CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14488/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, ADER - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO n. 4337/2021 depositata il 29/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9248/2022Numero sezionale 2301/2026Numero di raccolta generale 14488/2026Data pubblicazione 15/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio (hinc: CTR), con lasentenza n. 4337/2021 depositata in data 29/09/2021, ha accoltoparzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossionecontro la sentenza n. 6538/2018, con la quale la Commissione tributariaprovinciale di Roma, aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal sig.[OSCURATO:PERSONA], contro l’intimazione di pagamento relativa a sedicicartelle.2. Seguendo la numerazione adottata dalla sentenza, la CTR ha rilevato cheil giudice di prime cure aveva annullato, per vizi inerenti alle notificazioni,le cartelle n. 1, 14 e 15 e, per il maturare della prescrizione, le cartelle n.2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.2.1. Con riferimento alle cartelle 1 e 14 aveva ritenuto correttal’argomentazione dell’appellante in ordine all’efficacia sanante prodottadalla ricezione della raccomandata informativa in relazione all’eventualemancata affissione dell’avviso di notificazione sulla porta del destinatario.2.2. La CTR ha, tuttavia, rilevato che la parte resistente aveva dedottol’intervenuta decadenza delle cartelle n. 1 (relativa all’impugnazione del1997 iscritta a ruolo solo nel 2004 a distanza di ben sette anni), 2 (relativaallo smaltimento rifiuti per l’anno 1999 e notificata solo nel 2006), n. 8(relativa all’IRPEF 2003 e notificata nel 2010) e 14 (relativa all’annualità2004 e notificata nel 2015. Di conseguenza per tali cartelle la sentenzaimpugnata doveva essere confermata.2.3. In relazione al secondo motivo d’appello – con il quale è stato censuratol’annullamento per intervenuta prescrizione/decadenza delle cartelle n. 2,3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 – la CTR ha rilevato che gli atti interruttivi rilevano solose intervenuti nei termini prescrizionali e che, secondo la giurisprudenzaconsolidata, l’iscrizione a ruolo di un tributo non determina la conversionedella prescrizione in dieci anni a prescindere dalla natura del tributo. Harilevato che l’accertamento o l’iscrizione a ruolo deve avvenire, a pena diNumero registro generale 9248/2022Numero sezionale 2301/2026Numero di raccolta generale 14488/2026Data pubblicazione 15/05/2026decadenza, entro il termine previsto da ciascuna legge di imposta e gli attiinterruttivi (contestati genericamente dal contribuente) hanno impedito ilmaturare della prescrizione. Ha, quindi, concluso che, in senso contrario aquanto disposto dal giudice di primo grado, devono essere confermate lecartelle n. 3, 5, 6, 7 e 9.3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con tre motivi.4. Il contribuente non si è costituito.5. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoriascritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso.6. Con ordinanza interlocutoria n. 16658/2025 depositata in data22/06/2025 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confrontidell’agente della riscossione e del Comune di Roma.7. In data 04/09/2025 l’Avvocatura dello Stato ha depositato le notificheeseguite a mezzo pec.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2969 c.c., dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 19, comma3, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.1.1. La ricorrente rileva che la sentenza impugnata ha accoltol’eccezione di decadenza per la tardiva iscrizione a ruolo delle cartelle n. 1,8, 10 e 14, ritenendo che, sul punto, l’Ufficio non avesse dedotto nulla.1.2. La CTR ha, poi, ritenuto che l’eccezione di decadenza dal potereimpositivo o per la tardiva iscrizione a ruolo fosse rilevabile in ogni stato egrado del giudizio, anche d’ufficio, con la conseguente conclusione in favoredella non tardività dell’eccezione proposta dal contribuente. Taleconclusione contrasta con la giurisprudenza di legittimità secondo cui ladecadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio di un potere neiconfronti del contribuente costituisce un’eccezione in senso proprio, inNumero registro generale 9248/2022Numero sezionale 2301/2026Numero di raccolta generale 14488/2026Data pubblicazione 15/05/2026quanto stabilita nell’esclusivo interesse di quest’ultimo. Nel caso di specie èincontestato che l’eccezione di decadenza consistente nella tardivaiscrizione a ruolo non sia stata formulata dal contribuente in sede diimpugnazione delle cartelle di pagamento, in quanto ritenute regolarmentenotificate dalla commissione tributaria regionale e non impugnate dal sig.