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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 32307/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2665/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.PIEMONTE n. 154/31/15, depositata il 04/02/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

IRPEF RIMBORSORilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. delPiemonte – quale giudice di rinvio, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione 22/05/2013, n. 12498– ha acco lto solo parzialmente , e limitatamente alle spese,l’appello avverso la sentenza della C.t.p. che, invece, aveva accolto il ricorso del contribuente.

2. Il contribuente,dirigente in quiescenza dell’[OSCURATO:SOCIETA]. , già iscritto al Fondo pensione denominato «PIA» (previdenza integrativa aziendale) e successivamente Fondenel, cui venivano trasferiti i fondi a partire dal 1998, avanzava istanza di rimborso Irpef della differenza tra quanto versato all’erario dal sostituto d’imposta, pari al 33,45 per cento sulle somme erogate,e quanto asseritamente dovuto per effetto dell’applicazione dell’aliquota del 12,5 per cento, prevista per i redditi di capitale dall’art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’art. 6, della legge 26 settembre 1985, n. 482.

Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente impugnava il diniego.

3. La C.t.p. accoglieva il ricorso del contribuente .

Detta sentenza veniva riformata dalla C.t.r. solo quanto alla condanna alle spese di cui veniva disposta la compensazioneper entrambi i gradi del giudizio; per il resto veniva confermata la sentenza della C.t.p.

4. L’Ufficio impugnava la sentenza della C.t.r. innanzi a questa Corte che accoglieva il ricorso e cassava con rinvio, prescrivendo al giudice del merito di attenersi ai principi fissati dalle Sezioni Unitecon sentenza n. 13642 del 2011 per la quale la ritenuta del 12,50per cento, prevista dall’art. 6 legge n. 482 del 1985, andava applicata soltanto sulle somme rinvenienti dalla liquidazione del cd. rendimento, dovendosi con tale espressione intendere «”il rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”».

Nella sentenza di rinvio questa Corte rilevava, altresì che «non è stato compiuto un accertamento sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l'impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest'ultimo rendimento l'affermata tassazione al 12,50%.»

4. Riassunto il giudizio, la C.t.r., con la sentenza in epigrafe , accoglieva il ricorso del contribuente condannando l’Ufficio al pagamento della minor somma di euro 69.217,12 oltre accessori e compensava la spese.

5. Il contribuente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente denunzia , in relazione all'art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n, 546, degli artt. 115 e 384 cod. proc. civ., degli artt. 2697 ss. cod. civ.

In particolare, censura la sentenza impugnata per aver violato il principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio non prendendo in considerazione quanto ivi statuito con riferimento alla nozione di rendimento rilevante per la soluzione della controversia e non determinando le somme provenienti dallaliquidazione di detto ultimo alle quali soltanto andava applicata l’aliquota del 12,5per cento.

2. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso spiegata dal contribuente sul presupposto che con l’unico motivo l’Ufficio mirerebbe ad una revisione degli accertamenti in fatto operati dalla C.t.r.

L’eccezione non coglie la reale portata del motivo in esame con il quale la ricorrente si duole, non dell’accertamento in fatto, bensì dell’adozione da parte della C.t.r. di una nozione di rendimento difforme da quella fissata nella sentenza di rinvio cui, invece, si sarebbe dovuta attenere.

3. Il motivo è fondato.

3.1. Le Sezioni Unite hanno statuito che «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.»(Cass. Sez.

U. 22/06/2011, n. 13645, conforme a Cass. Sez.

U.22/06/2011, n. 13642).

Con specifico riferimento al Fondo PIA (e all’analogo strumento finanziario Fondenel, cui sono stati trasferiti i fondi di PIA a partire dal 1998), questa Corte, ha puntualizzatocon giurisprudenza costante che la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dall’art. 6, legge n. 482 del 1985, sulle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, puòapplicarsi solo agli importi derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, dovendo invece escludersi tale più favorevole tassazione rispetto alle somme versate dal contribuente ad un Fondo PIA che non abbia mai investito sul mercato finanziario (tra le più recenti Cass. 19/07/2022, n. 22670, che a propria volta richiama ex multis Cass. 21/10/2021, n. 29479, Cass. 19/07/2021, n. 20617; Cas. 13/05/2021, n. 12860; Cass. 6/03/2019, n. 6514, Cass.19/06/2018, n. 16116, Cass. 15/06/2018, n. 15853; Cass.13/01/2017, n. 720; Cass. 22/05/2015, n. 10604, Cass. 04/02/2015, n. 1977 Cass. 19/03/2014, n. 6380, Cass. 12/02/2014, nn. 3132 3 3136, Cass. 09/10/2013, n. 22950, Cass. 02/10/2013, n. 22492, Cass. 22/05/2013, nn. 12491-12496, Cass. 27/03/2013, nn. 7724- 7728, Cass. 25/05/2012, n. 8320, Cass. 25/05/2012, n. 8320, Cass.25/05/2012, n. 8320, Cass. 04/04/2012, n. 5376; Cass. 12/01/2012, n. 280, Cass. 29/12/2011, n. 29583).

