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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31898/2023

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tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore , legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Rubiera n.26 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7030/18 , pronunciata dalla Commissione T ributaria Regionale della Campania, pubblicata il 20 luglio 2018; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:difetto di motivazione, violazione art. 109 d.P.R. 602 /1973

1. La contribuente impugnava il provvedimento di rettifica del reddito 2012 ai sensi dell’art. 39, d.p.r. n. 600/1973.

La decisione d’appello, sfavorevole all’Agenzia, ha osservato che – pur essendo ammissibile il ricorso alla rettifica analitico-induttiva dei ricavi in caso di regolare contabilità, sussistendo sproporzione per difetto degli stessi rispetto ai costi, tuttavia nella specie il ricorso alle percentuali di ricarico, versandosi in ipotesi di presunzione semplice, non è sufficiente a riscontrare uno scostamento dalla media di ricarico del settore, in quanto le medie non costituiscono fatto noto, ma solo l’estrapolazione ragionata di dati, facendo osservare che l’ufficio non allega criteri documentali o analisi di media ponderale, limitandosi appunto ad applicare una percentuale di ricarico maggiore di quella ritraibile dalla documentazione del contribuente e senza addurre rilievi tali da inficiare il metodo indicato dal contribuente stesso.

L’ufficio si sarebbe limitato all’analisi della merce acquistata senza condurre una specifica valutazione del di quella venduta.

2. Ricorre in cassazione l’Ente impositore affidandosi a due motivi.

La contribuente si è difesa a mezzo di controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo mezzo l’Agenzia denuncia nullità della sentenza per motivazione parvente, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La critica alla motivazione è ormai esclusa dall’oggetto del controllo di legittimità, salvo che appunto non configuri un vizio di nullità della sentenza per assenza dell’elemento motivazionale, o appunto sua parvenza, per irriducibile contraddizione od assenza di elementi che consentano di ricostruite l’iter logico a cui si è affidato il giudice nel decidere.

Nella specie, invece le critiche apportate dall’Agenzia si attestano esclusivamente sulla logicità, completezza e congruità della motivazione rispetto alle difese spiegate dall’ufficio, mentre l’iter logico della motivazione, come si evince dal suo contenuto sopra riassuntivamente riportato, è pienamente comprensibile.

Ne deriva che il motivo è strumentale ad una rivisitazione della motivazione non ammissibile in base al vigente disposto dell’art. 360, cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 109, d.p.r. n. 602/1973 e 11, d. lgs. n. 446/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., asserendo che la CTR avrebbe omesso ogni pronuncia in merito al primo rilievo dell’avviso di accertamento.

2.1. Anche tale motivo è affetto da inammissibilità atteso che, aldilà dell’asserito giudicato che si sarebbe formato sul punto come affermato dalla controricorrente, in ogni caso lo stesso difetta del requisito della necessaria specificità, facendo riferimento ad un’omissione della sentenza rispetto non ad uno specifico strumento d’impugnazione (motivo d’appello, con specificazione di dove sarebbe stato spiegato e in che termini), ma ad un rilievo dell’atto amministrativo oggetto del giudizio.

3. In definitiva il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con aggravio di spese in capo all’amministrazione ricorrente.

Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che determina in € 5.600,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, i.v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore , legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Rubiera n.26 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7030/18 , pronunciata dalla Commissione T ributaria Regionale della Campania, pubblicata il 20 luglio 2018; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:difetto di motivazione, violazione art. 109 d.P.R. 602 /1973 1. La contribuente impugnava il provvedimento di rettifica del reddito 2012 ai sensi dell’art. 39, d.p.r. n. 600/1973. La decisione d’appello, sfavorevole all’Agenzia, ha osservato che – pur essendo ammissibile il ricorso alla rettifica analitico-induttiva dei ricavi in caso di regolare contabilità, sussistendo sproporzione per difetto degli stessi rispetto ai costi, tuttavia nella specie il ricorso alle percentuali di ricarico, versandosi in ipotesi di presunzione semplice, non è sufficiente a riscontrare uno scostamento dalla media di ricarico del settore, in quanto le medie non costituiscono fatto noto, ma solo l’estrapolazione ragionata di dati, facendo osservare che l’ufficio non allega criteri documentali o analisi di media ponderale, limitandosi appunto ad applicare una percentuale di ricarico maggiore di quella ritraibile dalla documentazione del contribuente e senza addurre rilievi tali da inficiare il metodo indicato dal contribuente stesso. L’ufficio si sarebbe limitato all’analisi della merce acquistata senza condurre una specifica valutazione del di quella venduta. 2. Ricorre in cassazione l’Ente impositore affidandosi a due motivi. La contribuente si è difesa a mezzo di controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo mezzo l’Agenzia denuncia nullità della sentenza per motivazione parvente, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. 1.1. Il motivo è inammissibile. La critica alla motivazione è ormai esclusa dall’oggetto del controllo di legittimità, salvo che appunto non configuri un vizio di nullità della sentenza per assenza dell’elemento motivazionale, o appunto sua parvenza, per irriducibile contraddizione od assenza di elementi che consentano di ricostruite l’iter logico a cui si è affidato il giudice nel decidere. Nella specie, invece le critiche apportate dall’Agenzia si attestano esclusivamente sulla logicità, completezza e congruità della motivazione rispetto alle difese spiegate dall’ufficio, mentre l’iter logico della motivazione, come si evince dal suo contenuto sopra riassuntivamente riportato, è pienamente comprensibile. Ne deriva che il motivo è strumentale ad una rivisitazione della motivazione non ammissibile in base al vigente disposto dell’art. 360, cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 109, d.p.r. n. 602/1973 e 11, d. lgs. n. 446/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., asserendo che la CTR avrebbe omesso ogni pronuncia in merito al primo rilievo dell’avviso di accertamento. 2.1. Anche tale motivo è affetto da inammissibilità atteso che, aldilà dell’asserito giudicato che si sarebbe formato sul punto come affermato dalla controricorrente, in ogni caso lo stesso difetta del requisito della necessaria specificità, facendo riferimento ad un’omissione della sentenza rispetto non ad uno specifico strumento d’impugnazione (motivo d’appello, con specificazione di dove sarebbe stato spiegato e in che termini), ma ad un rilievo dell’atto amministrativo oggetto del giudizio. 3. In definitiva il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con aggravio di spese in capo all’amministrazione ricorrente. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che determina in € 5.600,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, i.v
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