CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 22297/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 giugno 2022, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto avverso il decreto con cui, il 4 aprile 2022, il Magistrato di sorveglianza di Pavia ha respinto la richiesta di concessione di permesso premio formulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 da [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena detentiva, la cui espiazione è prevista per il 22 maggio 2027, in relazione, tra l'altro, a reati cc.dd. «ostativi» (di associazione mafiosa e finalizzata al narcotraffico), per i quali gli è stata applicata la pena complessiva di venti anni di reclusione. Ha, in proposito, rilevato, tra l'altro: che [OSCURATO:PERSONA], alla data del 19 febbraio 2022, aveva scontato la pena di c.- el to diciassette anni e cinque mesi di reclusione che, tenendo'aella liberazione anticipata già concessa, va incrementata sino a diciannove anni e dieci giorni di reclusione, sicché, applicando il principio (ribadito da Sez. 1, n. 28141 del 18/06/2021, Festa, Rv. 281672 - 01) per cui, in caso di cumulo comprendente sia reati ostativi sia reati che non lo sono, la detenzione deve essere imputata, prioritariamente ai reati ostativi e quello, previsto dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo il quale, ai fini della quantificazione della pena da espiare, sono computate soltanto la custodia cautelare subita e le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale la sanzione da eseguire deve essere determinata, egli deve ritenersi ancora, e sino al 9 febbraio 2023, sottoposto al regime più restrittivo; che la richiesta di concessione del permesso premio, da vagliarsi in ossequio ai canoni indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253/2019, è infondata, avuto riguardo alla trascorsa militanza associativa di [OSCURATO:PERSONA] ed all'assenza di segnali concretamente dimostrativi della definitiva recisione dei legami con l'organizzazione di appartenenza e del venir meno della pericolosità sociale; che, a tal fine, insufficienti si rivelano gli elementi trattati dal positivo percorso carcerario, caratterizzato dall'adesione al trattamento ma non anche dalla maturata resipiscenza rispetto ad una condotta delittuosa protrattasi per moltissimi anni. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidati a due motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza, da un canto, indebitamente escluso, dal computo della pena espiata, il periodo, pari, nel complesso, a 128 giorni, di riduzione della pena ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, e, dall'altro, erroneamente proceduto alla scissione del cumulo. Con il secondo motivo, lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia disatteso il reclamo senza tener conto delle considerazioni da lui svolte con l'atto di impugnazione e con le note e memorie successivamente depositate. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. L'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». 3. L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico- propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311). 4. Nel caso di condannati, come l'odierno ricorrente, che stiano espiando una pena applicata per reati ostativi «di prima fascia», quale quello di associazione mafiosa, deve, ulteriormente, tenersi conto del quadro normativo successivo all'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019 (da applicarsi ratione temporis, anche perché più favorevole, per il condannato, rispetto al testo dell'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, come novellato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162), incentrato, al di fuori delle ipotesi di collaborazione con la giustizia o di impossibilità o inesigibilità della collaborazione, su una presunzione relativa (essendo venuta meno, per effetto della citata pronunzia del giudice delle leggi, quella assoluta), quindi vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie, di perdurante pericolosità del condannato. In tali casi, l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio è specificamente subordinato alla avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Le verifiche propedeutiche all'accertamento delle indicate condizioni devono, pertanto, estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all'eventuale, esistenza di elementi, concreti e specifici, che siano idonei ad escludere non solo l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, terroristica o eversiva — requisito espressamente previsto dall'art. 4- bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 — ma anche il pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle circostanze del caso. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali — quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio e restando, comunque, indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica.Tanto, in vista dell'esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096). Fermo restando che la valutazione, in concreto, degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (così la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono basarsi, in misura decisiva, sul suo atteggiamento soggettivo. In questa direzione si pone, del resto, la più recente pronunzia della Corte costituzionale che, dichiarando, con la sentenza n. 20 del 2022, l'infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oneri probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perché oggettivamente impossibilitato, ha osservato che l'accoglimento o meno dell'istanza dipende dalla situazione oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza, alla quale l'ordinamento, non irragionevolmente, è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superarla. fl 5. Ciò posto, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Milano si sia scrupolosamente attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati, spiegando, come sopra già indicato, che [OSCURATO:PERSONA] — il quale si è limitato ad osservare di non essere stato coinvolto nei tre procedimenti penali che, a partire dal 2013, hanno interessato l'area che è stata teatro delle su imprese criminose — non ha allegato elementi sintomatici del suo definitivo allontanamento dagli ambienti delinquenziali che hanno costituito fertile humus per la consumazione dei reati ascrittigli, né, in altro modo, comprovato di avere sottoposto a fruttuosa rielaborazione retrospettiva i propri gravissimi trascorsi criminali, onde ineccepibile appare, alla luce dei criteri enunciati dalla Corte costituzionale, l'inammissibilità della richiesta di permesso premio, già sancita dal Magistrato di sorveglianza in considerazione della perdurante pericolosità sociale del condannato. A fronte di una decisione che si palesa frutto della complessiva, equilibrata delibazione delle evidenze disponibili, il ricorrente oppone, con il primo motivo, obiezioni di tangibile genericità. Propone, per un verso, l'inserimento, nel computo della pena espiata, del periodo corrispondente al rimedio restitutorio riconosciutogli ai sensi dell'art. 35- ter legge 26 luglio 1975, n. 354, adempimento che, nondimeno, non escluderebbe (operando l'anticipazione, nella misura di quattro mesi ed otto giorni e, quindi, all'i ottobre 2022, del termine fissato al 9 febbraio 2023) che, al 7 giugno 2022, data di emissione del provvedimento impugnato, egli stava ancora espiando la pena inflittagli per reati ostativi. Contesta, per altro verso, l'applicazione delle regole in materia di scissione del cumulo e di necessaria anteriorità della commissione del reato rispetto alla pena da imputare a titolo di sua espiazione sulla base di obiezioni di lampante inconsistenza, che si risolvono nella pretesa di considerare unitariamente — e, dunque, senza la formazione di cumuli parziali — la pena complessivamente inflittagli. Manifestamente infondata è, del pari, la residua doglianza, che non tiene conto della perfetta tenuta logica del percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza nell'escludere la sussistenza, nel merito, delle condizioni per l'ammissione del condannato al beneficio richiesto e si impernia sul richiamo al contenuto, genericamente evocato, a precedenti atti difensivi che, tuttavia, non vengono allegati né trascritti, sì da rendere il motivo inammissibile per carenza di autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601). 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente