CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 1980
Cassazione n. 11293/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/11/1980 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della ritenuta sussistenza delle aggravanti contestate in relazione ai reati di resistenza e lesioni è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; rilevato, infatti, 'che il motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 1-2 con riferimento alla compatibilità delle aggravanti contestate, nonostante l'unicità del contesto e delle condotte); considerato che la valutazione è conforme ai principi affermati da questa Corte (Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Cevallos, Rv. 283159; Sez. 6, n.2608 del 17/12/2021, dep. 2022, Tomasin, Rv. 282423); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere egtensore Il P ident