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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 settembre 1974

Cassazione n. 24055/2026

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1996TURCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/09/1974CANNIZZARO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/12/1994avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE D'APPELLO DICALTANISSETTAVisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];uditi:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]’ CUTINI del Foro di Gela, in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] nonché dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]del Foro di Gela in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato aimotivi di ricorso dei colleghi che sostituiva, chiedendone l'accoglimento;l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]’ CUTINI, altresì, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] GIANFRANCOe [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito i motivi dei rispettivi ricorsi e neha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Caltanissetta haconfermato la sentenza del Tribunale di Gela, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] il furto di un motoveicolo e la ricettazione di un furgone e tutti gli altri imputati perla ricettazione del medesimo veicolo commerciale.2.

Gli imputati, con atti distinti, hanno presentato ricorso per cassazione.2.1 [OSCURATO:PERSONA] deduce:- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova dellaresponsabilità per il delitto di furto contestato al capo A di imputazione e per il delittodi ricettazione contestato al capo B;- violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della penasostitutiva della detenzione domiciliare.2.2 [OSCURATO:PERSONA] deduce:-violazione di legge e vizio di motivazione per motivazione apparente e mancatoeffettivo esame delle deduzioni difensive;- violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b ed e, cod. proc.pen., in relazione all'art. 648 cpv. cod. pen.;-violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen.in relazione all'art. 131 bis cod. pen..2 3 [OSCURATO:PERSONA] deduce:- violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta illogicità dellamotivazione sulla responsabilità dell'imputato;- violazione di legge ex art. 606 lett. b cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648cod. pen. e 192 cod. proc. pen. per mancata prova dell'elemento soggettivo del reatodi ricettazione;- vizio di motivazione ex art. 606 lett. e cod. proc. pen. per travisamento dellaprova e omessa valutazione di elementi decisivi;- violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen.per illegittimo rigetto della richiesta di perizia psichiatrica.2.4 [OSCURATO:PERSONA] deduce:- violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen.in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. per travisamento della prova emancato rispetto della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio;-violazione di legge ex art. 606 lett. b cod. proc. pen. in relazione all'art. 648 cod.pen. - mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione;- vizio di motivazione ex art. 606 lett. e cod. proc. pen. - motivazione apparente emancata valutazione delle prove alternative.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili, poiché basati su motivi manifestamente infondati,generici o non consentiti, per le ragioni che si vanno ad illustrare.2.

Trattandosi di ricorsi che vertono su temi sovrapponibili, appare opportuno, pernon appesantire la trattazione, indicare i principi cui il [OSCURATO:PERSONA] si deve attenere nelloscrutinio sulle impugnazioni degli imputati e che più largamente sono stati applicati nelvaglio svolto, sia quanto alle doglianze concernenti il giudizio di colpevolezza che conriferimento a quelle sul trattamento sanzionatorio, onde poterli poi eventualmenterichiamare nei paragrafi successivi e chiarirne, di volta in volta, la specifica incidenzaquanto alle singole posizioni.

Questa premessa è tanto più necessaria in presenza diricorsi – tutti quelli oggi in trattazione – che dipartono dai corretti canoni interpretativinecessari per l’accesso al giudizio di legittimità.

Ciò è innanzi tutto dimostrato dallacircostanza che buona parte delle doglianze è versata in fatto, contravvenendoall'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio pressola Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione deglielementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle delgiudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non lecompete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura"degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in viaesclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimitàla mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazionedelle risultanze processuali; l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo delladecisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato allaCorte di cassazione essere limitato — per espressa volontà del legislatore — ariscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti delladecisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazionidi cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la lororispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi dierrore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nelrispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte,cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione;Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Non vi è spazio, dunque, per l'autonoma adozionedi nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dalricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativarispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015,Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv.235507).

In quest'ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur aseguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dallalegge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento delfatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi dimerito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola ealtri, Rv. 238215).2.1 A dimostrazione del fatto che ci si trovi innanzi al tentativo (consapevole omeno) di conseguire la terza valutazione in fatto, v’è poi la circostanza chepraticamente tutti i ricorsi, in ciascuno dei motivi, menzionino promiscuamente egenericamente la violazione di legge e un indistinto vizio di motivazione (a volte, manon sempre, riferendosi all’art. 606, lett. e, cod. proc. pen., nella sua globalità) senzaalcuna ulteriore specificazione.Tali modalità redazionali non considerano che, secondo l’orientamentoassolutamente consolidato di questa Corte (da ultimo Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma1, lett. e) cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), hal'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — diindicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti siacontraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudicedi legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervoindifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio.

E d’altro canto(ulteriore improprietà redazionale e concettuale riscontrata in più ricorsi e più motivi),la medesima pronunzia delle Sezioni Unite (Filardo, sul punto massimata: Rv. 280027)ha altresì sancito che non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca laviolazione dell'art. 192 cod. proc. pen. anche se in relazione agli artt. 125 e 546,comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione deglielementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connessealla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1,lett. b o c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità,nullità, inammissibilità o decadenza.2.2 Ancora due punti debbono essere affrontati, prima di esaminare i singolimotivi di ciascun ricorso.Il primo è relativo alla ripetitività di molti, se non tutti, i motivi proposti: si tratta,in sostanza, della riproposizione in questa sede delle doglianze avanzate già con l’attodi appello (e, ancor prima, nelle conclusioni di primo grado, come trasposte in atti),alle quali la Corte d’appello, come la sentenza di primo grado, hanno fornito adeguatarisposta.

In tali casi, il ricorso per cassazione è inammissibile poiché fondato su motiviche si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di unacritica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri,Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).Infine, ancora in linea generale, ma con specifico riferimento questa volta agliaspetti sanzionatori, è d’uopo richiamare il principio consolidato in forza del quale ogniaspetto del trattamento sanzionatorio, dall’entità della pena, al riconoscimento diaggravanti ed attenuanti, dall’applicazione della continuazione fino alla particolaretenuità del fatto, ovvero ad ogni aspetto trattamentale o beneficiale, appartiene alprecinto esclusivo del giudice di merito, che vi esercita una discrezionalità nonsindacabile in questa sede, laddove essa sia adeguatamente giustificata in unamotivazione che sia non contraddittoria e priva di manifeste illogicità.3.

Dopo aver delineato la griglia metodologica posta a base dell'analisi dei ricorsipresentati dagli imputati, si osserva quanto segue in relazione a ciascuno di essi.3.1 [OSCURATO:PERSONA] denuncia innanzitutto il vizio di motivazione e la violazione di leggecontestando in particolare il mancato effettivo esame delle deduzioni difensive.La doglianza, in sostanza, si incentra sulla insufficienza degli accertamentipapillari che collocano due impronte dei polpastrelli dell'imputato sul furgone ricettato(una interna ed una esterna) a dimostrare il dolo specifico dell'imputato e laconsapevolezza dell'origine illecita del mezzo (un [OSCURATO:PERSONA]).Questa prospettazione è la ‘classica’ questione di merito non consentita in questasede, richiedendosi la rivalutazione (la terza) del fatto, già effettuata dai giudici dimerito e non esperibile in questa sede.

Qui è sufficiente osservare come la ‘doppiaconforme’ abbia già smentito la tesi difensiva evidenziando (sia in primo grado, conriferimento al [OSCURATO:PERSONA], sia in appello, con riferimento ad altro imputato) che la presenzadelle impronte, unitamente alla fuga degli occupanti del mezzo, con abbandono dellostesso, siano dimostrativi della consapevolezza dell’origine quanto meno sospetta delbene e del dolo quanto meno eventuale nella detenzione ricettatoria dello stesso.Sempre in tema di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], va poi confutata la tesi deltravisamento del fatto da parte della Corte.

La tesi, prospettata a pg. 10, è basatasulla non corretta trascrizione del passaggio motivazionale.

Infatti, non corrisponde alvero che la Corte a pg. 3 della motivazione, come riportata nel ricorso, abbiacircoscritto il rinvenimento delle impronte del [OSCURATO:PERSONA] “all’interno del furgone ricettato”,visto che il passaggio della motivazione, letto correttamente, parla di ‘presenza delletracce digitali nn. 35 e 36 – quelle riferibili a [OSCURATO:PERSONA], n.d.r. – rinvenute all’interno edall’esterno del [OSCURATO:PERSONA]’).

In ogni caso, la tesi difensiva del travisamento non è‘spendibile’ in cassazione a fronte di una ‘doppia conforme’, senza impegnarsi adimostrare la difformità tra gli accertamenti fattuali del secondo giudice rispetto alprimo (ex multis, da ultimo: Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01).Infine, per concludere sul primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], va esclusa lafondatezza della doglianza ‘di costituzionalità’ dell’accertamento della responsabilitàdell’imputato, per aver la Corte preso atto della mancata spiegazione da partedell’imputato della presenza delle sue impronte papillari sul veicolo, atteso ilprecedente di questa stessa Sezione secondo cui la presenza di impronte papillari suun oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce sufficiente prova di colpevolezzanei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicché un'eventualecontraria dimostrazione può provenire solo da quest'ultimo (Sez. 2, n. 9963 del02/02/2022, Cosco, Rv. 282795 – 02), senza che ciò implichi inversione dell’onereprobatorio.3.2 Con il secondo motivo si lamenta la mancata risposta alla doglianza avanzatain appello (all’esordio della parte dedicata al trattamento sanzionatorio – pg. 4 e 5) inrelazione alla riqualificazione del fatto contestano nell’ipotesi di ricettazione ‘lieve’ (art.648, quarto comma, cod. pen.).[OSCURATO:PERSONA] rileva che nell’atto di appello il motivo era stato formulato in manieradel tutto generica, poiché, a fronte della chiara indicazione del parametro ostativo daparte del giudice di primo grado (con riferimento al valore economico del furgonericettato, incompatibile con l’invocata mitigazione della qualificazione giuridica delfatto) si lamentava che il Tribunale avesse “ancorato la propria valutazioneesclusivamente ad un criterio di carattere prettamente economico, trascurando ognialtro parametro tra quelli indicati dalla S.C., come quello della modalità dell’azione”.Così facendo, il motivo d’appello incorreva in una doppia genericità: in primo luogoperché non confutava l’asserzione, corrispondente ad un apprezzamento di fattoeffettuato dal giudice, che il valore di un furgone possa esorbitare dal concetto di‘lievità’ necessario ai fini della richiesta riqualificazione; in secondo luogo, perché nonsi è peritato di indicare quali profili della modalità dell’azione potessero avere talesignificato ‘mitigante’ da compensare il parametro indicato dal giudice e far cosìguadagnare all’imputato l’applicazione dell’invocata attenuante.dovendo la parte istante ‘vestire’ la propria richiesta, cioè fornire quegli elementi suiquali richiede che il giudice eserciti la propria funzione, accogliendo o respingendol’istanza.

Alla luce di tale genericità originaria del motivo, va ribadito il principiosecondo il quale l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivipuò essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc.pen. (cfr., Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, PG in proc.

P, Rv. 271193 - 01) e che,per altro verso, deve ritenersi inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso percassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso inconsiderazione un motivo di appello inammissibile ab origine, in quanto l'eventualeaccoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudiziodi rinvio (Sez 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01; Sez. 2, n. 10173del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 – 01).3.3 Il terzo motivo (relativo alla mancata applicazione della causa di esclusionedella colpevolezza) è manifestamente infondato, in presenza di una sentenza chefonda il diniego di applicazione del beneficio di cui all’art. 131 bis cod. pen. sul valoredel mezzo e sulla presenza di due precedenti per ricettazione con effetto ostativo,parametri del tutto sufficienti, e sufficientemente ponderati in sentenza, da precluderel’applicazione dell’istituto.4.

Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] pecca di genericità, in particolaredi aspecificità, per mancato confronto con il testo della motivazione, in relazione allaaffermazione di responsabilità.Si lamenta, infatti, che la condanna sia avvenuta a dispetto del mancatorinvenimento di tracce papillari dell’imputato sul furgone ricettato, prova che invece,aveva ‘inchiodato’ gli altri correi, ma non si considera che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] conseguenza (i) dell’identificazione dell’abbigliamento di uno dei fuggitivi – ungiubbotto con una vistosa scritta – in quello trovato indosso all’imputato al momentodel fermo, qualche momento dopo, presso la propria abitazione, alle prime oredell’alba; (ii) delle circostanze di luogo e di tempo – nonché delle condizioni – in cuil’imputato è stato rinvenuto, poco dopo la segnalazione dell’abbandono del mezzoricettato, da parte di un gruppo di giovani; (iii) della presenza, sui guanti rinvenutinella sua immediata disponibilità, di tracce biologiche di due degli altri imputati, oltre aquelle del [OSCURATO:PERSONA] stesso.Con tali dati, posti alla base della affermazione di responsabilità, il motivo diricorso non si confronta, scadendo nella aspecificità, che si configura per la mancanzadi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni delgiudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art.591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017,Galtelli, Rv. 268823; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

D’altraparte, la circostanza che sia stata attinta dal motivo una sola delle rationes decidendiche sorreggevano il provvedimento, rende ragione del difetto di specificità, ove gliulteriori elementi fondanti della responsabilità siano autonomi ed autosufficienti (Sez.3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272448 - 01).Del tutto generico, oltre che manifestamente infondato è anche il secondo motivodel ricorso [OSCURATO:PERSONA], che denuncia la genericità della decisione di negare all’imputatola detenzione domiciliare, a dispetto di una motivazione particolarmente dettagliata edargomentata - anche con puntuale elenco dei precedenti ostativi -, esercizio del tuttoadeguato della discrezionalità del giudice di merito nell’ambito sanzionatorio.5.

I due ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati unitariamente peridentità di motivi, di modalità di esposizione e di genericità espositiva.Sotto quest’ultimo aspetto, risulta di immediata evidenza che si tratta, infatti, diabbozzi di ricorsi, in cui i temi della responsabilità ed i vari aspetti del trattamentosanzionatorio sono affrontati, senza un reale approfondimento o un confronto effettivocon la motivazione, sintetizzando dei punti (elencati, in effetti, per punti) privi dicollegamento tra di loro o con la sentenza contestata.I primi tre motivi di ciascun ricorso (identici nella formulazione, a dispetto dellevariazioni linguistiche, e, pertanto, esaminabili unitariamente) non sono altro che laermetica riproposizione di argomenti attinenti alla valutazione del materiale probatorio(sull’elemento oggettivo e soggettivo del reato), non consentiti in questa sede ecomunque manifestamente infondati, attesa la logicità della affermazione diresponsabilità (da pg.

8. per [OSCURATO:PERSONA] e da pg.10 per [OSCURATO:PERSONA])L’unico motivo non comune (il quarto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sulla mancataammissione della perizia psichiatrica) denuncia l’apoditticità della decisione di negarel’accertamento peritale sulle condizioni dell’imputato, senza considerare che l’interapagina 8 della sentenza è dedicata alla questione, fornendo una risposta del tuttoadeguata e logica ai dubbi posti dalla difesa.6.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso, il 28 maggio 2026Il Consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1996TURCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/09/1974CANNIZZARO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/12/1994avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE D'APPELLO DICALTANISSETTAVisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];uditi:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]’ CUTINI del Foro di Gela, in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] nonché dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]del Foro di Gela in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato aimotivi di ricorso dei colleghi che sostituiva, chiedendone l'accoglimento;l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]’ CUTINI, altresì, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] GIANFRANCOe [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito i motivi dei rispettivi ricorsi e neha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Caltanissetta haconfermato la sentenza del Tribunale di Gela, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] il furto di un motoveicolo e la ricettazione di un furgone e tutti gli altri imputati perla ricettazione del medesimo veicolo commerciale.2. Gli imputati, con atti distinti, hanno presentato ricorso per cassazione.2.1 [OSCURATO:PERSONA] deduce:- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova dellaresponsabilità per il delitto di furto contestato al capo A di imputazione e per il delittodi ricettazione contestato al capo B;- violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della penasostitutiva della detenzione domiciliare.2.2 [OSCURATO:PERSONA] deduce:-violazione di legge e vizio di motivazione per motivazione apparente e mancatoeffettivo esame delle deduzioni difensive;- violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b ed e, cod. proc.pen., in relazione all'art. 648 cpv. cod. pen.;-violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen.in relazione all'art. 131 bis cod. pen..2 3 [OSCURATO:PERSONA] deduce:- violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta illogicità dellamotivazione sulla responsabilità dell'imputato;- violazione di legge ex art. 606 lett. b cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648cod. pen. e 192 cod. proc. pen. per mancata prova dell'elemento soggettivo del reatodi ricettazione;- vizio di motivazione ex art. 606 lett. e cod. proc. pen. per travisamento dellaprova e omessa valutazione di elementi decisivi;- violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen.per illegittimo rigetto della richiesta di perizia psichiatrica.2.4 [OSCURATO:PERSONA] deduce:- violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen.in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. per travisamento della prova emancato rispetto della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio;-violazione di legge ex art. 606 lett. b cod. proc. pen. in relazione all'art. 648 cod.pen. - mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione;- vizio di motivazione ex art. 606 lett. e cod. proc. pen. - motivazione apparente emancata valutazione delle prove alternative.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili, poiché basati su motivi manifestamente infondati,generici o non consentiti, per le ragioni che si vanno ad illustrare.2. Trattandosi di ricorsi che vertono su temi sovrapponibili, appare opportuno, pernon appesantire la trattazione, indicare i principi cui il [OSCURATO:PERSONA] si deve attenere nelloscrutinio sulle impugnazioni degli imputati e che più largamente sono stati applicati nelvaglio svolto, sia quanto alle doglianze concernenti il giudizio di colpevolezza che conriferimento a quelle sul trattamento sanzionatorio, onde poterli poi eventualmenterichiamare nei paragrafi successivi e chiarirne, di volta in volta, la specifica incidenzaquanto alle singole posizioni. Questa premessa è tanto più necessaria in presenza diricorsi – tutti quelli oggi in trattazione – che dipartono dai corretti canoni interpretativinecessari per l’accesso al giudizio di legittimità. Ciò è innanzi tutto dimostrato dallacircostanza che buona parte delle doglianze è versata in fatto, contravvenendoall'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio pressola Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione deglielementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle delgiudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non lecompete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura"degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in viaesclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimitàla mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazionedelle risultanze processuali; l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo delladecisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato allaCorte di cassazione essere limitato — per espressa volontà del legislatore — ariscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti delladecisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazionidi cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la lororispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi dierrore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nelrispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte,cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione;Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Non vi è spazio, dunque, per l'autonoma adozionedi nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dalricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativarispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015,Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv.235507). In quest'ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur aseguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dallalegge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento delfatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi dimerito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola ealtri, Rv. 238215).2.1 A dimostrazione del fatto che ci si trovi innanzi al tentativo (consapevole omeno) di conseguire la terza valutazione in fatto, v’è poi la circostanza chepraticamente tutti i ricorsi, in ciascuno dei motivi, menzionino promiscuamente egenericamente la violazione di legge e un indistinto vizio di motivazione (a volte, manon sempre, riferendosi all’art. 606, lett. e, cod. proc. pen., nella sua globalità) senzaalcuna ulteriore specificazione.Tali modalità redazionali non considerano che, secondo l’orientamentoassolutamente consolidato di questa Corte (da ultimo Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma1, lett. e) cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), hal'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — diindicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti siacontraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudicedi legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervoindifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio. E d’altro canto(ulteriore improprietà redazionale e concettuale riscontrata in più ricorsi e più motivi),la medesima pronunzia delle Sezioni Unite (Filardo, sul punto massimata: Rv. 280027)ha altresì sancito che non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca laviolazione dell'art. 192 cod. proc. pen. anche se in relazione agli artt. 125 e 546,comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione deglielementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connessealla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1,lett. b o c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità,nullità, inammissibilità o decadenza.2.2 Ancora due punti debbono essere affrontati, prima di esaminare i singolimotivi di ciascun ricorso.Il primo è relativo alla ripetitività di molti, se non tutti, i motivi proposti: si tratta,in sostanza, della riproposizione in questa sede delle doglianze avanzate già con l’attodi appello (e, ancor prima, nelle conclusioni di primo grado, come trasposte in atti),alle quali la Corte d’appello, come la sentenza di primo grado, hanno fornito adeguatarisposta. In tali casi, il ricorso per cassazione è inammissibile poiché fondato su motiviche si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di unacritica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri,Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).Infine, ancora in linea generale, ma con specifico riferimento questa volta agliaspetti sanzionatori, è d’uopo richiamare il principio consolidato in forza del quale ogniaspetto del trattamento sanzionatorio, dall’entità della pena, al riconoscimento diaggravanti ed attenuanti, dall’applicazione della continuazione fino alla particolaretenuità del fatto, ovvero ad ogni aspetto trattamentale o beneficiale, appartiene alprecinto esclusivo del giudice di merito, che vi esercita una discrezionalità nonsindacabile in questa sede, laddove essa sia adeguatamente giustificata in unamotivazione che sia non contraddittoria e priva di manifeste illogicità.3. Dopo aver delineato la griglia metodologica posta a base dell'analisi dei ricorsipresentati dagli imputati, si osserva quanto segue in relazione a ciascuno di essi.3.1 [OSCURATO:PERSONA] denuncia innanzitutto il vizio di motivazione e la violazione di leggecontestando in particolare il mancato effettivo esame delle deduzioni difensive.La doglianza, in sostanza, si incentra sulla insufficienza degli accertamentipapillari che collocano due impronte dei polpastrelli dell'imputato sul furgone ricettato(una interna ed una esterna) a dimostrare il dolo specifico dell'imputato e laconsapevolezza dell'origine illecita del mezzo (un [OSCURATO:PERSONA]).Questa prospettazione è la ‘classica’ questione di merito non consentita in questasede, richiedendosi la rivalutazione (la terza) del fatto, già effettuata dai giudici dimerito e non esperibile in questa sede. Qui è sufficiente osservare come la ‘doppiaconforme’ abbia già smentito la tesi difensiva evidenziando (sia in primo grado, conriferimento al [OSCURATO:PERSONA], sia in appello, con riferimento ad altro imputato) che la presenzadelle impronte, unitamente alla fuga degli occupanti del mezzo, con abbandono dellostesso, siano dimostrativi della consapevolezza dell’origine quanto meno sospetta delbene e del dolo quanto meno eventuale nella detenzione ricettatoria dello stesso.Sempre in tema di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], va poi confutata la tesi deltravisamento del fatto da parte della Corte. La tesi, prospettata a pg. 10, è basatasulla non corretta trascrizione del passaggio motivazionale. Infatti, non corrisponde alvero che la Corte a pg. 3 della motivazione, come riportata nel ricorso, abbiacircoscritto il rinvenimento delle impronte del [OSCURATO:PERSONA] “all’interno del furgone ricettato”,visto che il passaggio della motivazione, letto correttamente, parla di ‘presenza delletracce digitali nn. 35 e 36 – quelle riferibili a [OSCURATO:PERSONA], n.d.r. – rinvenute all’interno edall’esterno del [OSCURATO:PERSONA]’). In ogni caso, la tesi difensiva del travisamento non è‘spendibile’ in cassazione a fronte di una ‘doppia conforme’, senza impegnarsi adimostrare la difformità tra gli accertamenti fattuali del secondo giudice rispetto alprimo (ex multis, da ultimo: Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01).Infine, per concludere sul primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], va esclusa lafondatezza della doglianza ‘di costituzionalità’ dell’accertamento della responsabilitàdell’imputato, per aver la Corte preso atto della mancata spiegazione da partedell’imputato della presenza delle sue impronte papillari sul veicolo, atteso ilprecedente di questa stessa Sezione secondo cui la presenza di impronte papillari suun oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce sufficiente prova di colpevolezzanei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicché un'eventualecontraria dimostrazione può provenire solo da quest'ultimo (Sez. 2, n. 9963 del02/02/2022, Cosco, Rv. 282795 – 02), senza che ciò implichi inversione dell’onereprobatorio.3.2 Con il secondo motivo si lamenta la mancata risposta alla doglianza avanzatain appello (all’esordio della parte dedicata al trattamento sanzionatorio – pg. 4 e 5) inrelazione alla riqualificazione del fatto contestano nell’ipotesi di ricettazione ‘lieve’ (art.648, quarto comma, cod. pen.).