Costituiscono, quindi, il «rendimento netto», come ha ulteriormente chiarito questa Corte, le «somme derivanti dall’effettivo investimento delcapitale accantonato sul mercato, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnicoattuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate» (Cass. 18/10/2017, n. 24525, Cass. 26/04/2017, n. 10285).

3.2. Nella prospettiva che qui rileva, pertanto, si deve escludere che possa considerarsi quale « rendimento » ottenuto quello corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio Enel, poiché tale fattore costituisce il risultato di una mera operazione matematica e non il frutto dell’investimento di quegli accantonamenti sul libero mercato (Cass. 02/03/2018, n. 4941, Cass. 07/03/2018 n. 5436).

3.3. Questa Corte ha, altresì, chiarito che l’a mbit o dell’indagine fattuale pertinente al principio di dirittoaffermato dalle Sezioni unite, impone di ricostruire «l’impiego delle somme sul mercato finanziario», di verificarese vi sia stato «l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato», e quale sia stato «il rendimento di gestione conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%». (cfr.Cass.19/06/2018, n. 16116)

3.4. Spetta al contribuenteche impugna il rigetto di un’istanza di rimborso, quale attore in senso sostanziale, provare il fondamento della sua pretesa; questi, pertanto, è tenuto a dimostrare quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento, senza che detto onere probatorio possa ritenersi sufficientemente assolto tramite il mero rinvio al conteggio proveniente dall’Enel – eventualmente versato in atti –ove non contenga alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento, così da chiarire se si tratta effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato ( Cass. 16/03/2017, n. 13281, Cass. 15/03/2017 , n. 13278;Cass. 21/12/2016, n. 720).

3.5. Lasentenza impugnata non si è attenuta ai princìpi di diritto sopra enunciati e neppure alle prescrizioni della sentenza di rinvio.

La stessa, infatti, ha ritenuto provato tout court il diritto al rimborso, ritenendo che l’entità del rendimento netto andas se determinata «per differenza tra l’importo complessivo erogato e la sorte capitale».

In altri termini, l’errore commesso dalla C.t.r. sta nell’avere dato per non contestato, in aderenza alla tesi dell’attore sostanziale, che esistesse un rendimento del capitale accantonato nel Fondo PIA, senza verificare, da un lato, l’an dell’investimento, ossia l’effettivo impiego sul mercato (finanziario o dei valori mobiliari) del capitale accantonato (nel Fondo PIA); dall’altro, ove appurata una simile destinazione del capitale, il quantumdel rendimento, visto che soltanto tale importo era assoggettabile alla tassazione ridotta del 12,50per cento.

3.6. Con riferimento al profilo probatorio,merita ricordare l’ormai consolidato indirizzo sezionale, del quale in parte si è dato conto in precedenza, che esclude che la prova del rendimento del capitale accantonato possa consistere nella certificazione Enel della redditività, sul mercato, dell’intero patrimonio netto dell’impresa, poiché tale evidenza esprime una mera operazione matematica e non è il frutto dell’investimento di quegli accantonamenti sul libero mercato.

In particolare, nel solco della giurisprudenza di questa Corte, si rileva che dalla certificazione Enel e dalla relazione attuariale non è possibile trarre elementi probatori idonei a dimostrare che il capitale accantonato tramite i versamenti del contribuente ha costituito una posizione individuale ed è stato investito sul mercato di riferimento (finanziario, mobiliare, o altro mercato); Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che né la certificazione Enel, né la consulenza di parte assolvono all’onere probatorio, spettante al contribuente che agisca per vedere riconosciuto il suo diritto al rimborso, poiché non recano alcuna specificazione dei criteri utilizzati per la quantificazione della voce «rendimento», sì da chiarire se si tratti effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato (Cass. 28/03/2022, n. 9959; Cass. 04/05/2021, nn. 11611 e 11612; Cass. 28/04/2021, n. 11171; Cass. 20617 del 2021, cit., Cass. 15/03/2017, n. 13278; Cass.16/03/2017, n. 1328; 03/04/2019, n. 9246).

