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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12021/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26235-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del ft Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1726/13/2020 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 17/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2002 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. nei confronti della predetta società, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sicilia respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate confermando la sentenza di primo grado che aveva annullato l'atto impositivo per difetto di motivazione sostenendo che la documentazione posta a fondamento dell'avviso di accertamento non era mai stata portata a conoscenza del contribuente non essendogli stati notificati il p.v.c. ed i documenti al medesimo allegati.

2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, articolato in più censure, cui non replica l'intimato.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., censurando la statuizione d'appello per difetto assoluto di motivazione.

Deduce, altresì, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 bis e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 7 della legge n. 212 del 2000 nonché 2697 e segg. cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata che aveva annullato l'avviso di accertamento per difetto di motivazione nonostante nello stesso l'amministrazione finanziaria avesse riportato il contenuto essenziale del processo verbale di constatazione sul quale l'atto impositivo era fondato.

3. La censura di difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata è infondata e va rigettata in quanto la CTR ha reso, sulla questione esaminata, una motivazione che, a prescindere dalla sua correttezza in diritto (di cui si dirà esaminando la seconda censura), esprime una chiara ratio decidendi, ponendosi al di sopra del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (arg. da Cass. n. 13248 del 2020; Cass., Sez.

U, n. 22232 del 2016; Cass. n. 14927 del 2017).

4. E', invece, fondata e va accolta la seconda censura del motivo in esame.

Invero, l'affermazione della CTR secondo cui sarebbe illegittimo l'accertamento motivato per relationem e, quindi, nullo l'avviso di accertamento motivato con il rinvio ad altro atto, come nel caso che ci occupa al p.v.c. della G.d.F., non allegato all'avviso e non notificato alla parte contribuente, si pone in insanabile contrasto con la giurisprudenza di questa Corte in materia di motivazione degli atti impositivi, secondo cui l'allegazione degli atti su cui si fonda l'avviso di accertamento non è necessaria quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale (cfr., ex multis, Cass. n. 9323 del 2017; conf.

Cass. n. 15348 del 2016 e n. 6914 del 2011, citati dalla CTR), per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass. n. 6914/2011, cit.), come nel caso di specie è reso evidente dal contenuto dell'avviso di accertamento allegato al ricorso.

5. Pertanto, la sentenza impugnata, pur facendo espresso richiamo al suindicato principio giurisprudenziale, secondo cui, in materia di motivazione degli atti impositivi, l'allegazione degli atti su cui si fonda l'avviso di accertamento non è necessaria quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, non ne ha fatto corretta applicazione annullando l'atto impositivo sul solo rilievo della mancata notifica al contribuente del p.v.c. e dei documenti a questo allegati.

6. In estrema sintesi, il ricorso va accolto limitatamente alla seconda censura dedotta nell'unico motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente per nuovo esame della vicenda processuale e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma in data 23/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26235-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del ft Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1726/13/2020 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 17/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2002 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. nei confronti della predetta società, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sicilia respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate confermando la sentenza di primo grado che aveva annullato l'atto impositivo per difetto di motivazione sostenendo che la documentazione posta a fondamento dell'avviso di accertamento non era mai stata portata a conoscenza del contribuente non essendogli stati notificati il p.v.c. ed i documenti al medesimo allegati. 2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, articolato in più censure, cui non replica l'intimato. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., censurando la statuizione d'appello per difetto assoluto di motivazione. Deduce, altresì, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 bis e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 7 della legge n. 212 del 2000 nonché 2697 e segg. cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata che aveva annullato l'avviso di accertamento per difetto di motivazione nonostante nello stesso l'amministrazione finanziaria avesse riportato il contenuto essenziale del processo verbale di constatazione sul quale l'atto impositivo era fondato. 3. La censura di difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata è infondata e va rigettata in quanto la CTR ha reso, sulla questione esaminata, una motivazione che, a prescindere dalla sua correttezza in diritto (di cui si dirà esaminando la seconda censura), esprime una chiara ratio decidendi, ponendosi al di sopra del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (arg. da Cass. n. 13248 del 2020; Cass., Sez. U, n. 22232 del 2016; Cass. n. 14927 del 2017). 4. E', invece, fondata e va accolta la seconda censura del motivo in esame. Invero, l'affermazione della CTR secondo cui sarebbe illegittimo l'accertamento motivato per relationem e, quindi, nullo l'avviso di accertamento motivato con il rinvio ad altro atto, come nel caso che ci occupa al p.v.c. della G.d.F., non allegato all'avviso e non notificato alla parte contribuente, si pone in insanabile contrasto con la giurisprudenza di questa Corte in materia di motivazione degli atti impositivi, secondo cui l'allegazione degli atti su cui si fonda l'avviso di accertamento non è necessaria quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale (cfr., ex multis, Cass. n. 9323 del 2017; conf. Cass. n. 15348 del 2016 e n. 6914 del 2011, citati dalla CTR), per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass. n. 6914/2011, cit.), come nel caso di specie è reso evidente dal contenuto dell'avviso di accertamento allegato al ricorso. 5. Pertanto, la sentenza impugnata, pur facendo espresso richiamo al suindicato principio giurisprudenziale, secondo cui, in materia di motivazione degli atti impositivi, l'allegazione degli atti su cui si fonda l'avviso di accertamento non è necessaria quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, non ne ha fatto corretta applicazione annullando l'atto impositivo sul solo rilievo della mancata notifica al contribuente del p.v.c. e dei documenti a questo allegati. 6. In estrema sintesi, il ricorso va accolto limitatamente alla seconda censura dedotta nell'unico motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente per nuovo esame della vicenda processuale e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 23/0
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