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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10688/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 111 dito, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ASSUNTA COCOMELLOAhe ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Genova ha riformato la condanna, resa dal Tribunale di Imperia, in data 3 dicembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ascrittigli, assolvendo l'imputato dal delitto di cui all'art. 337 cod. pen.,contestato al capo D, e dal reato di cui al proc. n. 3068/16 limitatamente al porto della carta precettiva, perché il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio, relativamente ai restanti reati, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. 1.1.11 primo giudice aveva condannato il ricorrente per tutti i reati ascrittigli, con l'eccezione della violazione dell'art. 341-bis cod. pen.,e gli aveva irrogato la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, per una pluralità di contestazioni dell'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 6 settembre 2011, consistite nella reiterata violazione della prescrizione del divieto di associarsi abitualmente a persone che abbiano subito condanne o sottoposte a misure (capo 1, lett.

A, B, E, F, G; capo 3), nonché di altre prescrizioni inerenti alla misura di sicurezza vigente a suo carico (capo 1, lett.

C,di presentarsi alla Stazione CC competente; capo 2, proc. pen. 3068/16),e per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. 1.2.La Corte territoriale, in accoglimento parziale dell'appello dell'imputato (escluso il capo 3, non considerato attinto dal gravame), lo assolveva dal reato di cui all'art. 75 cit., per non aver portato con sé la carta precettiva e da quello di resistenza a pubblico ufficiale, confermando l'affermazione di responsabilità per tutte le violazioni relative al divieto di associarsi a pregiudicati, considerato che tutte le annotazioni davano atto di situazioni "da cui dedurre che l'imputato si accompagnava non per breve periodo ai soggetti che non poteva e doveva frequentare", dando atto, peraltro, che, con taluni soggetti, i contatti erano ripetuti e che, con uno di questi, l'imputato era stato tratto in arresto in flagranza per il reato di furto, nella vigenza della misura di prevenzione. 1.3.Si indicano, inoltre, elementi dai quali la Corte territoriale ha tratto la conclusione che Musacchia era al corrente dello status delle persone che frequentava (contesto di appartenenza dei soggetti, tutti gravitanti intorno al settore del traffico di stupefacenti, ambiente ristretto, sicura conoscenza della circostanza che i suoi frequentatori avevano riportato condanna) e che, anche se per una sola volta, questi, consapevolmente, ben conoscendo l'obbligo vigente a suo carico, non si era presentato all'Autorità di pubblica sicurezza competente. 2.Avverso la descritta sentenza, ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, Avv.

V. Icardi, che denuncia con un unico motivo, vizio di motivazione con riferimento al capo 1, lett.

A, B, E, F, G, capo 3, quanto alla mancata assoluzione, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta abitualità della condotta ai fini della configurazione delle ipotesi di reato contestate, nonché violazione dell'art.125 cod. proc. pen.

Il periodo delle contestazioni si concentra tra il maggio 2014 e il mese di ottobre 2016, per quasi due anni e sei mesi, in cui si sono verificati otto incontri.

Mancherebbe, dunque, l'abitualità che necessita e che, invece, i giudici di appello descrivono nella motivazione.

Quanto all'elemento soggettivo, gli episodi sono maturati in un contesto di povertà, tanto che Musacchia risulta, come da documentazione allegata anche in sede di merito, accolto presso la Caritas di Sanremo, perché in stato di estrema indigenza tanto che dormiva alla stazione ferroviaria di Sanremo.

Alcuna conferma in atti si potrebbe trarre, poi, circa l'indicata appartenenza delle persone frequentate dal ricorrente all'ambiente relativo al traffico di stupefacenti. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, A. Cocomello, ha fatto pervenire a mezzo p. e. c., conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni. 1.1.In primo luogo si rileva che si contestano tutti e tre i vizi di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] osserva, sul punto, che la censura presenta, dunque, tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di critica perché senza le dovute specificazioni — indica tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

A questo riguardo, va ricordato che Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo (non mass. sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritannente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 1.2.In secondo luogo, il ricorrente non tiene conto che la Corte d'appello evidenzia, con motivazione esauriente e non manifestamente illogica, che, con alcuni pregiudicati, la frequentazione è stata ripetuta e che, comunque, le annotazioni riportano che non si è trattato di brevi contatti, ma questi si sono protratti nel tempo, peraltro in ambito territoriale ristretto, ove la conoscenza delle vicende personali, secondo un ragionamento immune da illogicità manifesta, si può desumere senz'altro, secondo la Corte territoriale, dai rapporti accertati e, comunque, dal carattere circoscritto dell'ambiente di riferimento. 1.3.In ogni caso, il Collegio condivide l'indirizzo giurisprudenziale, di cui al precedente riportato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, nella requisitoria scritta fatta pervenire alla Corte (Sez. 1, n. 27049 del 2017, Rv. 270635) secondo il quale il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza" prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o una serialità di comportamenti, essendo, conseguente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati, caratterizzati, per quanto riguarda il singolo soggetto pregiudicato, da un numero apprezzabile di contatti, certamente superiore a due.

Sotto tale profilo, deve però rilevarsi che il ricorso non muove una specifica critica, perché non afferma che, con un singolo pregiudicato, il singolo contatto non rileva ai fini di integrare il reato di cui all'art. 75 cit. ma si assume soltanto, senza attaccare specificamente l'eventuale occasionalità di queste frequentazioni, che, in due anni e sei mesi, otto episodi accertati sarebbero pochi e non sintomatici della necessaria abitualità. 2.Deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 111 dito, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ASSUNTA COCOMELLOAhe ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Genova ha riformato la condanna, resa dal Tribunale di Imperia, in data 3 dicembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ascrittigli, assolvendo l'imputato dal delitto di cui all'art. 337 cod. pen.,contestato al capo D, e dal reato di cui al proc. n. 3068/16 limitatamente al porto della carta precettiva, perché il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio, relativamente ai restanti reati, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. 1.1.11 primo giudice aveva condannato il ricorrente per tutti i reati ascrittigli, con l'eccezione della violazione dell'art. 341-bis cod. pen.,e gli aveva irrogato la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, per una pluralità di contestazioni dell'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 6 settembre 2011, consistite nella reiterata violazione della prescrizione del divieto di associarsi abitualmente a persone che abbiano subito condanne o sottoposte a misure (capo 1, lett. A, B, E, F, G; capo 3), nonché di altre prescrizioni inerenti alla misura di sicurezza vigente a suo carico (capo 1, lett. C,di presentarsi alla Stazione CC competente; capo 2, proc. pen. 3068/16),e per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. 1.2.La Corte territoriale, in accoglimento parziale dell'appello dell'imputato (escluso il capo 3, non considerato attinto dal gravame), lo assolveva dal reato di cui all'art. 75 cit., per non aver portato con sé la carta precettiva e da quello di resistenza a pubblico ufficiale, confermando l'affermazione di responsabilità per tutte le violazioni relative al divieto di associarsi a pregiudicati, considerato che tutte le annotazioni davano atto di situazioni "da cui dedurre che l'imputato si accompagnava non per breve periodo ai soggetti che non poteva e doveva frequentare", dando atto, peraltro, che, con taluni soggetti, i contatti erano ripetuti e che, con uno di questi, l'imputato era stato tratto in arresto in flagranza per il reato di furto, nella vigenza della misura di prevenzione. 1.3.Si indicano, inoltre, elementi dai quali la Corte territoriale ha tratto la conclusione che Musacchia era al corrente dello status delle persone che frequentava (contesto di appartenenza dei soggetti, tutti gravitanti intorno al settore del traffico di stupefacenti, ambiente ristretto, sicura conoscenza della circostanza che i suoi frequentatori avevano riportato condanna) e che, anche se per una sola volta, questi, consapevolmente, ben conoscendo l'obbligo vigente a suo carico, non si era presentato all'Autorità di pubblica sicurezza competente. 2.Avverso la descritta sentenza, ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, Avv. V. Icardi, che denuncia con un unico motivo, vizio di motivazione con riferimento al capo 1, lett. A, B, E, F, G, capo 3, quanto alla mancata assoluzione, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta abitualità della condotta ai fini della configurazione delle ipotesi di reato contestate, nonché violazione dell'art.125 cod. proc. pen. Il periodo delle contestazioni si concentra tra il maggio 2014 e il mese di ottobre 2016, per quasi due anni e sei mesi, in cui si sono verificati otto incontri. Mancherebbe, dunque, l'abitualità che necessita e che, invece, i giudici di appello descrivono nella motivazione. Quanto all'elemento soggettivo, gli episodi sono maturati in un contesto di povertà, tanto che Musacchia risulta, come da documentazione allegata anche in sede di merito, accolto presso la Caritas di Sanremo, perché in stato di estrema indigenza tanto che dormiva alla stazione ferroviaria di Sanremo. Alcuna conferma in atti si potrebbe trarre, poi, circa l'indicata appartenenza delle persone frequentate dal ricorrente all'ambiente relativo al traffico di stupefacenti. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, A. Cocomello, ha fatto pervenire a mezzo p. e. c., conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni. 1.1.In primo luogo si rileva che si contestano tutti e tre i vizi di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] osserva, sul punto, che la censura presenta, dunque, tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di critica perché senza le dovute specificazioni — indica tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo (non mass. sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritannente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 1.2.In secondo luogo, il ricorrente non tiene conto che la Corte d'appello evidenzia, con motivazione esauriente e non manifestamente illogica, che, con alcuni pregiudicati, la frequentazione è stata ripetuta e che, comunque, le annotazioni riportano che non si è trattato di brevi contatti, ma questi si sono protratti nel tempo, peraltro in ambito territoriale ristretto, ove la conoscenza delle vicende personali, secondo un ragionamento immune da illogicità manifesta, si può desumere senz'altro, secondo la Corte territoriale, dai rapporti accertati e, comunque, dal carattere circoscritto dell'ambiente di riferimento. 1.3.In ogni caso, il Collegio condivide l'indirizzo giurisprudenziale, di cui al precedente riportato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, nella requisitoria scritta fatta pervenire alla Corte (Sez. 1, n. 27049 del 2017, Rv. 270635) secondo il quale il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza" prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o una serialità di comportamenti, essendo, conseguente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati, caratterizzati, per quanto riguarda il singolo soggetto pregiudicato, da un numero apprezzabile di contatti, certamente superiore a due. Sotto tale profilo, deve però rilevarsi che il ricorso non muove una specifica critica, perché non afferma che, con un singolo pregiudicato, il singolo contatto non rileva ai fini di integrare il reato di cui all'art. 75 cit. ma si assume soltanto, senza attaccare specificamente l'eventuale occasionalità di queste frequentazioni, che, in due anni e sei mesi, otto episodi accertati sarebbero pochi e non sintomatici della necessaria abitualità. 2.Deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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