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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 36113/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rovigo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la replica del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 21 dicembre 2023 il Tribunale del riesame di Rovigo ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 21 novembre 2023 del G.i.p. del Tribunale di Rovigo dell'istanza di dissequestro dell'immobile di proprietà della ricorrente.

2. La ricorrente contesta l'intestazione fittizia del bene e nega di essere parente di [OSCURATO:PERSONA].

Chiede quindi la restituzione del bene.

Ribadisce le sue ragioni nella replica alla requisitoria del Procuratore generale. li t [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è infondato.

Nell'ambito di un più complesso procedimento per i reati degli art. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, a carico di vari soggetti di origine cinese, il GIP del Tribunale di Rovigo ha disposto il sequestro preventivo di un capannone, formalmente di proprietà della ricorrente, terza interessata, in realtà riconducibile a una degli indagati, [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente ha negato la relazione di parentela con la stessa e ha insistito sulla proprietà del bene.

Dall'istruzione, sia pure sommaria della cautela reale, è emerso invece, come riportato nella lunga ed esaustiva motivazione dell'ordinanza impugnata, che il bene era di [OSCURATO:PERSONA]: la terza interessata non ricordava né la data di acquisto né il prezzo né il soggetto che aveva intermediato l'affare; l'unica cosa che sapeva era che pagava una rata di euro 1.200 a fronte di uno stipendio di euro 500 corrisposto dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] che operava all'interno del capannone e di cui era dipendente, mentre, a suo dire, la restante somma veniva corrisposta per euro 600 dalla società e per euro 100 dal marito; dai controlli sul suo conto corrente era emerso un saldo attivo di soli 524,08 euro e due operazioni, una di euro 5.000 con un assegno del 2012 e un altro di euro 500 del 2013.

Il capannone, dove avevano operato varie società di cui la ricorrente era stata dipendente, era entrato nella disponibilità della Style and [OSCURATO:SOCIETA]. di cui era amministratrice [OSCURATO:PERSONA], sorella di suo cognato.

Va ribadito che, in caso di sequestro preventivo per equivalente, avente a oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi; a tal fine, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all'indagato (Sez. 3, n. 35771 del 20/01/2017, Akhmedova, Rv. 270798-01).

Nello specifico, risultano assolti entrambi i requisiti, perché è stato dimostrato che il capannone era nella disponibilità dell'indagata [OSCURATO:PERSONA] e la terza interessata era solo un'intestataria fittizia.

Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 2 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rovigo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la replica del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 21 dicembre 2023 il Tribunale del riesame di Rovigo ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 21 novembre 2023 del G.i.p. del Tribunale di Rovigo dell'istanza di dissequestro dell'immobile di proprietà della ricorrente. 2. La ricorrente contesta l'intestazione fittizia del bene e nega di essere parente di [OSCURATO:PERSONA]. Chiede quindi la restituzione del bene. Ribadisce le sue ragioni nella replica alla requisitoria del Procuratore generale. li t [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. Nell'ambito di un più complesso procedimento per i reati degli art. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, a carico di vari soggetti di origine cinese, il GIP del Tribunale di Rovigo ha disposto il sequestro preventivo di un capannone, formalmente di proprietà della ricorrente, terza interessata, in realtà riconducibile a una degli indagati, [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha negato la relazione di parentela con la stessa e ha insistito sulla proprietà del bene. Dall'istruzione, sia pure sommaria della cautela reale, è emerso invece, come riportato nella lunga ed esaustiva motivazione dell'ordinanza impugnata, che il bene era di [OSCURATO:PERSONA]: la terza interessata non ricordava né la data di acquisto né il prezzo né il soggetto che aveva intermediato l'affare; l'unica cosa che sapeva era che pagava una rata di euro 1.200 a fronte di uno stipendio di euro 500 corrisposto dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] che operava all'interno del capannone e di cui era dipendente, mentre, a suo dire, la restante somma veniva corrisposta per euro 600 dalla società e per euro 100 dal marito; dai controlli sul suo conto corrente era emerso un saldo attivo di soli 524,08 euro e due operazioni, una di euro 5.000 con un assegno del 2012 e un altro di euro 500 del 2013. Il capannone, dove avevano operato varie società di cui la ricorrente era stata dipendente, era entrato nella disponibilità della Style and [OSCURATO:SOCIETA]. di cui era amministratrice [OSCURATO:PERSONA], sorella di suo cognato. Va ribadito che, in caso di sequestro preventivo per equivalente, avente a oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi; a tal fine, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all'indagato (Sez. 3, n. 35771 del 20/01/2017, Akhmedova, Rv. 270798-01). Nello specifico, risultano assolti entrambi i requisiti, perché è stato dimostrato che il capannone era nella disponibilità dell'indagata [OSCURATO:PERSONA] e la terza interessata era solo un'intestataria fittizia. Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 2 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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