CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 1972
Cassazione n. 20576/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/07/1972 avverso la sentenza emessa il 10/02/2023 dal Tribunale di Marsala visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10/02/2023, il Tribunale di Marsala ha condannato INGOGLIA Mario alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006, a lui ascritto con riferimento all'esercizio abusivo di un'attività di autolavaggio. L'atto di appello proposto nell'interesse dell'INGOGLIA, qualificato come ricorso per cassazione dalla Corte palermitana (ord. 29/09/2023) è stato trasmesso a questa Suprema Corte per le valutazioni in ordine all'ammissibilità dell'impugnazione, nella quale si sollecitava l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena ai minimi edittali. 3. Con atto ritualmente trasmesso, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'impugnazione proposta appare invero connotata da rilievi esclusivamente di merito, volti a sollecitare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, non illogicamente valutate dal Tribunale nel senso della piena configurabilità del reato contestato, alla luce dell'attrezzatura a disposizione dell'INGOGLIA, del concreto esercizio dell'attività di autolavaggio all'arrivo degli operanti, nonché delle modalità concrete dello scarico, effettuato avvalendosi di tubatura in parte interrata. Altrettanto inammissibili sono gli ulteriori rilievi, anch'essi di merito e comunque privi di qualsiasi confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, in ordine all'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., al diniego delle attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] re s