[OSCURATO:PERSONA]. La decadenza dell’amministrazione dal potere di accertamento nonpuò essere, quindi, eccepita dal contribuente a seguito della notificazione diun atto successivo alla cartella di pagamento.1.3. Il motivo di ricorso è fondato: secondo questa Corte, infatti, iltermine di decadenza stabilito, a carico dell'ufficio tributario ed in favore delcontribuente, per l'esercizio del potere impositivo, ha natura sostanziale enon appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quantotale decadenza non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezionedi tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedereesposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese delfisco, sicché è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta diavvalersi o meno della relativa eccezione, da ritenersi, pertanto, eccezionein senso proprio, non rilevabile d'ufficio né proponibile per la prima volta ingrado d'appello (Cass., 27/06/2011, n. 14028; Cass. 09/01/2015, n. 171).2. Con il secondo motivo è stato denunciato l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c.2.1. La ricorrente rileva che la CTR ha omesso di esaminare lecontrodeduzioni e l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] 3 di Roma,depositate in data 31/10/2018. In particolare, i fatti storici di cui vienelamentato l’omesso esame sono:a) l’ufficio oltre ad aver evidenziato la natura giudiziale delle cartelle dipagamento n. 8, 10 e 14, in quanto emesse in conseguenza della sentenzadella commissione tributaria, ha rilevato, con riferimento alla cartella n. 1,l’esistenza di un precedente giudicato che, in ragione del principio ne bis inNumero registro generale 9248/2022Numero sezionale 2301/2026Numero di raccolta generale 14488/2026Data pubblicazione 15/05/2026idem, esclude la proposizione delle medesime eccezioni sullo stesso attoesattivo;b) la CTR ha omesso di esaminare il fatto storico discusso tra le parti,comprovato dal deposito degli atti interruttivi della prescrizione, successivialle cartelle di pagamento, analiticamente indicati nell’atto d’appellodell’Agenzia delle Entrate -Riscossione.2.2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendoindicati sub a) quale sia la sentenza che ha costituito il titolo per l’emissionedelle cartelle n. 8, 10 e 14 e quale sia il giudicato riferibile alla cartella n. 1.Parimenti è generico il riferimento agli atti interruttivi della prescrizione, davalutare con riferimento al dies a quo e il termine in cui quest’ultima si ècompiuta.3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2946, 2948 e 2953 c.c. in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.3.1. Nel caso di specie i giudici di merito hanno applicato il termine diprescrizione breve di cinque anni, affermando che «l’iscrizione a ruolo di untributo non determina la conversione della prescrizione in 10 anni aprescindere dalla natura del tributo».La ricorrente evidenzia che la cartella n. 1 attiene alle sanzioni correlate adimposte dirette e IVA e che il credito erariale, attesa l’autonomia dei singoliperiodi d’imposta non può considerarsi una prestazione periodica.Rileva, poi, che in materia di imposte dirette e IVA il credito erariale deveritenersi assistito dalla prescrizione ordinaria decennale.3.2. Il motivo è fondato: secondo questa Corte il credito erariale per lariscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinariotermine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve,in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzionequinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazionetributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattereNumero registro generale 9248/2022Numero sezionale 2301/2026Numero di raccolta generale 14488/2026Data pubblicazione 15/05/2026autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato aiprecedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa lasussistenza dei presupposti impositivi (Cass., 29/11/2023, 33213).3.3. Con riferimento alle sanzioni e agli interessi, vengono in rilievo ledisposizioni speciali contenute negli artt. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del1997 e 2948, n. 4, c.c. Anche in questo caso, tuttavia, occorre distinguere,a seconda che si tratti di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti persanzioni (o interessi) non fondata su una sentenza passata in giudicato(dove il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazionetributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art.20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, v. Cass., 08/03/2022, n. 7486;Cass., 22/07/ 2011, n. 16099) dall’ipotesi in cui il diritto alla riscossionedelle sanzioni amministrative pecuniarie e agli interessi sia sorto a seguitodel ritardo nel pagamento dell'imposta principale derivante da una cartelladi pagamento emessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza diconferma dell’atto impositivo (dove il credito si prescrive entro il termine didieci anni, trovando diretta applicazione l'art. 2953 c.c., che disciplina, invia generale, la cosiddetta actio iudicati, v. Cass. 09/04/2024, n. 9431).3.4. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione deiprincipi affermati da questa Corte in materia di prescrizione del creditoerariale, con la conseguenza che il terzo motivo è fondato e deve essereaccolto.4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato devono essere accolti il primoe il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, mentre deveessere rigettato il secondo motivo.4.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Numero registro generale 9248/2022Numero sezionale 2301/2026Numero di raccolta generale 14488/2026Data pubblicazione 15/05/2026 P.Q.Mla Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione e rigetta il secondo motivo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il Presidente