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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 49183/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha riformato - limitatamente alla durata delle pene accessorie - la sentenza di primo grado che l'aveva ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta documentale, distrattiva e preferenziale nonché di bancarotta semplice; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, risulta del tutto generico, non essendo scandito da una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che la censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, peraltro, è meramente reiterativa di analoghe doglianze già sollevate in appello, alle quali la Corte territoriale aveva risposto con motivazione adeguata e priva di vizi logici (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza), con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo il ricorso così carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha riformato - limitatamente alla durata delle pene accessorie - la sentenza di primo grado che l'aveva ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta documentale, distrattiva e preferenziale nonché di bancarotta semplice; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, risulta del tutto generico, non essendo scandito da una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che la censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, peraltro, è meramente reiterativa di analoghe doglianze già sollevate in appello, alle quali la Corte territoriale aveva risposto con motivazione adeguata e priva di vizi logici (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza), con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo il ricorso così carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49183/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris