CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 giugno 1988
Cassazione n. 37607/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 15/10/2020 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 ottobre 2020 pronunciata in sede di rinvio la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta dal giorno di esecuzione della misura (18 maggio 2010) per l'ipotesi di intestazione fittizia ex art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992, aggravata da finalità di agevolazione di associazione mafiosa, fino alla data della rimessione in libertà (25 febbraio 2013). Da tale reato l'istante era stato definitivamente assolto, con formula ampiamente liberatoria, in esito a sentenza pronunciata in sede di giudizio di rinvio dopo l'annullamento, da parte della Suprema Corte di Cassazione, della precedente sentenza di condanna. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato - sotto l'aspetto del vizio motivazionale e dell'inosservanza di norme processuali - il mutamento di prospettiva della Corte territoriale, la quale aveva inteso ravvisare l'esistenza di colpa grave nella condotta dello stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale era rimasto silente nel corso dell'interrogatorio di garanzia e si sarebbe deciso a fornire un contributo probatorio decisivo in suo favore solamente in occasione del primo dibattimento di secondo grado, dimostrando l'esistenza di provvista paterna nell'acquisto delle forniture del pubblico esercizio gestito e, ancor prima, al fine di costituire la società. Al contrario, con la pregressa ordinanza, annullata dalla Quarta Sezione di questa Corte, era stata esclusa ogni condotta dolosa ovvero colposa del ricorrente, negando la richiesta di indennizzo sulla base del silenzio mantenuto in sede di interrogatorio di garanzia. Mentre la pronuncia assolutoria nel merito era intervenuta a prescindere dalla documentazione infine prodotta dall'interessato, tra l'altro comunque allegata in giudizio in fase cautelare e col fascicolo del difensore nel corso del giudizio di primo grado. Né il silenzio all'interrogatorio di garanzia aveva dato luogo, o concorso a dare luogo, al mantenimento della detenzione per dolo ovvero colpa grave, laddove infine l'assoluzione era intervenuta per difetto del dolo specifico del reato, sulla base dei medesimi elementi già esaminati dal Giudice della cautela. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. 3.1. La difesa del ricorrente ha depositato memoria a norma dell'art. 611 cod. proc. pen., con produzione documentale. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. 4.1. L'odierno ricorrente ebbe a proporre in data 15 giugno 2016 istanza di riparazione per ingiusta detenzione assumendo di essere stato tratto in arresto in data 18 maggio 2010, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12-quinquies della legge 7 agosto 1992 n. 356, 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203; di essere stato rimesso in libertà in data 25 febbraio 2013 in esito ad ordinanza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]; di essere stato infine assolto per insussistenza del fatto in data 6 luglio 2015 dalla stessa Corte calabrese in sede di rinvio (in esito a duplice condanna del Tribunale e della Corte reggini e di sentenza di annullamento di questa Corte di legittimità), con provvedimento divenuto irrevocabile in data 17 febbraio 2016. Al riguardo, l'istante allegò che, malgrado si fosse avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, aveva sempre avanzato motivate istanze di revoca della misura cautelare coercitiva, argomentandole e documentandole, sì che grazie a questa documentazione ne erano conseguiti infine l'annullamento con rinvio e quindi l'assoluzione. Laddove la facoltà di non rispondere rappresentava esercizio di proprio diritto. Al riguardo, il ricorrente ebbe a rilevare di non avere dato causa in alcun modo al proprio arresto, atteso che era stato socio della sas [OSCURATO:PERSONA] in virtù del versamento delle quote sociali, come dimostrato nell'immediatezza, svolgendo con regolarità la sua attività di socio e non assumendo comportamenti negligenti. In tal senso andava quindi disposta l'invocata equa riparazione. 4.2. Con provvedimento del 26 settembre 2018 la Corte territoriale adita rigettò la domanda. Al riguardo l'ordinanza ebbe ad osservare che era stata esclusa l'ipotesi di intestazione fittizia della società, e che l'esistenza di commistione tra legami familiari e svolgimento di attività illecite, pur provata, non era stata ritenuta sufficiente ai fini dell'integrazione della condotta sanzionata; mentre era stata valorizzata la documentazione difensiva che aveva dato conto che la provvista occorrente per il versamento della quota di capitale sociale e di anticipo per l'attrezzatura era stata fornita dal padre del ricorrente. Ciò posto, quanto all'indagine circa l'incidenza eventuale della condotta dell'imputato per dolo e colpa grave ai fini della decisione sulla libertà personale, l'ordinanza ebbe a rilevare che doveva ravvisarsi un aspetto di colpa lieve nella condotta di vita del [OSCURATO:PERSONA], connotata da uno stretto intreccio con altro tessuto familiare che da tempo gravitava nell'ambito della criminalità organizzata (al riguardo era altresì evidenziato che all'istante era stato notificato ulteriore provvedimento restrittivo in data 16 luglio 2012 in relazione ad altra ipotesi di reato). Accanto a ciò, peraltro, il silenzio poteva assumere il connotato della colpa grave in relazione alla condotta processuale tenuta, laddove il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere svolgeva un ruolo sinergico rispetto all'adozione e al mantenimento del provvedimento restrittivo. Come infatti era avvenuto in specie, tenuto conto che il ricorrente - sebbene raggiunto da una grave accusa - aveva omesso di fornire elementi che potessero indurre a configurare in termini diversi la vicenda in contestazione, come poi era avvenuto in occasione del dibattimento.In definitiva siffatto complesso di elementi configurava una condotta connotata da colpa grave, ostativa all'accoglimento della domanda. 4.3. Per quanto concerne l'annullarriento di detta prima ordinanza di rigetto dell'istanza riparatoria, la Quarta Sezione di questa Corte (sentenza n. 15706 del 23 gennaio 2020) ebbe così ad annotare che "5.2. Il giudice della riparazione sul punto oltre a non avere affatto argomentato sulla incidenza causale tra il comportamento processuale del [OSCURATO:PERSONA] e il mantenimento della cautela, si è limitato a richiamare un precedente in materia di intercettazioni indizianti senza peraltro alcuna indicazione delle interlocuzioni, riferibili al ricorrente o a terzi, che avrebbero giustificato tempestivi chiarimenti da parte del [OSCURATO:PERSONA]. 5.3. Sotto diverso profilo lo stesso giudice della riparazione ha contraddittoriamente riconosciuto la fondatezza nel merito del ricorso degradando al profilo della colpa lieve la commistione di affari pure emersa tra il ricorrente con la famiglia PELLE di [OSCURATO:PERSONA], i cui interessi criminali risultavano noti e giudiziariamente acclarati, e non ha fornito alcuna importanza all'altro elemento, dedotto dalla difesa del ricorrente e valorizzato nella sentenza di assoluzione, che la difesa del ricorrente, in epoca immediatamente successiva all'interrogatorio di garanzia, aveva fornito documentazione attestante la legittima provenienza dal genitore del denaro impiegato dal [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dell'attività commerciale in relazione alla quale si contestava la fittizia intestazione. 5.4. II giudice della riparazione sul punto ha omesso di valutare se vi sia stata incidenza causale tra il contributo dichiarativo, ritenuto tardivo dell'indagato, e il mantenimento della cautela, tenuta altresì conto delle allegazioni difensive e ancora prima a verificare se una tardiva indicazione di elementi di indagine, a conferma dell'insussistenza delle accuse rivolte nei suoi confronti, potesse essere effettivamente attribuibile ad una negligente o maliziosa strategia difensiva del prevenuto, piuttosto che ad un omesso approfondimento da parte dell'autorità procedente degli elementi di accusa. 6. L'assoluta carenza motivazionale su tali punti impone l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello per un nuovo esame tanto in relazione alla ricorrenza di un comportamento processuale del [OSCURATO:PERSONA] improntato a grave negligenza ovvero a inescusabile leggerezza nella condotta processuale, nonché ad accertare se una condotta processuale di tale guisa potesse ritenersi causalmente efficiente rispetto al mantenimento della cautela". 