Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 novembre 2024

Cassazione n. 45987/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1ON [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza emessa in data 10/11/2023 dalla Corte di Appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Potenza ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Lagonegro, in data 18/12/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di svolgimento di attività organizzata e di esercizio abusivo dell'attività di scommesse.

2. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo, in linea di progressivo subordine, l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, la disapplicazione dell'art. 88 T.U.L.P.S. edell'art. 4

I. n. 401 del 1989, l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la proposizione di questione di legittimità costituzionale delle norme applicate, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per la corretta interpretazione delle norme medesime.

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, maturata - in assenza di sospensioni - anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, ed impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.

2. Deve invero convenirsi con il Procuratore Generale sia in ordine al decorso del termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi maturato, in assenza di sospensioni, anteriormente alla pronuncia della sentenza d'appello (emessa in data 10/11/2023, a fronte di un tempus commissi delicti individuato alla data 16/02/2016), sia anche in ordine all'insussistenza dei presupposti per un proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

A tale ultimo riguardo, vengono in rilievo le risultanze concordemente valorizzate dai giudici di merito, confutate dalla difesa ricorrente con rilievi aventi peraltro connotazioni reiterative.

Si tratta peraltro di circostanza non ostativa all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, avendo questa Suprema Corte ha peraltro chiarito che «il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata, non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta con il ricorso per cassazione e nonostante l'inammissibilità di quest'ultimo, ma solo se, a tal fine, non occorre alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all'individuazione di un dies a quo diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado» (Sez. 4, Sentenza n. 27019 del 16/06/2015, Pejani; Rv. 263879 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso il 12 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1ON [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza emessa in data 10/11/2023 dalla Corte di Appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Potenza ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Lagonegro, in data 18/12/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di svolgimento di attività organizzata e di esercizio abusivo dell'attività di scommesse. 2. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo, in linea di progressivo subordine, l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, la disapplicazione dell'art. 88 T.U.L.P.S. edell'art. 4 I. n. 401 del 1989, l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la proposizione di questione di legittimità costituzionale delle norme applicate, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per la corretta interpretazione delle norme medesime. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, maturata - in assenza di sospensioni - anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, ed impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. 2. Deve invero convenirsi con il Procuratore Generale sia in ordine al decorso del termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi maturato, in assenza di sospensioni, anteriormente alla pronuncia della sentenza d'appello (emessa in data 10/11/2023, a fronte di un tempus commissi delicti individuato alla data 16/02/2016), sia anche in ordine all'insussistenza dei presupposti per un proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. A tale ultimo riguardo, vengono in rilievo le risultanze concordemente valorizzate dai giudici di merito, confutate dalla difesa ricorrente con rilievi aventi peraltro connotazioni reiterative. Si tratta peraltro di circostanza non ostativa all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, avendo questa Suprema Corte ha peraltro chiarito che «il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata, non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta con il ricorso per cassazione e nonostante l'inammissibilità di quest'ultimo, ma solo se, a tal fine, non occorre alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all'individuazione di un dies a quo diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado» (Sez. 4, Sentenza n. 27019 del 16/06/2015, Pejani; Rv. 263879 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 12 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45987/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris