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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 20698/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25624/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 108, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], ORRU' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3014/2019 pubblicata il 18/07/2019RGN. 822/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] e altri lavoratori adivano il giudice del lavoro chiedendo accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con [OSCURATO:SOCIETA]., rapporto che asserivano proseguito senza soluzione di continuità ed alle stesse condizioni, economiche e normative, di quell o instaurato con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. precedente datore di lavoro;

2. il giudice di primo grado respingeva la domanda per intervenuta decadenza e per infondatezza della pretesa ad un diritto di preferenza nelle successive assunzioni di Consips.p.a., ex art. 4, comma 6, l. n. 428/1990;

3. laCorte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado,ha accertato la giuridica prosecuzione del rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori con [OSCURATO:SOCIETA]. alle medesime condizioni economiche e normative ad essi attribuite dalla società cedente ( [OSCURATO:PERSONA] s.r.l ) a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA];

3.1. il giudice di appello, esclusa in relazione alla fattispecie in oggetto l’applicabilità del regime decadenziale di cui all’art. 32, comma 4 , lett. c), l n. 183 /2010, ha accertato l’avvenuto trasferimento di azienda dalla datrice di lavoro dei originari ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,- società in house totalmente partecipata dal Consiglio Nazionale dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Esperti contabili- a [OSCURATO:SOCIETA]., società anch’essa a totale capitale pubblico; ha in particolare ritenuto che nello specifico si fosse verificata un’operazione che aveva comportato il mutamento della titolarità di un’attività economica consistente nella tenuta e nella gestione del registro dei revisori legali rimasta immutata nella propria identità;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di sette motivi; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; le parti controricorrenti hanno ciascunadepositato memoria; Considerato che

1. con il primo ed il secondo motivo di ricorso, illustrati congiuntamente, parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010 e/o omessa pronunzia sulla specifica eccezione di decadenza ex art. 32, comma 4 lett. d) l. n. 183/2010formulata da essa di [OSCURATO:SOCIETA].; censura la sentenza impugnata per avere escluso la decadenza dall’azione ai sensi dell’art. 32 comma 4 lett. c) l. cit. e omesso di pronunziare sulla specifica eccezione formulata da [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell’art. 32 comma 4 lett. d) e c) l. cit.;

2. con il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, illustrati congiuntamente, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ. e omesso esame su fatto decisivo e controverso, censurando la sentenza impugnata per avere affermato la identità dell’attività economica asseritamente trasferita, l’autonomia funzionale del “ramo ceduto” e per la mancata ammissione della prova orale in ordine agli elementi costitutivi del trasferimento di azienda necessario a configurare una vicenda traslativa rilevante ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.;

3. con il sesto ed il settimo motivo di ricor so, illustrati congiuntamente, deduce omesso esame di un fatto decisivo, che assume pacifico e incontestato, rappresentato dalla circostanza dell’essere gli originari ricorrenti medio tempore rimasti comunque alle dipendenze della cedente, come del resto legittimo anche nell’ambito di un trasferimento riconducibile all’art. 2112 cod. civ.; rappresenta a tal fine che i lavoratori avevano agito a distanza di sei anni e si duole, inoltre, della omessa pronunzia sulla domanda subordinata formulata con l’appelloincidentale;

4. il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere respinti;

4.1. premesso che alla stregua della medesima esposizione della vicenda processuale contenuta nel ricorso per cassazione (v. in particolare pagg. 22 e sg.) deve escludersi la denunziata omessa pronunzia sulla eccezione di decadenza ai sensi dell’art. 32, comma 4 lett. d) l. n. 183/2019, da ritenersi implicitamente respinta per avere la Corte di appello pronunziato nel merito della pretesa azionata dai lavoratori, la sentenza risulta sul punto conforme a diritto; la condivisibile giurisprudenza di questa Corte , che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ha, infatti, ripetutamente affermato che i n tema ditrasferimento di azienda, l'azione del lavo ratore per accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario non è soggetta al termine didecadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), della l. n. 183 del 2010, che riguarda i soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità ( Cass n. 13648 / 2019 , Cass. n. 13179 / 2017 , Cass. n. 9469/2019, Cass n. 9750/2019), né può trovare applicazione la lett. d) della stessa disposizione, trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 cod. civ.,già contemplata dalla lettera precedente (v. tra le altre, Cass. n. 12320/2023, Cass. n. 41463/2021, Cass. n. 28750/2019, in motivazione sub p.ti da 15 a 26);

5. il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono inammissibili;

5.1. la sentenza impugnata ha affermato che dalla documentazione in atti risultavache il trasferimento a [OSCURATO:SOCIETA]. aveva avuto ad oggetto non solo i dati ma il coacervo di tutti gli strumenti necessari per svolgere la intera attività di gestione del Registro; ha indicato le risorse ed i locali a tal fine destinati e precisato che si era stato un vero e proprio passaggio di consegne (sentenza, pag. 6 ) tra l’originaria datrice di lavoro e [OSCURATO:SOCIETA];

5.2. ciò posto, le censure articolate con i motivi in esame sono inidonee ad inficiare l’accertamento del giudice di merito circa la esistenza di una vicenda traslativa rilevante ai sensi dell’art. 2112 cod.civ.; 5.3, in primo luogo, la deduzione di violazione di norma di diritto non è articolata in conformità dell’insegnamento di questa Corte secondo il quale il vizio di violazione di legge va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nr. 287 del 2016; Cass. nr. 635 del 2015; Cass. nr. 25419 del 2014; Cass. nr. 16038 del 2013; Cass.nr. 3010 del 2012); tali deduzioni risultano del tutto carenti nel caso di specie;

5.4. in secondo luogo, la decisione non contiene alcuna affermazione in contrasto con le indicazioni del giudice di legittimità secondo il quale,ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 cod. civ. , anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione (v. tra le altre, Cass. n. 22249/2021, Cass. n. 20240/2020, Cass. n. 30667/2019, Cass. n. 11247/2016, Cass. n. 19141/2015);

5.5. parimenti inammissibili si rivelano le ulteriori censure in tema di verifica dei presupposti fattuali che consentono l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c od. civ.; occorre premettere che tale verifica implica una valutazione di merito che, ove espressa - come avvenuto nel caso di specie - con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v.,tra le altre, Cass. n. 20422/2012, Cass. n. 5117/2012, Cass. n. 1821/2013, Cass. n. 2151/2013, Cass. n. 24262/ 2013, Cass. n. 10925/ 2014, Cass. n. 27238/ 2014; Cass. n. 22688/ 2014, Cass. n. 25382/ 2017, Cass. n. 2315/ 2020 e Cass. n. 6649/ 2020, Cass. n. 22249/2021 cit.).

Ciò inevitabilmente, considerato che l'accertamento in concreto dell'insieme degli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipica del trasferimento di ramo d'azienda, delineata in astratto dal comma 5 dell'art. 2112 cod. civ., comporta prima una individuazione ed una selezione di circostanze concrete e, poi, il loro prudente apprezzamento, traducendosi in attività di competenza del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità.

In particolare non può negarsi che la valutazione, nella concretezza della vicenda storica, dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto e della sua preesistenza è di certo una quaestio facti che opera, come tale, sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, per l'accertamento della ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo dell'art. 2112 cod. civ.

Come già ritenuto da questa Corte "spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità - in termini positivi o negativ i - all'ipotesi normativa" (testualmente in motivazione Cass. n. 15661 del 2001, e giurisprudenza ivi citata, e anche Cass. n. 18247/2009 e Cass. n. 7838/20059);

5.6. ciò posto la denunzia di omesso esame formulata dall’odierna ricorrente risulta già in astratto inidonea ad inficiare l’accertamento fattuale alla base del decisum, atteso che essa non è declinata rispetto ad un “fatto” nel senso di fatto storico – fenomenico, come prescritto ( ex plurimis, Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014), ma investe un aspetto tipicamente valutativo del ragionamento decisorio posto che il giudizio sull’autonomia funzionale e sulla preesistenza del ramo ceduto costituiscono il frutto dell’apprezzamento delle complessive circostanze del caso concreto;

5.7. infine, in relazione alla denunzia concernente la mancata ammissione della prova orale si rileva il difetto di specificità del motivo, scaturente dal fatto che il ricorso contiene un mero rinvio agli atti della fase di merito ( v. ricorso, pag. 43), modalità che non consente di apprezzare sulla base del solo esame del ricorso per cassazione, come prescritto (Cass. n. 4840/ 2006, Cass, n. 16360/ 2004, Cass. Sez.

Un. n. 2602/ 2003, Cass. n. 4743/ 2001), la decisività delle circostanze oggetto della prova nonammessa;

6. il sesto ed il settimo motivo di ricorso sono inammissibili;

6.1. secondo il giudice di legittimità, la deduzione del vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c od. proc. civ. , postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di unadomanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonomaricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072/2021, Cass. n. 15367/2014);

6.2. il motivo in esame non rispetta tali indicazioni in quanto alla stregua delle difese spiegate dalla parte ricorrente non è dato individuare alcuna domanda, autonoma rispetto a quella sulla quale si è pronunziata la Corte di merito, avente ad oggetto l’accertamento di un trasferimento di azienda tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA].; in relazione poi alla circostanza relativa all’essere gli originari ricorrenti rimasti alle dipendenze della cedente per circa sei anni, si rileva la inammissibilità della deduzione a riguardo sia perché parte ricorrente non chiarisce in termini coerenti con il principio di specificità se ed in che modo tale circostanza doveva ritenersi incontestata, sia perché la stessa è priva di decisività al fine di escludere nei confronti dei lavoratori rimasti a lavorare per la cedente l’effetto traslativo automaticamente connesso alla configurabilità di un trasferimento di ramo di azienda ai sensi dell’art.2112 cod. civ. ;

7. al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

8. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previstoper il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d.

P.R. n. 115/2002 ( Cass. Sez.

Un. n. 23535 del 2019); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, nei confronti del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , ed in € 7.500,00 per compensi professionali nei confronti dell’altra parte controricorrente ( [OSCURATO:PERSONA] e altri), oltre € 200,00 per esborsi espese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.Spese tutte da distrarsi in favore dei rispettivi procuratori anticipatari.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25624/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 108, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], ORRU' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3014/2019 pubblicata il 18/07/2019RGN. 822/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] e altri lavoratori adivano il giudice del lavoro chiedendo accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con [OSCURATO:SOCIETA]., rapporto che asserivano proseguito senza soluzione di continuità ed alle stesse condizioni, economiche e normative, di quell o instaurato con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. precedente datore di lavoro; 2. il giudice di primo grado respingeva la domanda per intervenuta decadenza e per infondatezza della pretesa ad un diritto di preferenza nelle successive assunzioni di Consips.p.a., ex art. 4, comma 6, l. n. 428/1990; 3. laCorte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado,ha accertato la giuridica prosecuzione del rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori con [OSCURATO:SOCIETA]. alle medesime condizioni economiche e normative ad essi attribuite dalla società cedente ( [OSCURATO:PERSONA] s.r.l ) a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3.1. il giudice di appello, esclusa in relazione alla fattispecie in oggetto l’applicabilità del regime decadenziale di cui all’art. 32, comma 4 , lett. c), l n. 183 /2010, ha accertato l’avvenuto trasferimento di azienda dalla datrice di lavoro dei originari ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,- società in house totalmente partecipata dal Consiglio Nazionale dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Esperti contabili- a [OSCURATO:SOCIETA]., società anch’essa a totale capitale pubblico; ha in particolare ritenuto che nello specifico si fosse verificata un’operazione che aveva comportato il mutamento della titolarità di un’attività economica consistente nella tenuta e nella gestione del registro dei revisori legali rimasta immutata nella propria identità; 4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di sette motivi; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; le parti controricorrenti hanno ciascunadepositato memoria; Considerato che 1. con il primo ed il secondo motivo di ricorso, illustrati congiuntamente, parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010 e/o omessa pronunzia sulla specifica eccezione di decadenza ex art. 32, comma 4 lett. d) l. n. 183/2010formulata da essa di [OSCURATO:SOCIETA].; censura la sentenza impugnata per avere escluso la decadenza dall’azione ai sensi dell’art. 32 comma 4 lett. c) l. cit. e omesso di pronunziare sulla specifica eccezione formulata da [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell’art. 32 comma 4 lett. d) e c) l. cit.; 2. con il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, illustrati congiuntamente, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ. e omesso esame su fatto decisivo e controverso, censurando la sentenza impugnata per avere affermato la identità dell’attività economica asseritamente trasferita, l’autonomia funzionale del “ramo ceduto” e per la mancata ammissione della prova orale in ordine agli elementi costitutivi del trasferimento di azienda necessario a configurare una vicenda traslativa rilevante ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.; 3. con il sesto ed il settimo motivo di ricor so, illustrati congiuntamente, deduce omesso esame di un fatto decisivo, che assume pacifico e incontestato, rappresentato dalla circostanza dell’essere gli originari ricorrenti medio tempore rimasti comunque alle dipendenze della cedente, come del resto legittimo anche nell’ambito di un trasferimento riconducibile all’art. 2112 cod. civ.; rappresenta a tal fine che i lavoratori avevano agito a distanza di sei anni e si duole, inoltre, della omessa pronunzia sulla domanda subordinata formulata con l’appelloincidentale; 4. il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere respinti; 4.1. premesso che alla stregua della medesima esposizione della vicenda processuale contenuta nel ricorso per cassazione (v. in particolare pagg. 22 e sg.) deve escludersi la denunziata omessa pronunzia sulla eccezione di decadenza ai sensi dell’art. 32, comma 4 lett. d) l. n. 183/2019, da ritenersi implicitamente respinta per avere la Corte di appello pronunziato nel merito della pretesa azionata dai lavoratori, la sentenza risulta sul punto conforme a diritto; la condivisibile giurisprudenza di questa Corte , che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ha, infatti, ripetutamente affermato che i n tema ditrasferimento di azienda, l'azione del lavo ratore per accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario non è soggetta al termine didecadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), della l. n. 183 del 2010, che riguarda i soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità ( Cass n. 13648 / 2019 , Cass. n. 13179 / 2017 , Cass. n. 9469/2019, Cass n. 9750/2019), né può trovare applicazione la lett. d) della stessa disposizione, trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 cod. civ.,già contemplata dalla lettera precedente (v. tra le altre, Cass. n. 12320/2023, Cass. n. 41463/2021, Cass. n. 28750/2019, in motivazione sub p.ti da 15 a 26); 5. il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono inammissibili; 5.1. la sentenza impugnata ha affermato che dalla documentazione in atti risultavache il trasferimento a [OSCURATO:SOCIETA]. aveva avuto ad oggetto non solo i dati ma il coacervo di tutti gli strumenti necessari per svolgere la intera attività di gestione del Registro; ha indicato le risorse ed i locali a tal fine destinati e precisato che si era stato un vero e proprio passaggio di consegne (sentenza, pag. 6 ) tra l’originaria datrice di lavoro e [OSCURATO:SOCIETA]; 5.2. ciò posto, le censure articolate con i motivi in esame sono inidonee ad inficiare l’accertamento del giudice di merito circa la esistenza di una vicenda traslativa rilevante ai sensi dell’art. 2112 cod.civ.; 5.3, in primo luogo, la deduzione di violazione di norma di diritto non è articolata in conformità dell’insegnamento di questa Corte secondo il quale il vizio di violazione di legge va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nr. 287 del 2016; Cass. nr. 635 del 2015; Cass. nr. 25419 del 2014; Cass. nr. 16038 del 2013; Cass.nr. 3010 del 2012); tali deduzioni risultano del tutto carenti nel caso di specie; 5.4. in secondo luogo, la decisione non contiene alcuna affermazione in contrasto con le indicazioni del giudice di legittimità secondo il quale,ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 cod. civ. , anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione (v. tra le altre, Cass. n. 22249/2021, Cass. n. 20240/2020, Cass. n. 30667/2019, Cass. n. 11247/2016, Cass. n. 19141/2015); 5.5. parimenti inammissibili si rivelano le ulteriori censure in tema di verifica dei presupposti fattuali che consentono l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c od. civ.; occorre premettere che tale verifica implica una valutazione di merito che, ove espressa - come avvenuto nel caso di specie - con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v.,tra le altre, Cass. n. 20422/2012, Cass. n. 5117/2012, Cass. n. 1821/2013, Cass. n. 2151/2013, Cass. n. 24262/ 2013, Cass. n. 10925/ 2014, Cass. n. 27238/ 2014; Cass. n. 22688/ 2014, Cass. n. 25382/ 2017, Cass. n. 2315/ 2020 e Cass. n. 6649/ 2020, Cass. n. 22249/2021 cit.). Ciò inevitabilmente, considerato che l'accertamento in concreto dell'insieme degli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipica del trasferimento di ramo d'azienda, delineata in astratto dal comma 5 dell'art. 2112 cod. civ., comporta prima una individuazione ed una selezione di circostanze concrete e, poi, il loro prudente apprezzamento, traducendosi in attività di competenza del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità. In particolare non può negarsi che la valutazione, nella concretezza della vicenda storica, dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto e della sua preesistenza è di certo una quaestio facti che opera, come tale, sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, per l'accertamento della ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo dell'art. 2112 cod. civ. Come già ritenuto da questa Corte "spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità - in termini positivi o negativ i - all'ipotesi normativa" (testualmente in motivazione Cass. n. 15661 del 2001, e giurisprudenza ivi citata, e anche Cass. n. 18247/2009 e Cass. n. 7838/20059); 5.6. ciò posto la denunzia di omesso esame formulata dall’odierna ricorrente risulta già in astratto inidonea ad inficiare l’accertamento fattuale alla base del decisum, atteso che essa non è declinata rispetto ad un “fatto” nel senso di fatto storico – fenomenico, come prescritto ( ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), ma investe un aspetto tipicamente valutativo del ragionamento decisorio posto che il giudizio sull’autonomia funzionale e sulla preesistenza del ramo ceduto costituiscono il frutto dell’apprezzamento delle complessive circostanze del caso concreto; 5.7. infine, in relazione alla denunzia concernente la mancata ammissione della prova orale si rileva il difetto di specificità del motivo, scaturente dal fatto che il ricorso contiene un mero rinvio agli atti della fase di merito ( v. ricorso, pag. 43), modalità che non consente di apprezzare sulla base del solo esame del ricorso per cassazione, come prescritto (Cass. n. 4840/ 2006, Cass, n. 16360/ 2004, Cass. Sez. Un. n. 2602/ 2003, Cass. n. 4743/ 2001), la decisività delle circostanze oggetto della prova nonammessa; 6. il sesto ed il settimo motivo di ricorso sono inammissibili; 6.1. secondo il giudice di legittimità, la deduzione del vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c od. proc. civ. , postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di unadomanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonomaricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072/2021, Cass. n. 15367/2014); 6.2. il motivo in esame non rispetta tali indicazioni in quanto alla stregua delle difese spiegate dalla parte ricorrente non è dato individuare alcuna domanda, autonoma rispetto a quella sulla quale si è pronunziata la Corte di merito, avente ad oggetto l’accertamento di un trasferimento di azienda tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA].; in relazione poi alla circostanza relativa all’essere gli originari ricorrenti rimasti alle dipendenze della cedente per circa sei anni, si rileva la inammissibilità della deduzione a riguardo sia perché parte ricorrente non chiarisce in termini coerenti con il principio di specificità se ed in che modo tale circostanza doveva ritenersi incontestata, sia perché la stessa è priva di decisività al fine di escludere nei confronti dei lavoratori rimasti a lavorare per la cedente l’effetto traslativo automaticamente connesso alla configurabilità di un trasferimento di ramo di azienda ai sensi dell’art.2112 cod. civ. ; 7. al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza; 8. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previstoper il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 ( Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, nei confronti del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , ed in € 7.500,00 per compensi professionali nei confronti dell’altra parte controricorrente ( [OSCURATO:PERSONA] e altri), oltre € 200,00 per esborsi espese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.Spese tutte da distrarsi in favore dei rispettivi procuratori anticipatari. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da pa