessima qualità della sostanza stupefacente sequestrata e che il comportamento collaborativo dell'imputato aveva supportato la concessione delle attenuanti generiche. Peraltro, l'imputato era gravato da numerosi precedenti gravi e specifici, che dimostravano la reiterazione nella condotta criminosa. Il motivo non si confronta con le specifiche argomentazioni appena ricordate, limitandosi a definire, immotivatamente gracile e contraddittoria la motivazione in punto di pena. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così dec