CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18364/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lvirenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione al primo motivo del ricorso, con declaratoria di giudicato in relazione al reato di estorsione contestato al capo B; rigetto nel resto; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte Suprema, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione emessa il 4 aprile 2017 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato e riconoscendolo responsabile, ai soli effetti civili, in relazione al reato di cui al capo A)(artt. 644, commi 1, 3 e 5 n. 4 cod. pen., confermando la responsabilità in ordine al reato di cui al capo B)(artt. 110, 61 n. 2, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen.). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce i seguenti motivi. 2.1.Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione con riferimento alla sussistenza dell'usura presunta e in concreto, al calcolo degli interessi applicati e al superamento delle soglie di punibilità. La sentenza ha ingiustificatamente ritenuto che tutti i prelevamenti in contanti effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] fossero destinati esclusivamente al soddisfacimento del debito verso il ricorrente, senza tenere conto delle esigenze di sostentamento e vita quotidiana dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari. Inoltre, la sentenza appare priva di motivazione, sia sulla ritenuta sussistenza delle difficoltà economiche del [OSCURATO:PERSONA], sia sulla individuazione dei tassi di interesse ritenuti usurari. Quanto alle prime, la sentenza, esulando dai principi di legittimità, non ha utilizzato parametri Oggettivi desunti dal mercato e si è limitata a prendere atto esclusivamente delle dichiarazioni della presunta vittima, affermando apoditticamente che le difficoltà economiche sarebbero stata ben note al [OSCURATO:PERSONA] "tenuto onto della persistente indisponibilità di provvista per il pagamento degli assegni, conclamata dal protesto elevato a giugno del 2012". Quanto ai secondi, la Corte di appello, nel fondare il proprio giudizio sulla consulenza Circo, non ha tenuto conto delle censure dell'appellante a riguardo e, in alcuni casi, ha travisato le risultanze della stessa consulenza. In particolare, gli errori della consulenza riguardano la ricostruzione dell'importo versato dal [OSCURATO:PERSONA] e il periodo effettivo in cui si è svolto il rapporto commerciale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all'utilizzo del contante, la individuazione della complessiva somma di 242.730 euro prelevata dai conti correnti della [OSCURATO:SOCIETA]. non tiene 2conto della parte destinata al soddisfacimento delle esigenze di vita della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e, come indicato dallo stesso consulente, i prelevamenti considerati per la ricostruzione dell'importo sono anche antecedenti al periodo in cui iniziarono i rapporti commerciali tra la ditta del ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]., a riprova della destinazione di parte delle somme al soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana. Il contrario avviso della sentenza, che ha ricondotto tali somme al pagamento degli interessi sul debito del figlio, ammontante a 60mila euro, è frutto esclusivo di una congettura del Giudice, del tutto priva di riscontro, sia nelle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che nella consulenza del Pubblico Ministero, dove, peraltro, sono stati individuati assegni circolari per euro 66.661,90 a saldo del debito del figlio e mai si è parlato di interessi maturati su tale debito e pagati in contanti. Inoltre, il consulente compie una verifica dell'usura senza considerare i pagamenti in denaro contante, emergendo che per l'anno 2012 il tasso di interesse applicato sia stato del 4,21%, ossia inferiore ai tassi soglia delle categorie di operazioni prese a riferimento, e nel 2013 sia stato rispettoso dei tassi soglia vigenti, ma sempre superiore ai tassi soglia medi praticati per entrambe le categorie di operazioni prese a riferimento. Quanto alla verifica dell'usura per l'anno 2013, la consulenza del Pubblico ministero compie un altro errore — sempre rilevato nell'atto di appello - che si appalesa nell'inesatta considerazione del periodo in cui intercorrono i rapporti tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e l'imputato, quando considera la fattura n. 7857/2013, per interessi del 2013, come episodio conclusivo dei rapporti tra le parti. A tal riguardo, non ha considerato che tale fattura per interessi era conseguente a una dilazione dei pagamenti accordata a fronte del rilascio di ulteriori titoli postdatati, che avrebbero fatto maturare gli interessi per il periodo successivo all'ultimo incasso. Se fosse stata considerata tale circostanza, il tasso di interesse sarebbe stato pari al 6,46%, risultando, quindi, anche per l'anno 2013 rispettoso dei tassi soglia previsti dalla legge. La motivazione a riguardo appare assolutamente illogica, non tenendo conto della dilazione di pagamento conclamata dalla ricezione dei quattro assegni postdatati per l'importo di 100mila euro e che, su tale importo, sono stati calcolati gli interessi maturandi sino al 30.09.2014, data in cui sarebbe stato incassato l'ultimo assegno. 2.2. Con il secondo motivo, inosservanza dell'art. 648 cod. proc. pen. per violazione del giudicato formatosi in seguito alla irrevocabilità della sentenza penale di assoluzione dal reato di usura contestato al capo A). Non potendosi, per l'intervenuta assoluzione definitiva, ritenere ingiusta la pretesa restituzione delle somme concesse in prestito a [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stata avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] con le minacce raccontate dalla parte offesa, il perseguimento di una pretesa 3azionabile in giudizio consente di qualificare il fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen., con conseguente declaratoria di prescrizione del reato. In ogni caso, analoga conclusione si imporrebbe accogliendo il precedente motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La vicenda processuale. - Con sentenza del 4 aprile 2017 il GUP ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A) e B) e al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. - Con sentenza del 5 maggio 2021, la Corte di appello ha assolto l'imputato dal capo A perché il fatto non sussiste e, ritenuta la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione aggravata, diversamente ricostruita la condotta a lui ascritta, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen, ha rideterminato la pena inflitta. - A seguito di ricorso proposto dall'imputato e dalla parte civile, la Corte di cassazione, accogliendo entrambi i ricorsi, ha annullato la sentenza impugnata relativamente agli effetti civili, quanto al reato di cui al capo A, e agli effetti penali, quanto al reato di cui al capo B. In particolare, per quanto in questa sede di interesse, quanto al ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA], la rescindente ha affermato che: « la sentenza impugnata[...] non tiene conto della consulenza di parte, mai menzionata a corredo dell'esame delle dichiarazioni della persona offesa ed a precisazione di esse quanto alla sussistenza di interessi usurari e neanche delle conclusioni cui era arrivato il consulente del Pubblico ministero, segnatamente con riguardo al rapporto di sproporzione esistente tra le annotazioni contabili effettuate dall'imputato relative ai suoi crediti verso la parte civile ed i titoli corrisposti da quest'ultima nel periodo di riferimento, che costituisce il fulcro della decisione di condanna intervenuta in primo grado (cfr. pg . 9 della sentenza del GUP). [...] Più in generale, l'argomentazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine all'utilizzo del denaro contante da parte della vittima non solo per pagare i debiti verso l'imputato ma anche per esigenze personali, è passata, inevitabilmente, attraverso un giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non ancorato a nessun dato processuale e smentito dalla stessa riconosciuta attendibilità assegnata dalla Corte di appello alla persona offesa a proposito della descrizione delle vicende inerenti alla estorsione, in quanto anche corroborata da dichiarazioni testimoniali anch'esse non analizzate dalla Corte a proposito della 4loro possibile refluenza sul reato di usura. Dunque, vi è stata una valutazione di attendibilità frazionata delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa che, consentita in astratto, avrebbe dovuto essere meglio illustrata per non cadere nel vizio di contraddittorietà della motivazione dedotto dalla ricorrente, cui si unisce l'impossibilità di conferire all'accertamento di merito di secondo grado una capacità persuasiva adeguata a ritenere razionalmente superate le diverse conclusioni della sentenza di primo grado». Quanto al ricorso dell'imputato, ha censurato la illegittima alterazione della contestazione in punto di fatto, annullando anche la condanna dell'imputato per il reato di cui al capo B, rinviando al giudice di appello per nuovo esame della sua posizione. - Il giudizio di rinvio ha dato l'esito sopra indicato, oggi impugnato dall'imputato. 3. Il primo motivo è inammissibile. 3.1. La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità ai fini civili dell'imputato in relazione al reato di usura, sulla base delle dichiarazioni della parte offesa e del riscontro offerto dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], oltre che della consulenza del Pubblico ministero. Alla deduzione dell'appellante, relativa all'entità dei conferimenti in contanti desunta dai prelievi effettuati dai conti correnti della società della parte civile, la sentenza ha risposto assumendo che non vi era motivo per ritenere inattendibili le dichiarazioni della parte offesa inattendibili sul punto (v. pg. 12), avendo questi affermato che l'imputato pretendeva che gli interessi fossero pagati in contanti, circostanza confermata anche dalla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la documentazione esaminata dal consulente ha fornito riscontro al sistema descritto dalla persona offesa delle dilazioni di pagamento mediante rilascio di assegni postdatati, privi di provvista, circostanza nota al [OSCURATO:PERSONA], il quale sebbene fosse consapevole della inaffidabilità del [OSCURATO:PERSONA], continuava a concedergli credito (v. pg. 13). Quanto alle censure alla consulenza del Pubblico ministero, la sentenza ha ricollegato i prelevamenti nel periodo anteriore a giugno 2012 - periodo in cui sono iniziati i rapporti commerciali con la società della p.o. - al pregresso debito di 60mila euro gravante sulla società del figlio della p.o.: il consulente ha rinvenuto assegni circolari per complessivi 65.000 euro emessi a favore del [OSCURATO:PERSONA] nel biennio 2012/2013, non inseriti nella scheda contabile della [OSCURATO:SOCIETA], che ha ritenuto destinati al pagamento di tale debito, così come al pagamento degli interessi su tale debito ha ritenuto essere stati destinati i contanti prelevati nel primo semestre 2012 (v. pg. 14). La sentenza, poi, ha rigettato la tesi difensiva dell'imputato, secondo la quale le fatture di interessi emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] si riferivano a dilazioni accordate 5mediante il rilascio di titoli postdatati, trattandosi di fatturazione anticipata di interessi futuri e, quindi, gli interessi fatturati sarebbero quelli maturandi sino al momento del rilascio dei nuovi assegni postdatati. A tal proposito, ha rilevato la scorrettezza del calcolo, in quanto gli interessi di mora in caso di mancato pagamento di una fattura presuppone un ritardo già esistente, non presunto, quindi non potrebbe essere emessa in riferimento a un ritardo futuro (v. pg. 14). Quanto alla usura presunta per l'anno 2013, la sentenza la giustifica in base al macroscopico superamento del tasso soglia, che consente di ritenere valide le conclusioni del consulente anche qualora si dovesse ritenere che le somme prelevate in contanti non siano state tutte e sempre, ma certo in misura significativa, destinate al pagamento degli interessi; quanto alla usura in concreto contestata in riferimento all'anno 2012, la si è ravvisata tenuto conto delle condizioni di difficoltà economica del [OSCURATO:PERSONA], ben note al [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della persistente indisponibilità di provvista per il pagamento degli assegni, conclamata dal proteso elevato a giugno 2012, potendosi affermare che a fronte delle dilazioni di pagamento nell'anno 2012 il [OSCURATO:PERSONA] applicava interessi usurari, perché ben superiori a quelli medi, anzi al limite del tasso soglia, ottenuti approfittando delle condizioni di difficoltà economica del [OSCURATO:PERSONA] ( v. pg. 15). 3.2. Ritienequesta Corte che il motivo proposto è sostanzialmente reiterativo delle doglianze in appello e non tiene conto del dictum rescindente determinato dall'accoglimento del ricorso della parte civile, incentrato sulla mancata considerazione - da parte della precedente decisione assolutoria - della consulenza di parte e della consulenza del Pubblico Ministero nonchè della sua discrasia in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa, di cui non risultavano elementi di smentita. A tale dictum la sentenza impugnata ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici, confermando - attraverso un percorso analitico non attaccato dal ricorso - la piena attendibilità del racconto della persona offesa (v. pg. 7 e ss. della sentenza impugnata), in uno all'analisi condotta - sulla base di tali dichiarazioni e della documentazione in atti, dal consulente tecnico del Pubblico Ministero ( v. pg. 9 e ss., ibidem). La sentenza ha ritenuto di escludere valenza e fondamento alla censura difensiva, oggi riproposta, circa la mancata considerazione della necessità che non tutte le somme prelevate potessero essere destinate ai pagamenti del debito nei confronti del ricorrente, dovendo essere considerate le necessità familiari della stessa parte offesa, censura il cui accoglimento aveva determinato il precedente esito assolutorio. A tal riguardo, in conformità al dictum rescindente, ha escluso la fondatezza dell'approccio difensivo, proprio sulla base dell'attendibile ricostruzione offerta dalla parte offesa (v. pg. 12, ibidem), rispetto alla quale il ricorso risulta silente, tenuto anche conto del riscontro alle dichiarazioni della 6stessa parte offesa proveniente dalle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA]; come pure, delle ragioni della riconduzione dei prelievi anteriori al giugno 2012 al pregresso debito del figlio della stessa parte offesa. 4. Il secondo motivo è inammissibile perché generico, avendo ad oggetto questione - riguardante la liceità delle somme pretese dall'imputato - che, da un lato, esula dal devoluto rescindente, che ha rimesso al Giudice del rinvio la nuova valutazione della responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui al capo B), per ragioni che esulano dal tema dell'accertamento del tasso usuraio - rispetto al quale - invece - la rescindente aveva accolto le censure della parte civile alla pronuncia assolutoria; dall'altra, la questione è generica rispetto all'accertamento della natura usuraria delle somme pretese effettuato in relazione alla responsabilità civile, non essendo il reato di usura, di per sé, presupposto della fattispecie estorsiva avente ad oggetto il conseguimento degli interessi usurari. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorrente, inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che si stima equo determinare come in dispositivo. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] o Dort.s Cirimele 7