CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20953/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 09/04/2025 della Corte d'appello di BresciaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza resa il 25 ottobre2022 dal Tribunale di Bergamo che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato diomicidio stradale perché, alla guida di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], mentre percorrevanel Comune di Treviglio la via Buonarroti in direzione di via Montegrappa, per colpa,consistita nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (artt.140, 141 e 142 d.lgs 30 aprile 1992, n. 285), per non aver prestato la necessariastrada percorso, perdeva il controllo dell'autoveicolo, determinandone la fuoriuscita dallasede stradale e l'impatto contro il fusto di un albero collocato sul ciglio destro dellacarreggiata, così cagionando la morte del passeggero [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,affidandolo a due motivi con cui deduce:2.1. Erronea applicazione della legge penale in tema di valutazione delle fonti diprova; interruzione del nesso causale per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.Con riguardo alla responsabilità dell'imputato, la Corte territoriale si è limitata ariportare le considerazioni conclusive dei consulenti. Essa avrebbe invece dovutodiversamente valutare alcune circostanze di fatto risultanti incerte, quali la velocità delveicolo e le condizioni atmosferiche esistenti al momento dell'incidente. Nessuno deisoggetti presenti nell'abitacolo, compresa la persona offesa, portava la cintura disicurezza. L'assenza di tale presidio di sicurezza obbligatorio avrebbe interrotto il nessodi causa tra l'incidente e l’evento morte. La condotta del Rei è stata eccezionale edimprevedibile;2.2. Erronea applicazione della legge penale in tema di trattamento sanzionatorioper non avere la Corte di appello motivato adeguatamente sul mancato riconoscimentodella circostanza attenuante di cui all'art 589-bis, comma 7, cod. pen., atteso il concorsodi colpa della persona offesa per non avere indossato la cintura di sicurezza.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso siadichiarato inammissibile.4. Il ricorso è inammissibile.5. Il ricorrente, evocando in larga misura censure in fatto non proponibili inquesta sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute inappello, e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tuttocoerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentataconfutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa SupremaCorte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato sumotivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudicedel gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificitàdel motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa comeindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentatedalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momentoche quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza caderenel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc.pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013,Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n.19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). In ogni caso, i motivi in questione sonomanifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi diprova che non è consentita in questa sede.Con il primo motivo, infatti, l’imputato oppone al logico, congruo e correttoconvincimento della Corte territoriale, argomenti fattuali e di merito che esulano dalperimetro assegnato al giudizio di legittimità. Eccede, invero, dalla competenza dellaCorte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali,trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Intema di sindacato del vizio di motivazione, invero, il compito del giudice di legittimitànon è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di meritoin ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimiabbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una correttainterpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti- e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delleargomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenzadi altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428).I giudici di merito hanno affermato, con un percorso motivazionale logico e coerente,nonché conforme al diritto e quindi immune da censure rilevabili in questa sede, lasussistenza della condotta colposa addebitata all’imputato, rilevando come lacircostanza che il Rey non indossasse la cintura di sicurezza, non solo non fosse in alcunmodo dimostrata, ma non avrebbe fatto venir meno la responsabilità dell'imputato qualeconducente del mezzo richiamando correttamente il principio giurisprudenzialeaffermato da questa Corte secondo cui “Il conducente di un veicolo è tenuto, in basealle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi lacintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o adomettere l'intrapresa della marcia e ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione acarico di chi deve fare uso della detta cintura ( Sez. 4, n. 32877 del 10/11/2020,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 280162: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censurela sentenza di condanna del conducente per il reato di omicidio colposo in danno dellapersona trasportata priva di cintura di sicurezza).Il secondo motivo deve considerarsi assorbito, atteso che parte dalla premessa, deltutto disattesa dai Giudici di merito, di un apporto concorsuale della vittima per ilmancato utilizzo delle cinture di sicurezza.6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamentodele spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 22 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]