Il prospetto Enel certifica esclusivamente la differenza tra il totale del capitale lordo da liquidare e la somma di dotazione iniziale.

Quello indicato nella certificazione Enel è il rendimento ottenuto, corrispondente alla redditività conseguita sul mercato dell’intero patrimonio dell’Enel.

Quanto,invece, alla relazione attuariale, la stessa nulla dice circa l’incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato.

In relazione a questo aspetto della lite, questa Corte, in fattispecie analoga ha evidenziato che«nella nota del 28 aprile 2014 dell’Enel si afferma che la PIA “non ha potuto né, tantomeno, avrebbe potuto svolgere - quale Fondo interno con accantonamento a bilancio Enel – un’attività di investimento sui mercati finanziari.

Pertanto, nessun rendimento derivante dall’investimento, da parte del Fondo PIA, sui mercati finanziari è ipotizzabile”.

La configurabilità di un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato risulta incompatibile con il tenore letterale dell’accordo Enel/Fndai del 16 aprile 1986, in quanto l’importo della prestazione spettante al dirigente era predeterminato in anticipo sulla base del rapporto tra l’ultima retribuzione e la pensione.

Il rendimento altro non è che la mera differenza da quanto affluito nel Fondo PIA e quanto erogato in concreto ai dirigenti» (Cass. 21/10/2021, n. 29479).

Simili conclusioni, del resto, sono asseverate dalla relazione n. 32/1999 della Corte dei conti -sezione del controllo sugli enti - proprio sul bilancio consuntivo di Enel, relativo all’esercizio finanziario 1997 (Cass. 23/11/2020, n. 26543, Cass. 13/11/2019, n. 29396; Cass.19/06/2018, n. 16116).

4. In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, poiché la vicenda fiscale è stata sviscerata anche sul piano dell’apprezzamento del materiale probatorio, e in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivo.5.

La particolarità della fattispecie che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, e di successive pronunce chiarificatrici, induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del primo giudizio di legittimità.

Le spese relative a questo giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito e del primo giudizio di legittimità.