[OSCURATO:PERSONA] rileva che nell’atto di appello il motivo era stato formulato in manieradel tutto generica, poiché, a fronte della chiara indicazione del parametro ostativo daparte del giudice di primo grado (con riferimento al valore economico del furgonericettato, incompatibile con l’invocata mitigazione della qualificazione giuridica delfatto) si lamentava che il Tribunale avesse “ancorato la propria valutazioneesclusivamente ad un criterio di carattere prettamente economico, trascurando ognialtro parametro tra quelli indicati dalla S.C., come quello della modalità dell’azione”.Così facendo, il motivo d’appello incorreva in una doppia genericità: in primo luogoperché non confutava l’asserzione, corrispondente ad un apprezzamento di fattoeffettuato dal giudice, che il valore di un furgone possa esorbitare dal concetto di‘lievità’ necessario ai fini della richiesta riqualificazione; in secondo luogo, perché nonsi è peritato di indicare quali profili della modalità dell’azione potessero avere talesignificato ‘mitigante’ da compensare il parametro indicato dal giudice e far cosìguadagnare all’imputato l’applicazione dell’invocata attenuante.dovendo la parte istante ‘vestire’ la propria richiesta, cioè fornire quegli elementi suiquali richiede che il giudice eserciti la propria funzione, accogliendo o respingendol’istanza. Alla luce di tale genericità originaria del motivo, va ribadito il principiosecondo il quale l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivipuò essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc.pen. (cfr., Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, PG in proc. P, Rv. 271193 - 01) e che,per altro verso, deve ritenersi inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso percassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso inconsiderazione un motivo di appello inammissibile ab origine, in quanto l'eventualeaccoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudiziodi rinvio (Sez 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01; Sez. 2, n. 10173del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 – 01).3.3 Il terzo motivo (relativo alla mancata applicazione della causa di esclusionedella colpevolezza) è manifestamente infondato, in presenza di una sentenza chefonda il diniego di applicazione del beneficio di cui all’art. 131 bis cod. pen. sul valoredel mezzo e sulla presenza di due precedenti per ricettazione con effetto ostativo,parametri del tutto sufficienti, e sufficientemente ponderati in sentenza, da precluderel’applicazione dell’istituto.4. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] pecca di genericità, in particolaredi aspecificità, per mancato confronto con il testo della motivazione, in relazione allaaffermazione di responsabilità.Si lamenta, infatti, che la condanna sia avvenuta a dispetto del mancatorinvenimento di tracce papillari dell’imputato sul furgone ricettato, prova che invece,aveva ‘inchiodato’ gli altri correi, ma non si considera che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] conseguenza (i) dell’identificazione dell’abbigliamento di uno dei fuggitivi – ungiubbotto con una vistosa scritta – in quello trovato indosso all’imputato al momentodel fermo, qualche momento dopo, presso la propria abitazione, alle prime oredell’alba; (ii) delle circostanze di luogo e di tempo – nonché delle condizioni – in cuil’imputato è stato rinvenuto, poco dopo la segnalazione dell’abbandono del mezzoricettato, da parte di un gruppo di giovani; (iii) della presenza, sui guanti rinvenutinella sua immediata disponibilità, di tracce biologiche di due degli altri imputati, oltre aquelle del [OSCURATO:PERSONA] stesso.Con tali dati, posti alla base della affermazione di responsabilità, il motivo diricorso non si confronta, scadendo nella aspecificità, che si configura per la mancanzadi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni delgiudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art.591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017,Galtelli, Rv. 268823; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). D’altraparte, la circostanza che sia stata attinta dal motivo una sola delle rationes decidendiche sorreggevano il provvedimento, rende ragione del difetto di specificità, ove gliulteriori elementi fondanti della responsabilità siano autonomi ed autosufficienti (Sez.3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272448 - 01).Del tutto generico, oltre che manifestamente infondato è anche il secondo motivodel ricorso [OSCURATO:PERSONA], che denuncia la genericità della decisione di negare all’imputatola detenzione domiciliare, a dispetto di una motivazione particolarmente dettagliata edargomentata - anche con puntuale elenco dei precedenti ostativi -, esercizio del tuttoadeguato della discrezionalità del giudice di merito nell’ambito sanzionatorio.5. I due ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati unitariamente peridentità di motivi, di modalità di esposizione e di genericità espositiva.Sotto quest’ultimo aspetto, risulta di immediata evidenza che si tratta, infatti, diabbozzi di ricorsi, in cui i temi della responsabilità ed i vari aspetti del trattamentosanzionatorio sono affrontati, senza un reale approfondimento o un confronto effettivocon la motivazione, sintetizzando dei punti (elencati, in effetti, per punti) privi dicollegamento tra di loro o con la sentenza contestata.I primi tre motivi di ciascun ricorso (identici nella formulazione, a dispetto dellevariazioni linguistiche, e, pertanto, esaminabili unitariamente) non sono altro che laermetica riproposizione di argomenti attinenti alla valutazione del materiale probatorio(sull’elemento oggettivo e soggettivo del reato), non consentiti in questa sede ecomunque manifestamente infondati, attesa la logicità della affermazione diresponsabilità (da pg. 8. per [OSCURATO:PERSONA] e da pg.10 per [OSCURATO:PERSONA])L’unico motivo non comune (il quarto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sulla mancataammissione della perizia psichiatrica) denuncia l’apoditticità della decisione di negarel’accertamento peritale sulle condizioni dell’imputato, senza considerare che l’interapagina 8 della sentenza è dedicata alla questione, fornendo una risposta del tuttoadeguata e logica ai dubbi posti dalla difesa.6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso, il 28 maggio 2026Il Consigliere relatore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 24055/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris