CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 48259/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno, in accoglimento dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Pubblico ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura del divieto di dimora nella Provincia di Salerno, in relazione al reato di furto di un motoveicolo a lui provvisoriamente contestato al capo C). Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza della gravità indiziaria in ordine all'episodio di furto del motoveicolo Honda SH 300 tg. DZ83982 (commesso in Praiano il 12.7.2020), sulla scorta di quanto accertato in sede di indagini, con particolare riguardo alla disponibilità, in capo all'Uccella, del motociclo Honda SH 125 tg. DN20920 e del casco di colore nero con scritta BOMBER, identico a quello indossato dal passeggero il giorno del furto; alla presenza di attrezzi atti allo scasso nel vano porta sella del motociclo; inoltre, dalla disamina dei tabulati telefonici dell'utenza in uso all'indagato veniva riscontrata una localizzazione coincidente con luogo ed orario del furto, oltre che compatibile con il percorso seguito dal motociclo in uso al medesimo; infine, il soggetto non identificato che si trovava a bordo del motociclo in uso all'Uccella veniva ripreso, in orario successivo al furto, alla guida del motociclo rubato mentre faceva rientro a Napoli, avvalorando l'ipotesi accusatoria della partecipazione anche di altri due soggetti alla condotta delittuosa (uno dei quali identificato in [OSCURATO:PERSONA]). 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, lamentando violazione di legge, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto gravemente indizianti gli elementi posti a fondamento della richiesta avanzata dal PM, diversamente da quanto valutato dal GIP, il quale aveva respinto la richiesta cautelare, non accontentandosi della localizzazione dell'indagato nel luogo del reato attraverso le celle telefoniche agganciate. Deduce, inoltre, quanto al ,requisito delle esigenze cautelari, che il Tribunale non ha considerato il tempus commissi delicti, risalente a circa due anni fa. 3. Il Procuratore generare, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto assolutamente generico, aspecifico e in fatto. 2. Le doglianze in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione al reato di cui alla provvisoria imputazione, sono inammissibili, in quanto svolgono censure in fatto, pretendendo dalla Corte di cassazione una rivisitazione del compendio indiziario al fine di attribuirgli una diversa valenza fattuale e giuridica, in ipotesi favorevole al ricorrente. Si deve, invece, qui ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei fatti penalmente rilevanti. Ciò porrebbe la Cassazione in una posizione equivalente a quella di un giudice di merito superiore o di terza istanza, estranea al ruolo che le è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chiamata a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, secondo le direttive delineate dall'art. 606 cod. proc. pen. Invero, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). 3. Nell'ordinanza impugnata non è dato rinvenire alcun vizio logico né errori in diritto rilevabili in Cassazione, avendo il Tribunale adeguatamente rappresentato i gravi indizi a carico del prevenuto, con particolare riguardo alle circostanze emerse alla luce degli esiti dei tabulati telefonici e della perquisizione dei motocicli, unitamente ai contenuti dei filmati delle videocamere di sorveglianza dell'[OSCURATO:PERSONA], da cui poteva evincersi che l'indagato si trovava sul luogo del furto in orario con esso compatibile; inoltre, nel motociclo nella sua disponibilità, venivano rinvenuti attrezzi atti allo scasso, analoghi a quelli utilizzati per forzare i dispositivi di blocco del motociclo; ulteriori riscontri erano costituiti dalla circostanza che il soggetto non identificato che si trovava a bordo del motociclo nella disponibilità dell'Uccella veniva ripreso, in orario successivo al furto, alla guida del motociclo rubato mentre faceva rientro a Napoli, avvalorando l'ipotesi accusatoria della partecipazione di tutti e tre i soggetti indagati alla condotta delittuosa, come confermato dalla localizzazione delle celle telefoniche dell'utenza in uso all'Uccella, coincidente sia con quella dell'utenza in uso al coindagato Antonucci, sia con il tragitto seguito dai due motocicli. Si tratta di una ponderata ed esauriente valutazione di merito, inattaccabile il sede di legittimità, dovendosi qui ribadire che, in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata, in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, Rv. 279593 - 01). 4. Anche sulle esigenze cautelari la motivazione offerta dal Tribunale è immune da aporie logiche rilevabili in sede di legittimità, avendo l'ordinanza impugnata adeguatamente valorizzato gli elementi disponibili, in relazione alla personalità del predetto - attualmente sottoposto a misura cautelare per reati della stessa indole di quello per il quale è indagato nella specie - nonché le concrete modalità della condotta delittuosa, che denotano una particolare abilità e perizia nella condotta furtiva e risultano sintomatiche di una certa abitualità nella condotta delittuosa; è stato anche considerato che per perpetrare il furto l'indagato si è associato con un soggetto certamente dedito ai reati contro il patrimonio (come evincibile dai precedenti giudiziari e dai carichi pendenti). Tutti elementi che rendono plausibile il giudizio di concretezza e attualità del ravvisato pericolo di reiterazione criminosa. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a