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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 15606/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 13 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato la richiesta di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ed a quella della semilibertà presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Lucera in espiazione pena.

Il Tribunale ha dato atto delle condanne subite da [OSCURATO:PERSONA] per associazione a delinquere, truffe e ricettazione connesse alla compravendita di automobili tra il 2009 ed il 2011.

Ha, inoltre, segnalato la pendenza di altri procedimenti per analoghi reati commessi nello stesso periodo, oltre alla circostanza che i fratelli del condannato sono gravati da precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività lavorativa presso una ditta di pitturazioni edili presso la quale potrebbe essere nuovamente assunto ma, come evidenziato dalle Forze dell'ordine, il titolare ha riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio.

I giudici hanno rilevato la correttezza del comportamento carcerario tenuto da [OSCURATO:PERSONA] il quale ha partecipato alle attività trattamentali e fruito di permessi premio.

Ha, tuttavia, negato l'accesso alle misure richieste proprio in ragione del riavvicinamento agli ambienti criminali che si determinerebbe se l'istante lavorasse per un datore di lavoro con i segnalati precedenti penali.

Ciò benchè «dalla relazione trattamentale sia emerso che [OSCURATO:PERSONA] sta mostrando la volontà di superare i propri errori».

Il Tribunale ha assegnato rilievo pregnante alla natura dei reati per i quali lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si trova in esecuzione pena.

2. Avverso l'ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, articolando un motivo con il quale ha dedotto «violazione di legge per mancata, contraddittoria o apparente motivazione».

Il Tribunale non avrebbe valutato che solo uno dei titolari della ditta di pitturazioni edili è gravato da precedenti penali e che i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] risalgono a prima del 2015.

Anche i precedenti penali dei fratelli sono risalenti.

I giudici di merito, inoltre, avrebbero omesso di considerare compiutamente la relazione comportamentale che ha, invece, concluso con un parere favorevole alla misura alternativa richiesta.Conseguentemente il provvedimento si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale di rieducazione della pena di cui all'art. 27, secondo comma, Cost.3.

Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Esso sollecita alla Corte di cassazione una sostanziale rivisitazione del giudizio sulla base di argomenti fattuali che risultano essere stati compiutamente esaminati dai giudici di merito.

Le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nella decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza e nonostante la descrizione del vizio dedotto in termini di «violazione di legge» - ad una rivalutazione della relazione di sintesi esaminata dal Tribunale.

Così facendo, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito il cui riesame è precluso in sede di legittimità.

In particolare, va segnalato come i giudici di merito abbiano già preso in considerazione tutti i profili esposti in ricorso, con specifico riferimento alla relazione comportamentale che ha concluso formulando un parere favorevole alla misura dell'affidamento in prova.

A fronte di tale elemento, il Tribunale ha considerato, infatti, l'inidoneità del programma di reinserimento sociale in ragione del fatto che la prospettata opportunità lavorativa «ne comporterebbe il sicuro riavvicinamento ad ambienti criminali», con la conseguente compromissione di un serio avvio del processo di rivisitazione critica del vissuto deviante.

Si tratta di motivazione che si fonda anche sui precedenti penali per reati predatori che gravano sul titolare della ditta presso la quale [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato in passato e dove dovrebbe riprendere l'attività lavorativa in costanza di esecuzione della misura alternativa.

Tale argomentazione si presenta lineare, coerente e priva di frizioni in punto di contraddittorietà e illogicità.

Deve essere ribadito che «l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento» (Sez.

U., n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv 214794; Sez.

U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Inoltre, «ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico- giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento» (Sez. 2 n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105).

Quanto alla sollecitata rivalutazione degli elementi di fatto, si segnala come l'esame dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

E' evidente che il ricorso non è stato articolati nei termini consentiti.

Esso si risolve nella sollecitazione di una nuova valutazione, in questa sede, di elementi fattuali (la stessa relazione comportamentale, la rilevanza dei precedenti penali gravanti sul richiedente e sul suo datore di lavoro pe reati omogenei) già congruamente esaminati.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 13 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato la richiesta di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ed a quella della semilibertà presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Lucera in espiazione pena. Il Tribunale ha dato atto delle condanne subite da [OSCURATO:PERSONA] per associazione a delinquere, truffe e ricettazione connesse alla compravendita di automobili tra il 2009 ed il 2011. Ha, inoltre, segnalato la pendenza di altri procedimenti per analoghi reati commessi nello stesso periodo, oltre alla circostanza che i fratelli del condannato sono gravati da precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività lavorativa presso una ditta di pitturazioni edili presso la quale potrebbe essere nuovamente assunto ma, come evidenziato dalle Forze dell'ordine, il titolare ha riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio. I giudici hanno rilevato la correttezza del comportamento carcerario tenuto da [OSCURATO:PERSONA] il quale ha partecipato alle attività trattamentali e fruito di permessi premio. Ha, tuttavia, negato l'accesso alle misure richieste proprio in ragione del riavvicinamento agli ambienti criminali che si determinerebbe se l'istante lavorasse per un datore di lavoro con i segnalati precedenti penali. Ciò benchè «dalla relazione trattamentale sia emerso che [OSCURATO:PERSONA] sta mostrando la volontà di superare i propri errori». Il Tribunale ha assegnato rilievo pregnante alla natura dei reati per i quali lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si trova in esecuzione pena. 2. Avverso l'ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, articolando un motivo con il quale ha dedotto «violazione di legge per mancata, contraddittoria o apparente motivazione». Il Tribunale non avrebbe valutato che solo uno dei titolari della ditta di pitturazioni edili è gravato da precedenti penali e che i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] risalgono a prima del 2015. Anche i precedenti penali dei fratelli sono risalenti. I giudici di merito, inoltre, avrebbero omesso di considerare compiutamente la relazione comportamentale che ha, invece, concluso con un parere favorevole alla misura alternativa richiesta.Conseguentemente il provvedimento si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale di rieducazione della pena di cui all'art. 27, secondo comma, Cost.3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Esso sollecita alla Corte di cassazione una sostanziale rivisitazione del giudizio sulla base di argomenti fattuali che risultano essere stati compiutamente esaminati dai giudici di merito. Le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nella decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza e nonostante la descrizione del vizio dedotto in termini di «violazione di legge» - ad una rivalutazione della relazione di sintesi esaminata dal Tribunale. Così facendo, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito il cui riesame è precluso in sede di legittimità. In particolare, va segnalato come i giudici di merito abbiano già preso in considerazione tutti i profili esposti in ricorso, con specifico riferimento alla relazione comportamentale che ha concluso formulando un parere favorevole alla misura dell'affidamento in prova. A fronte di tale elemento, il Tribunale ha considerato, infatti, l'inidoneità del programma di reinserimento sociale in ragione del fatto che la prospettata opportunità lavorativa «ne comporterebbe il sicuro riavvicinamento ad ambienti criminali», con la conseguente compromissione di un serio avvio del processo di rivisitazione critica del vissuto deviante. Si tratta di motivazione che si fonda anche sui precedenti penali per reati predatori che gravano sul titolare della ditta presso la quale [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato in passato e dove dovrebbe riprendere l'attività lavorativa in costanza di esecuzione della misura alternativa. Tale argomentazione si presenta lineare, coerente e priva di frizioni in punto di contraddittorietà e illogicità. Deve essere ribadito che «l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento» (Sez. U., n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Inoltre, «ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico- giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento» (Sez. 2 n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105). Quanto alla sollecitata rivalutazione degli elementi di fatto, si segnala come l'esame dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). E' evidente che il ricorso non è stato articolati nei termini consentiti. Esso si risolve nella sollecitazione di una nuova valutazione, in questa sede, di elementi fattuali (la stessa relazione comportamentale, la rilevanza dei precedenti penali gravanti sul richiedente e sul suo datore di lavoro pe reati omogenei) già congruamente esaminati. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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