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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 27027/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5 maggio 2021 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del 20 novembre 2020 del Tribunale di Torino, con cui, all'esito di rito abbreviato, egli era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 10 di reclusione ed euro 4.200 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e 337 cod. pen. (capo B); fatti accertati in Torino il 28 maggio 2020.

2. Il ricorso è affidato a due motivi: con il primo, è stata dedotta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, all'aumento per la continuazione e al mancato riconoscimento dei benefici di legge; il secondo motivo, infine, ha ad oggetto la presunta incostituzionalità dell'art. 613 comma 1 cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore abilitato al patrocinio a spese dello Stato, ponendosi tal norma in contrasto con l'art. 111 comma 7 Cost., con l'art. 6 par. 3 lett.

C) della CEDU e con l'art. 48 comma 2 della Carta di Nizza.

3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che, con decorrenza dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 co'd. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso in sede di legittimità soltanto da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Né al riguardo si ravvisano profili di contrasto con la Costituzione, avendo le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

Un. n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011) affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli art. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 C.E.D.U., nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.

Le Sezioni Unite hanno in particolare precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

4. Pertanto, il ricorso proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il c,95ngl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5 maggio 2021 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del 20 novembre 2020 del Tribunale di Torino, con cui, all'esito di rito abbreviato, egli era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 10 di reclusione ed euro 4.200 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e 337 cod. pen. (capo B); fatti accertati in Torino il 28 maggio 2020. 2. Il ricorso è affidato a due motivi: con il primo, è stata dedotta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, all'aumento per la continuazione e al mancato riconoscimento dei benefici di legge; il secondo motivo, infine, ha ad oggetto la presunta incostituzionalità dell'art. 613 comma 1 cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore abilitato al patrocinio a spese dello Stato, ponendosi tal norma in contrasto con l'art. 111 comma 7 Cost., con l'art. 6 par. 3 lett. C) della CEDU e con l'art. 48 comma 2 della Carta di Nizza. 3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che, con decorrenza dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 co'd. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso in sede di legittimità soltanto da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Né al riguardo si ravvisano profili di contrasto con la Costituzione, avendo le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011) affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli art. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 C.E.D.U., nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. Le Sezioni Unite hanno in particolare precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato. 4. Pertanto, il ricorso proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il c,95ngl
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