Condanna ilcontroricorrente al pagamento in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2665/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.PIEMONTE n. 154/31/15, depositata il 04/02/2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF RIMBORSORilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. delPiemonte – quale giudice di rinvio, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione 22/05/2013, n. 12498– ha acco lto solo parzialmente , e limitatamente alle spese,l’appello avverso la sentenza della C.t.p. che, invece, aveva accolto il ricorso del contribuente. 2. Il contribuente,dirigente in quiescenza dell’[OSCURATO:SOCIETA]. , già iscritto al Fondo pensione denominato «PIA» (previdenza integrativa aziendale) e successivamente Fondenel, cui venivano trasferiti i fondi a partire dal 1998, avanzava istanza di rimborso Irpef della differenza tra quanto versato all’erario dal sostituto d’imposta, pari al 33,45 per cento sulle somme erogate,e quanto asseritamente dovuto per effetto dell’applicazione dell’aliquota del 12,5 per cento, prevista per i redditi di capitale dall’art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’art. 6, della legge 26 settembre 1985, n. 482. Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente impugnava il diniego. 3. La C.t.p. accoglieva il ricorso del contribuente . Detta sentenza veniva riformata dalla C.t.r. solo quanto alla condanna alle spese di cui veniva disposta la compensazioneper entrambi i gradi del giudizio; per il resto veniva confermata la sentenza della C.t.p. 4. L’Ufficio impugnava la sentenza della C.t.r. innanzi a questa Corte che accoglieva il ricorso e cassava con rinvio, prescrivendo al giudice del merito di attenersi ai principi fissati dalle Sezioni Unitecon sentenza n. 13642 del 2011 per la quale la ritenuta del 12,50per cento, prevista dall’art. 6 legge n. 482 del 1985, andava applicata soltanto sulle somme rinvenienti dalla liquidazione del cd. rendimento, dovendosi con tale espressione intendere «”il rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”». Nella sentenza di rinvio questa Corte rilevava, altresì che «non è stato compiuto un accertamento sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l'impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest'ultimo rendimento l'affermata tassazione al 12,50%.» 4. Riassunto il giudizio, la C.t.r., con la sentenza in epigrafe , accoglieva il ricorso del contribuente condannando l’Ufficio al pagamento della minor somma di euro 69.217,12 oltre accessori e compensava la spese. 5. Il contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con l’unico motivo la ricorrente denunzia , in relazione all'art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n, 546, degli artt. 115 e 384 cod. proc. civ., degli artt. 2697 ss. cod. civ. In particolare, censura la sentenza impugnata per aver violato il principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio non prendendo in considerazione quanto ivi statuito con riferimento alla nozione di rendimento rilevante per la soluzione della controversia e non determinando le somme provenienti dallaliquidazione di detto ultimo alle quali soltanto andava applicata l’aliquota del 12,5per cento. 2. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso spiegata dal contribuente sul presupposto che con l’unico motivo l’Ufficio mirerebbe ad una revisione degli accertamenti in fatto operati dalla C.t.r. L’eccezione non coglie la reale portata del motivo in esame con il quale la ricorrente si duole, non dell’accertamento in fatto, bensì dell’adozione da parte della C.t.r. di una nozione di rendimento difforme da quella fissata nella sentenza di rinvio cui, invece, si sarebbe dovuta attenere. 3. Il motivo è fondato. 3.1. Le Sezioni Unite hanno statuito che «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.»(Cass. Sez. U. 22/06/2011, n. 13645, conforme a Cass. Sez. U.22/06/2011, n. 13642). Con specifico riferimento al Fondo PIA (e all’analogo strumento finanziario Fondenel, cui sono stati trasferiti i fondi di PIA a partire dal 1998), questa Corte, ha puntualizzatocon giurisprudenza costante che la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dall’art. 6, legge n. 482 del 1985, sulle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, puòapplicarsi solo agli importi derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, dovendo invece escludersi tale più favorevole tassazione rispetto alle somme versate dal contribuente ad un Fondo PIA che non abbia mai investito sul mercato finanziario (tra le più recenti Cass. 19/07/2022, n. 22670, che a propria volta richiama ex multis Cass. 21/10/2021, n. 29479, Cass. 19/07/2021, n. 20617; Cas. 13/05/2021, n. 12860; Cass. 6/03/2019, n. 6514, Cass.19/06/2018, n. 16116, Cass. 15/06/2018, n. 15853; Cass.13/01/2017, n. 720; Cass. 22/05/2015, n. 10604, Cass. 04/02/2015, n. 1977 Cass. 19/03/2014, n. 6380, Cass. 12/02/2014, nn. 3132 3 3136, Cass. 09/10/2013, n. 22950, Cass. 02/10/2013, n. 22492, Cass. 22/05/2013, nn. 12491-12496, Cass. 27/03/2013, nn. 7724- 7728, Cass. 25/05/2012, n. 8320, Cass. 25/05/2012, n. 8320, Cass.25/05/2012, n. 8320, Cass. 04/04/2012, n. 5376; Cass. 12/01/2012, n. 280, Cass. 29/12/2011, n. 29583). Costituiscono, quindi, il «rendimento netto», come ha ulteriormente chiarito questa Corte, le «somme derivanti dall’effettivo investimento delcapitale accantonato sul mercato, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnicoattuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate» (Cass. 18/10/2017, n. 24525, Cass. 26/04/2017, n. 10285). 3.2. Nella prospettiva che qui rileva, pertanto, si deve escludere che possa considerarsi quale « rendimento » ottenuto quello corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio Enel, poiché tale fattore costituisce il risultato di una mera operazione matematica e non il frutto dell’investimento di quegli accantonamenti sul libero mercato (Cass. 02/03/2018, n. 4941, Cass. 07/03/2018 n. 5436). 3.3. Questa Corte ha, altresì, chiarito che l’a mbit o dell’indagine fattuale pertinente al principio di dirittoaffermato dalle Sezioni unite, impone di ricostruire «l’impiego delle somme sul mercato finanziario», di verificarese vi sia stato «l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato», e quale sia stato «il rendimento di gestione conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%». (cfr.Cass.19/06/2018, n. 16116) 3.4. Spetta al contribuenteche impugna il rigetto di un’istanza di rimborso, quale attore in senso sostanziale, provare il fondamento della sua pretesa; questi, pertanto, è tenuto a dimostrare quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento, senza che detto onere probatorio possa ritenersi sufficientemente assolto tramite il mero rinvio al conteggio proveniente dall’Enel – eventualmente versato in atti –ove non contenga alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento, così da chiarire se si tratta effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato ( Cass. 16/03/2017, n. 13281, Cass. 15/03/2017 , n. 13278;Cass. 21/12/2016, n. 720). 3.5. Lasentenza impugnata non si è attenuta ai princìpi di diritto sopra enunciati e neppure alle prescrizioni della sentenza di rinvio. La stessa, infatti, ha ritenuto provato tout court il diritto al rimborso, ritenendo che l’entità del rendimento netto andas se determinata «per differenza tra l’importo complessivo erogato e la sorte capitale». In altri termini, l’errore commesso dalla C.t.r. sta nell’avere dato per non contestato, in aderenza alla tesi dell’attore sostanziale, che esistesse un rendimento del capitale accantonato nel Fondo PIA, senza verificare, da un lato, l’an dell’investimento, ossia l’effettivo impiego sul mercato (finanziario o dei valori mobiliari) del capitale accantonato (nel Fondo PIA); dall’altro, ove appurata una simile destinazione del capitale, il quantumdel rendimento, visto che soltanto tale importo era assoggettabile alla tassazione ridotta del 12,50per cento. 3.6. Con riferimento al profilo probatorio,merita ricordare l’ormai consolidato indirizzo sezionale, del quale in parte si è dato conto in precedenza, che esclude che la prova del rendimento del capitale accantonato possa consistere nella certificazione Enel della redditività, sul mercato, dell’intero patrimonio netto dell’impresa, poiché tale evidenza esprime una mera operazione matematica e non è il frutto dell’investimento di quegli accantonamenti sul libero mercato. In particolare, nel solco della giurisprudenza di questa Corte, si rileva che dalla certificazione Enel e dalla relazione attuariale non è possibile trarre elementi probatori idonei a dimostrare che il capitale accantonato tramite i versamenti del contribuente ha costituito una posizione individuale ed è stato investito sul mercato di riferimento (finanziario, mobiliare, o altro mercato); Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che né la certificazione Enel, né la consulenza di parte assolvono all’onere probatorio, spettante al contribuente che agisca per vedere riconosciuto il suo diritto al rimborso, poiché non recano alcuna specificazione dei criteri utilizzati per la quantificazione della voce «rendimento», sì da chiarire se si tratti effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato (Cass. 28/03/2022, n. 9959; Cass. 04/05/2021, nn. 11611 e 11612; Cass. 28/04/2021, n. 11171; Cass. 20617 del 2021, cit., Cass. 15/03/2017, n. 13278; Cass.16/03/2017, n. 1328; 03/04/2019, n. 9246). Il prospetto Enel certifica esclusivamente la differenza tra il totale del capitale lordo da liquidare e la somma di dotazione iniziale. Quello indicato nella certificazione Enel è il rendimento ottenuto, corrispondente alla redditività conseguita sul mercato dell’intero patrimonio dell’Enel. Quanto,invece, alla relazione attuariale, la stessa nulla dice circa l’incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato. In relazione a questo aspetto della lite, questa Corte, in fattispecie analoga ha evidenziato che«nella nota del 28 aprile 2014 dell’Enel si afferma che la PIA “non ha potuto né, tantomeno, avrebbe potuto svolgere - quale Fondo interno con accantonamento a bilancio Enel – un’attività di investimento sui mercati finanziari. Pertanto, nessun rendimento derivante dall’investimento, da parte del Fondo PIA, sui mercati finanziari è ipotizzabile”. La configurabilità di un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato risulta incompatibile con il tenore letterale dell’accordo Enel/Fndai del 16 aprile 1986, in quanto l’importo della prestazione spettante al dirigente era predeterminato in anticipo sulla base del rapporto tra l’ultima retribuzione e la pensione. Il rendimento altro non è che la mera differenza da quanto affluito nel Fondo PIA e quanto erogato in concreto ai dirigenti» (Cass. 21/10/2021, n. 29479). Simili conclusioni, del resto, sono asseverate dalla relazione n. 32/1999 della Corte dei conti -sezione del controllo sugli enti - proprio sul bilancio consuntivo di Enel, relativo all’esercizio finanziario 1997 (Cass. 23/11/2020, n. 26543, Cass. 13/11/2019, n. 29396; Cass.19/06/2018, n. 16116). 4. In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, poiché la vicenda fiscale è stata sviscerata anche sul piano dell’apprezzamento del materiale probatorio, e in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivo.5. La particolarità della fattispecie che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, e di successive pronunce chiarificatrici, induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del primo giudizio di legittimità. Le spese relative a questo giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito e del primo giudizio di legittimità. Condanna ilcontroricorrente al pagamento in favore d
Sentenza Cassazione n. 32307/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris