CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 novembre 2024
Cassazione n. 00204/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14544/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via ARCHIMEDE, n. 161, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica in atti -controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di PERUGIA n. 154/2021depositata il 19/03/2021. R.g. n. 14544 del 2021; Ad. 8/11/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 8/11/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ottenne dal Tribunale di Perugia un decreto ingiuntivo per euro 65.430,15 nei confronti della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e dei due fideiussori Almero e [OSCURATO:PERSONA]. Il solo [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al monitorio e il Tribunale di Perugia, nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA], espletata istruttoria documentale e consulenza tecnico contabile di ufficio, con sentenza n. 228 del 15/02/2018, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 8.309,97 oltre interessi. La sentenza venne impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria pro soluto in blocco dei crediti deteriorati della [OSCURATO:SOCIETA]limitatamente alla detta statuizione di condanna in favore di [OSCURATO:PERSONA] d’appello di Perugia, nel ricostituito contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 154 del 19/03/2021 ha accolto l’impugnazione e quindi ha espunto dalla sentenza di primo grado, mantenuta ferma nel resto, la condanna in favore di [OSCURATO:PERSONA] e l’ha condannato al pagamento delle spese del grado. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Risponde con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] non ha presentato conclusioni. Il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di legge di sessanta giorni. R.g. n. 14544 del 2021; Ad. 8/11/2024; estensore: C. Valle [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i seguenti motivi di ricor so. I) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art.115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. nella parte in cui la Corte di Appello di Perugia ha ritenuto l’appellante [OSCURATO:SOCIETA]. legittimata all’impugnazione a seguito del ritenuto intervenuto riconoscimento da parte della difesa di [OSCURATO:PERSONA] dell’acquisto da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. del credito contenzioso di [OSCURATO:SOCIETA]. II) violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., degli artt.1260 e 1406 c.c. nonché degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 130 del 30/04/1999 e del REG. UE n. 2017/2402 in relazione all’art. 360, comma primo,n. 3 c.p.c. nella parte in cui la Corte di Appello di Perugia, sotto il profilo della titolarità del diritto ad impugnare in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., ha ritenuto la questione superata dal fatto che la cessione sia avvenuta pro solutocon il conseguente trasferimento del rischio in capo al cessionario. III) violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo,n. 4 c.p.c., nella parte della sentenza in cui la Corte di Appello di Perugia ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] in primo grado non ha formulato una domanda di restituzione di indebito e che simile pretesa non può essere vantata dall’appellato non avendo egli fornito la prova di avere eseguito versamenti in forza del rapporto di fideiussione. Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 24798 del 05/11/2020 Rv. 659464 - 01) l a parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo R.g. n. 14544 del 2021; Ad. 8/11/2024; estensore: C. Valle che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Nel caso di specie la Corte territoriale ha coerentemente e ampiamente argomentato sulle ragioni per le quali doveva ritenersi che [OSCURATO:PERSONA] non avesse adeguatamente contestato la legittimazione ad agire di [OSCURATO:SOCIETA]., posto che non era stata formulata alcuna specifica contestazione in ordine all’inclusione del debito (o credito, a seconda delle prospettazioni) di oltre ottomila euro, asseritamente esistente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di quelli ricadenti nel perimetro della cessione. Peraltro non è contestato che l’accertamento del giudice di primo grado concerneva detto credito e che tutti i crediti di [OSCURATO:SOCIETA] per il periodo dal 1975 al 2016, qualificati come deteriorati, erano stati ceduti alla [OSCURATO:SOCIETA]. nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione e l’accertamento sul punto è, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4277 del 10/02/2023 Rv. 666807 - 02) , demandato al giudice di merito. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto esso non coglie il nucleo fondamentale della decisione impugnata, relativo, da un lato, alla ritenuta cessione, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. del credito deteriorato e dall’altro, dell’insussistenza di un pagamento indebito, legittimante l’esperita azione di ripetizione, come affermato dalla sentenza della Corte territoriale. Invero, e quindi passando al terzo motivo di impugnazione, la Corte d’appello ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva affermato, in corso di causa, e quindi in primo grado, di avere effettuato un pagamento, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e in qualità di fideiussore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l e, invero, l’effettuazione di un pagamento, e che esso si connotasse per essere indebito, non risulta in alcun modo affermato e l’unica difesa sul punto addotta da [OSCURATO:PERSONA] risulta essere quella R.g. n. 14544 del 2021; Ad. 8/11/2024; estensore: C. Valle dell’emersione del detto suo credito, conseguente a un pagamento indebito, dalla consulenza tecnica di ufficio, i cui esiti, tuttavia, sono stati contestati, come risulta da quanto riportato in controricorso, dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e non sono stati in alcun modo resi definitivi, atteso che la sentenza di primo grado è stata impugnata, legittimamente, come detto, e il titolo della ripetizione, ossia l’asserito indebito pagamento, è stato mantenuto controverso dall’impugnazione ed è, all’esito dello scrutinio giudiziale, indimostrato Per completezza espositiva deve, peraltro, ribadirsi che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 13735 del 02/05/2022 Rv. 664640 – 01 , che richiama Cass . n . 21843 del 2019 Rv. 655567 – 01 , citata dalla stessa difesa del Pagnotta ) i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso, con la conseguenza che la [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva essere destinataria dell’azione di ripetizione dell’asserito indebito. Il ricorso, in conclusione, è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Deve, infine, attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o R.g. n. 14544 del 2021; Ad. 8/11/2024; estensore: C. Valle improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1 . 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così de