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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12908/2024

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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25356/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: tributi – società cancellata – socio – successione – bilancio finale di liquidazione N.25356/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale della Campania, n. 7095/48/ 16 , depositata in data 19 luglio 2016 e notificata in data 28 luglio 2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente [OSCURATO:PERSONA], già socia accomandante di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a tributi del periodo di imposta 2005, deducendo che la società era cessata nel periodo di imposta 2007 ed era stata cancellata nel 2012; che la CTP di Caserta ha rigettato il ricorso; che la CTR della Campania, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello della contribuente , ritenendo che la cartella faceva seguito a tributi accertati nei confronti della società partecipata e che, essendo la cartella stata notificata dopo la cancellazione della società contribuente, la stessa dovesse essere annullata in quanto notificata a soggetto estinto, potendosi al soggetto accomandante richiedere unicamente le somme riscosse in sede di liquidazione; che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la contribuente. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per contrasto con l’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa ricostruzione dei fatti di causa e per motivazione apparente; che con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2495 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che in caso di cessazione N.25356/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino di società nell’anno 2007 e cancellata nel 2012, la cartella fosse da annullare essendo la notificazione della cartella avvenuta nel 2014, due anni dopo la cancellazione della società; che parte ricorrente osserva che l’atto impositivo era stato notificato in data 16 giugno 2009 prima della cancellazione della società, come accertato dalla sentenza di appello (CTR Campania 96/48/13, allegata al ricorso), che la circostanza dell’avvenuta redazione del piano di riparto finale nel 2012 sarebbe circostanza allegata per la prima volta in grado di appelloe che, in caso di cancellazione della società, persiste la responsabilità del socio per le obbligazioni preesistenti, essendovi fenomeno successorio tra società e soci; che, con ordinanza interlocutoria in data 14 marzo 2023, n. 7425, è stata rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente ai fini della assegnazione alle Sezioni Unite, la questione concernente la successione nei giudizi pendenti del socio di una società di capitali estinta, ai fini della decisione sulla automaticità del fenomeno successorio , ovvero solo laddove il socio abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, questione che ha diretta incidenza nel presente giudizio; che, pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite; P. Q. M. LaCorte dispone il rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25356/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: tributi – società cancellata – socio – successione – bilancio finale di liquidazione N.25356/16 R.G. Est. F. D’Aquino - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale della Campania, n. 7095/48/ 16 , depositata in data 19 luglio 2016 e notificata in data 28 luglio 2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente [OSCURATO:PERSONA], già socia accomandante di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a tributi del periodo di imposta 2005, deducendo che la società era cessata nel periodo di imposta 2007 ed era stata cancellata nel 2012; che la CTP di Caserta ha rigettato il ricorso; che la CTR della Campania, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello della contribuente , ritenendo che la cartella faceva seguito a tributi accertati nei confronti della società partecipata e che, essendo la cartella stata notificata dopo la cancellazione della società contribuente, la stessa dovesse essere annullata in quanto notificata a soggetto estinto, potendosi al soggetto accomandante richiedere unicamente le somme riscosse in sede di liquidazione; che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la contribuente. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per contrasto con l’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa ricostruzione dei fatti di causa e per motivazione apparente; che con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2495 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che in caso di cessazione N.25356/16 R.G. Est. F. D’Aquino di società nell’anno 2007 e cancellata nel 2012, la cartella fosse da annullare essendo la notificazione della cartella avvenuta nel 2014, due anni dopo la cancellazione della società; che parte ricorrente osserva che l’atto impositivo era stato notificato in data 16 giugno 2009 prima della cancellazione della società, come accertato dalla sentenza di appello (CTR Campania 96/48/13, allegata al ricorso), che la circostanza dell’avvenuta redazione del piano di riparto finale nel 2012 sarebbe circostanza allegata per la prima volta in grado di appelloe che, in caso di cancellazione della società, persiste la responsabilità del socio per le obbligazioni preesistenti, essendovi fenomeno successorio tra società e soci; che, con ordinanza interlocutoria in data 14 marzo 2023, n. 7425, è stata rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente ai fini della assegnazione alle Sezioni Unite, la questione concernente la successione nei giudizi pendenti del socio di una società di capitali estinta, ai fini della decisione sulla automaticità del fenomeno successorio , ovvero solo laddove il socio abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, questione che ha diretta incidenza nel presente giudizio; che, pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite; P. Q. M. LaCorte dispone il rinvio
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