CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28499/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;udito l'[OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi e ne chiedel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna del ricorrente inordine al reato di maltrattamenti in famiglia, commesso ai danni diXXXXXXXXXXXXXXXX, con la quale aveva instaurato un rapporto di convivenzapresso la propria abitazione, nonostante ivi risiedesse anche la coniuge,XXXXXXXXXXXXXX. Il menage familiare sarebbe stato contraddistinto dal fattoche le predette donne intrattenevano una relazione tra di loro, oltre che conl’imputato, il tutto in contesto di relazioni sessuali anche con altri soggetti,rapporti rispetto ai quali il ricorrente, oltre ad essere consenziente, realizzavaanche foto e video.In tale contesto, la XXXXXXXX sarebbe stata in più occasioni malmenata edabitualmente offesa e minacciata, il tutto nell’ambito di una relazionecontraddistinta dall’elevata differenza di età esistente con il ricorrente, cheall’epoca aveva circa 30 anni, mentre la persona offesa era appena divenutamaggiorenne.Occorre premettere che, in primo grado, l’imputato era stato assolto daireati di maltrattamenti ai danni della coniuge – XXXXXXXXXXXXXX – nonché daquello di induzione e sfruttamento della prostituzione della XXXXX e dellaXXXXXXXX, oltre che di violenza sessuale ai danni di quest’ultima.2. Nell’interesse dell’imputato sono stati formulati sei motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo di ricorso, al suo interno articolato in più punti, sideduce il vizio di omessa motivazione, sul presupposto che la Corte di appello –a fronte delle specifiche contestazioni in ordine alla attendibilità della personaoffesa costituita parte civile – si era limitata a richiamare per relationem lasentenza di primo grado. Difetterebbe qualsivoglia giustificazione rispetto alleconsiderazioni assertive recepite dal primo giudice (relativamente alla fragilitàpsicologica della persona offesa e alla sudditanza affettiva).Peraltro, la Corte di appello avrebbe omesso di confrontarsi con la specificacensura concernente il fatto che l’imputato era stato assolto, in primo grado, daireati di cui ai capi 2), 3) e 4), pur sempre contestati sulla base delle dichiarazionidella persona offesa, senza che si fornisse alcuna giustificazione in ordineall’attendibilità della valutazione frazionata.2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di travisamento della prova,nella misura in cui la corte di appello e il giudice di primo grado avrebberorecepito la tesi della sudditanza della persona offesa, conseguenza di unapresunta debolezza psichica, senza che tali dati emergessero in alcun modo dalleacquisizioni processuali, nonostante le condotte descritte (relazione sessuale conla moglie dell’imputato e, più in generale, propensione ad intrattenere plurimirapporti sessuali, anche in un contesto di meretricio) deporrebbero in sensocontrario.2.3. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione relativamente allamancata acquisizione di riscontri esterni idonei a confermare la tesi sostenutadalla persona offesa. In particolare, si assume che le ingiurie e le frasi“sgradevoli” che intercorrevano tra i protagonisti della vicenda nonintegrerebbero di per sé l’elemento costitutivo del reato.2.4. Con il quarto motivo, si deduce il vizio di motivazione relativamente allaricorrenza dell’elemento soggettivo del reato, non potendo questo esseredesunto dal livello di prostrazione procurato alla persona offesa, occorrendo ladimostrazione della consapevolezza dell’autore della condotta di porre in essereuna pluralità di azioni nell’ambito di un unico contesto maltrattante.2.5. Con il quinto motivo, si deduce il vizio di motivazione relativamente allasussistenza dell’elemento della convivenza tra i protagonisti della vicenda,ritenendosi provata la mera coabitazione, ma non anche l’instaurazione di unarelazione basata sulla reciproca solidarietà e da una reciproca affectio di naturafamiliare.2.6. Con il sesto motivo si censura l’omessa indicazione dei criteri diliquidazione della provvisionale riconosciuta in favore della parte civile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo, secondo e terzo motivo di ricorso possono essere trattaticongiuntamente, posto che – sia pur con riguardo a diversi profili – censuranol’omessa motivazione, sotto il profilo dell’inidoneità del richiamo per relationemalla sentenza di primo grado per dare risposta ai motivi di appello.Invero, la sentenza impugnata, nel riproporre testualmente ampi brani diquella di primo grado, ha compiuto esclusivamente un’operazione di sintesi,indicando gli aspetti fattuali salienti e determinanti ai fini dell’accertamento delfatto.In tal modo, si è dato conto della nascita del rapporto sentimentale - e nongià di mera coabitazione – tra l’imputato e la persona offesa, come pure deltrattamento sicuramente maltrattante che è stato realizzato ai danni diquest’ultima.Né è corretta l’affermazione secondo cui la sentenza di appello non sisarebbe in alcun modo confrontata con la censura di inattendibilità, posto che neisintetici passaggi dedicati a tale aspetto si dà conto dei riscontri oggettivi edesterni al narrato della persona offesa.In particolare, si richiamano sia le deposizioni rese da coloro cui la personaaveva riferito delle condotte maltrattanti, sia della constatazione delle traccedelle percosse e delle lesioni personali riferite dalla Mantovan.Parimenti risultano, sia pur sinteticamente, richiamati e analizzati i datidocumentali estrapolati dai messaggi che i protagonisti della vicenda siscambiavano, ritenuti nella loro oggettività dimostrativi della condottamaltrattante.Altrettando dicasi per le foto ed i video a contenuto sessuale, rinvenuti sulcellulare dell’imputato, è che hanno offerta conferma certa a quanto riferito dallapersona offesa.In buona sostanza, quindi, il profilo dell’attendibilità risulta esser statoautonomamente vagliato, il che consente di escludere la ricorrenza deldenunciato vizio di omessa motivazione.2.2. Né rileva il fatto che la Corte di appello non sia scesa nella valutazionedi quei profili prettamente psicologici afferenti alla vulnerabilità della personaoffesa. Invero, le considerazioni che su tale aspetto ha speso la sentenza diprimo grado riguardano essenzialmente una non necessaria spiegazione delledinamiche relazionali.Si ritiene, infatti, che a fronte di condotte che nella loro oggettività integranoil reato di maltrattamenti, è sostanzialmente non dirimente stabilire le ragionipersonali che hanno indotto la persona offesa a subire la perpetrazione del reato,come pure non rilevano i motivi che non hanno condotto ad una immediatainterruzione della convivenza.Il dato determinate, ai fini dell’accertamento penale, è costituito dal fattoche le condotte maltrattanti siano state poste in essere nella loro oggettività, anulla rilevando il grado di vulnerabilità della persona offesa, come pure la suacapacità di resistenza. In tal senso si è già espressa questa Corte, affermando ilprincipio secondo cui fronte di condotte abitualmente vessatorie, che sianoconcretamente idonee a cagionare sofferenze, privazioni ed umiliazioni, il reatonon è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dallapersona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatricela riduzione della vittima a succube dell'agente (Sez.6, n.809 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],dep.2023, Rv.284107; Sez.6, n.37978 del 3/7/2023, Rv.285273).3. Maggiore attenzione merita l’ulteriore profilo concernente l’inattendibilitàdella persona offesa, desunta dal fatto che, per le ipotesi di reato diverse daimaltrattamenti, l’imputato è stato assolto.Si assume che per poter giustificare l’attendibilità della persona offesa, sullabase di una diversificata valutazione frazionata delle sue dichiarazioni, la Corte diappello avrebbe dovuto espressamente motivare sul punto, al fine di offrireun’adeguata risposta ai motivi di appello.3.1. Invero, deve rilevarsi che il tema è stato solo implicitamente affrontatodalla sentenza impugnata senza che, tuttavia, da ciò possa conseguirne il vizio diomessa motivazione.A ben vedere, infatti, il motivo di appello e la sua riproposizione con ilricorso per cassazione scontano un vizio di fondo che lo pone ai limitidell’inammissibilità per difetto di specificità.Dalla lettura della sentenza di primo grado, emerge chiaramente comel’assoluzione dell’imputato dai reati di maltrattamenti ai danni della Ferro,nonché dal reato di sfruttamento della prostituzione e di violenza sessuale, nonsia affatto dipeso da una valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni dellapersona offesa.Invero, il giudice di primo grado ha rilevato come, in relazione aimaltrattamenti ai danni della XXXXX, le dichiarazioni della XXXXXXXX eranogeneriche e, soprattutto, difettava l’acquisizione della fonte diretta di prova,evidentemente ad individuarsi nella persona offesa di quel reato (XXXXX e nonXXXXXXXX).Per quanto concerne, invece, i restanti reati, l’assoluzione non è dipesa dauna valutazione di inattendibilità della persona offesa che, nel descrivere lecondotte ascritte all’imputato, non ha smentito il fatto storico in quanto tale.I giudici di merito, prendendo a riferimento i fatti così come riferiti dallaXXXXXXXX, hanno ritenuto di non qualificarli in termini di reato. A ben vedere,quindi, l’assoluzione dell’imputato è dipesa dalla assoluta attendibilità dellapersona offesa e dalla descrizione dei fatti offerta in maniera obiettiva e senzaalcun intento di avvalorare la commissione dei reati contestati.Il giudice di primo grado ha, infatti, valorizzato il fatto che la XXXXXXXX, purammettendo di essersi prostituita, ha escluso una condotta di induzione osfruttamento da parte dell’imputato. Parimenti, per quanto concerne il reato diviolenza sessuale, non è stata rappresentata una sicura condotta di costrizionedella volontà.Le assoluzioni pronunciate in primo grado, quindi, lungi da mettere in dubbiol’attendibilità della dichiarante sono state ritenute come una indiretta confermadella genuinità del suo narrato, espressamente ritenuto – da entrambi i giudici dimerito – scevro da intendi calunniatori e dotato di assoluta attendibilità.3.2. A fronte dell’assoluzione dell’imputato non già per la presuntainattendibilità della persona offesa, bensì perché quest’ultima aveva reso unadescrizione dei fatti tale da non consentire di ritenere con certezza configurati ireati contestati, viene necessariamente meno anche il profilo della presuntavalutazione frazionata delle dichiarazioni della predetta.Tale carenza emerge anche dal ricorso per cassazione, lì dove il ricorrente,nel ribadire l’omessa valutazione dell’attendibilità, sottolinea un deficitmotivazione con riguardo al parziale esito assolutorio, senza minimamenteconfrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza di primogrado che è pervenuta all’esclusione dei predetti reati proprio sulla base delnarrato della persona offesa.4. Il quarto motivo di ricorso, dedicato all’insussistenza dell’elementosoggettivo, è infondato.La Corte di appello, sia pur in maniera sintetica, ha dato conto di avercompiuto la verifica in ordine alla sussistenza del dolo, applicando il consolidatoorientamento giurisprudenziale secondo cui, nel reato abituale, il dolo nonrichiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale laserie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, sianofinalizzate; è invece sufficiente la consapevolezza dell'autore del reato dipersistere in un'attività delittuosa, già posta in essere in precedenza, idonea aledere l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice (Sez.6, n. 15146 del19/3/2014, Rv. 259677).Ne consegue che la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato dimaltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen. non implica l'intenzione di sottoporrela vittima, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche emorali, ma solo la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attivitàvessatoria (Sez.3, n. 1508 del 16/10/2018, dep.2019, Rv.274341-02).Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che correttamente èstata riconosciuta la sussistenza del dolo, in considerazione delle condottereiterate e gravemente vessatorie, così come concordemente ricostruite daigiudici di merito.5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente tendead escludere la sussistenza di un rapporto di convivenza basato su una relazionesentimentale paragonabile a quella more uxorio, sostenendo che avrebbeinstaurato con la persona offesa una mera coabitazione.Il motivo non si confronta in alcun modo con le risultanze processuali, dallequali risulta che la convivenza era seguita all’insorgere di una stabile relazionesentimentale, nota ai parenti e conoscenti delle parti interessate e sicuramentebasata su un rapporto affettivo.È pur vero che il tipo di relazione può ritenersi non convenzionale, posto chesi era instaurato un rapporto sentimentale tra il ricorrente e la persona offesacon il consenso della moglie del ricorrente, sicchè i tre condividevano lamedesima abitazione, pur nella consapevolezza della natura dei rapportiintercorrenti tra ciascuno di loro.Tale circostanza, tuttavia, attiene esclusivamente all’ambito delle sceltepersonali e insindacabili dei protagonisti della vicenda, ma non è di per sé idoneoad escludere che la persona offesa fosse stabilmente convivente e legatasentimentalmente con il ricorrente, nell’ambito di un contesto di natura familiare.6. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato, dovendosi ribadireche non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata insede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale,trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e nonnecessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato edestinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento(Sez.2, n.44859 del 17/10/2019, Rv.277773-02).7. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.