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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 ottobre 1955

Cassazione n. 27878/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9.10.1955, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13.10.1957, parti civili nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6.1.197C), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20.11.1957, contro la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 6.6.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il prosieguo. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22.1.2019 il Tribunale di Castrovillari aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di truffa pluriaggravata loro in concorso ascritto e, con le circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena finale di mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa ciascuno, oltre al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili rimettendone la liquidazione ad altra sede e disponendo, infine, per la rifusione delle spese;

2. la Corte di appello di Catanzaro, adita da entrambi gli imputati, ha riformato quella di primo grado assolvendo il Grande ed il Filippelli dal reato loro in concorso ascritto perché il fatto non sussiste;

3. ricorrono per cassazione le costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore e procuratore speciale deducendo violazione di legge con riguardo agli artt. 177, 178 e 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 601 cod. proc. pen., per omessa menzione delle parti civili nel processo di appello ed omessa notifica del decreto di citazione: rilevano, infatti, che, all'esito dell'appello interposto dagli imputati contro la sentenza che, in primo grado, ne aveva riconosciuto la penale responsabilità e li aveva condannati, oltre che alla pena di giustizia, anche al risarcimento dei danni, il decreto di citazione in appello aveva citato esclusivamente il Grande ed il Filippelli con avviso ai rispettivi difensori di fiducia, omettendo invece ogni riferimento alle costituite pari civili cui non era pervenuta alcuna notifica con palese violazione del disposto di cui all'art. 601 cod. proc. pen. e del principio di immanenza della costituzione di parte civile ex art. 76, comma 2, cod. proc. pen.; segnala, perciò, la nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen.;

4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata con restituzione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per il prosieguo;

5. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha tramesso le proprie conclusioni rimettendosi alle determinazioni della Corte in relazione al denunziato vizio di omessa citazione delle parti civili. 6.1 Pacifica, in fatto, la omessa citazione, per il giudizio di appello, delle parti civili costituite in primo grado, da tale premessa in fatto consegue la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c) - concernente la violazione delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata - sottoposta al regime di cui all'art. 180 cod. proc. pen. e tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione proposto dal soggetto pretermesso che, evidentemente, non poteva attivarsi prima ed all'interno del giudizio di appello cui non era stato messo in condizioni di prender parte; detta nullità comporta, perciò, l'annullamento della sentenza, impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 10813 del 13/12/2011, Panza, Rv. 252470 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 4 n. 37187 del 14.7.2022, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5, n. 26418 del 27.5.2022, Cassese; Sez. 4, n. 39981 dell'8.9.2021, [OSCURATO:PERSONA]). 6.2 Solo per completezza va precisato, infatti.

Che, anc:he a volter ritenere applicabile, "ratione temporis", il disposto ch cui all'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. (questione su cui, peraltro, sono recentemente intervenute le SS.UU. con sentenza del 25.5.2023) introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la norma non troverebbe applicazione venendo in rilievo, nel caso in esame, anche questioni processuali diverse che, proprio in quanto fondate, avrebbero determinato l'annullamento della sentenza e la devoluzione del processo al giudice civile competente in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 4 - , n. 11516 del 26/01/2023, Acampora, Rv. 284361 - 01).

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9.10.1955, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13.10.1957, parti civili nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6.1.197C), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20.11.1957, contro la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 6.6.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il prosieguo. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22.1.2019 il Tribunale di Castrovillari aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di truffa pluriaggravata loro in concorso ascritto e, con le circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena finale di mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa ciascuno, oltre al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili rimettendone la liquidazione ad altra sede e disponendo, infine, per la rifusione delle spese; 2. la Corte di appello di Catanzaro, adita da entrambi gli imputati, ha riformato quella di primo grado assolvendo il Grande ed il Filippelli dal reato loro in concorso ascritto perché il fatto non sussiste; 3. ricorrono per cassazione le costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore e procuratore speciale deducendo violazione di legge con riguardo agli artt. 177, 178 e 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 601 cod. proc. pen., per omessa menzione delle parti civili nel processo di appello ed omessa notifica del decreto di citazione: rilevano, infatti, che, all'esito dell'appello interposto dagli imputati contro la sentenza che, in primo grado, ne aveva riconosciuto la penale responsabilità e li aveva condannati, oltre che alla pena di giustizia, anche al risarcimento dei danni, il decreto di citazione in appello aveva citato esclusivamente il Grande ed il Filippelli con avviso ai rispettivi difensori di fiducia, omettendo invece ogni riferimento alle costituite pari civili cui non era pervenuta alcuna notifica con palese violazione del disposto di cui all'art. 601 cod. proc. pen. e del principio di immanenza della costituzione di parte civile ex art. 76, comma 2, cod. proc. pen.; segnala, perciò, la nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen.; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata con restituzione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per il prosieguo; 5. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha tramesso le proprie conclusioni rimettendosi alle determinazioni della Corte in relazione al denunziato vizio di omessa citazione delle parti civili. 6.1 Pacifica, in fatto, la omessa citazione, per il giudizio di appello, delle parti civili costituite in primo grado, da tale premessa in fatto consegue la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c) - concernente la violazione delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata - sottoposta al regime di cui all'art. 180 cod. proc. pen. e tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione proposto dal soggetto pretermesso che, evidentemente, non poteva attivarsi prima ed all'interno del giudizio di appello cui non era stato messo in condizioni di prender parte; detta nullità comporta, perciò, l'annullamento della sentenza, impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 10813 del 13/12/2011, Panza, Rv. 252470 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 4 n. 37187 del 14.7.2022, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5, n. 26418 del 27.5.2022, Cassese; Sez. 4, n. 39981 dell'8.9.2021, [OSCURATO:PERSONA]). 6.2 Solo per completezza va precisato, infatti. Che, anc:he a volter ritenere applicabile, "ratione temporis", il disposto ch cui all'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. (questione su cui, peraltro, sono recentemente intervenute le SS.UU. con sentenza del 25.5.2023) introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la norma non troverebbe applicazione venendo in rilievo, nel caso in esame, anche questioni processuali diverse che, proprio in quanto fondate, avrebbero determinato l'annullamento della sentenza e la devoluzione del processo al giudice civile competente in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 4 - , n. 11516 del 26/01/2023, Acampora, Rv. 284361 - 01). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d
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