4.4. Ciò posto, l'ordinanza impugnata in questa sede ha confermato il rigetto della richiesta indennitaria, osservando anzitutto che la stessa sentenza di assoluzione aveva dato conto dei ripetuti dialoghi tra componenti della famiglia Pelle, in forza dei quali doveva ricondursi a detta famiglia la titolarità dell'attività commerciale, ancorché formalmente intestata ad una società in cui l'odierno ricorrente - tra l'altro costantemente assente dal distributore di benzina oggetto dell'attività della Freedom - era uno dei soci formali.In relazione a ciò, andava confermata l'esistenza - ancorché non ritenuta sufficiente per configurare la fattispecie di cui all'art. 12-quinquies cit. - di stretti legami familiari in un contesto tutt'altro che trasparente riconducibile all'istante, il quale a sua volta aveva omesso di fornire immediati chiarimenti rispetto alla sua posizione e di allegare alcuna versione alternativa rispetto alle circostanze emerse, atteso che solamente nel corso del primo dibattimento di secondo grado era stato fornito il contributo probatorio circa la provenienza paterna del denaro impiegato per la costituzione della società e l'acquisto delle forniture, sì da rappresentare elemento contrastante con quanto emerso a carico dell'imputato. In tal senso l'ordinanza impugnata ha osservato che negli atti prodotti nel giudizio di riparazione non vi era traccia della circostanza che immediatamente dopo l'interrogatorio di garanzia fosse stata palesata la richiamata linea difensiva, mentre il riferimento alla documentazione vi era stato nel corso del primo giudizio di appello. Sì che doveva considerarsi posta in essere una condotta idonea ad ipotizzare un coinvolgimento del ricorrente, il quale aveva omesso di prospettare tempestivamente elementi decisivi a sua discolpa, tenendo altresì un comportamento del tutto contrario ai principi solidaristici che ispirano l'istituto. 4.5. Ciò posto, l'ordinanza impugnata non ha risposto in modo illogico ai quesiti formulati dal Giudice dell'annullamento. 4.5.1. Vero è, infatti, che in tema di riparazione dell'ingiusta detenzione, e ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, può rilevare il comportamento silenzioso o mendace dell'imputato - seppure legittimamente tenuto nel procedimento - su circostanze ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi a base del provvedimento cautelare (Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419; Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941). 4.5.2. Al riguardo, a fronte degli elementi oggettivi siccome evidenziati e degli stretti legami esistenti con la famiglia Pelle, l'odierno ricorrente aveva inteso tacere circostanze che sarebbero state utili, se apprese nel contraddittorio pieno delle parti, a diversamente valutare il materiale acquisito. Infatti del tutto correttamente il Procuratore generale ha osservato come - proprio in ragione dello spirito solidaristico che informa l'istituto, da intendersi nei reciproci rapporti tra le parti, ed in risposta a quanto richiesto dal provvedimento di annullamento - ben diversa 'efficacia avrebbe potuto attribuirsi al tempestivo diretto apporto di conoscenza dell'imputato a partire dall'interrogatorio di garanzia, nella pienezza di un'aperta interlocuzione con gli inquirenti. In tal senso, proprio alla stregua delle complessive oggettive emergenze, si imponeva - ai fini di cui alla presente istanza, e a prescindere dal pieno diritto della parte di perseguire la linea difensiva ritenuta più opportuna - un onere di clare Io qui invece palesemente disatteso, laddove la Corte territoriale ha appunto dato conto - con motivazione certamente non incongrua - che in tal modo la condotta dell'odierno ricorrente si poneva quale concausa della detenzione, collegandosi agli elementi indiziari siccome univocamente risultanti a carico dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che in alcun modo quest'ultimo aveva inteso chiarire. 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, l'impugnazione non è fondata, col conseguente rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta