CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16179/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] principale-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Andriano-controricorrente, ricorrente incidentale-avverso la sentenza n. 3882/2020 della Corte d’appello di Roma,depositata il 31-7-2020.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7-5-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31014/2020Numero sezionale 1204/2026Numero di raccolta generale 16179/2026Data pubblicazione 25/05/20261. Con sentenza n. 774/2015 depositata il 3-4-2015 il Tribunale diTivoli, rigettate le eccezioni preliminari del convenuto [OSCURATO:PERSONA] accogliendo la domanda dell’attrice [OSCURATO:PERSONA], ha sciolto lacomunione ereditaria del compendio immobiliare del defunto LorenzoMarini, assegnando i beni secondo il terzo progetto divisionale delconsulente d’ufficio e ponendo a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed ElisabettaMarini i conguagli; ha compensato le spese di lite.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello principale, [OSCURATO:PERSONA] incidentale avente a oggetto la compensazione delle spese diprimo grado, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto in via riconvenzionalela condanna dell’appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 cod.proc. civ., in via subordinata nell’importo di euro 23.327,48 pariall’ammontare delle spese di lite sborsate per il giudizio di primo grado.La Corte d’appello di Roma ha deciso con sentenza n. 3882/2020depositata il 31-7-2020.In dispositivo la sentenza ha rigettato l’appello principale, haaccolto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e condannato DomenicoMarini al pagamento della metà delle spese del doppio grado di giudizioa favore di [OSCURATO:PERSONA] e per lei ai difensori antistatari, compensandol’altra metà; liquidando le spese per l’intero in euro 20.000,00 per ilprimo grado e in euro 20.000,00 per il secondo grado, oltre accessori.In motivazione la sentenza, per quanto rileva in relazione ai motividi ricorso proposti, ha rigettato il primo motivo di appello con il qualeDomenico [OSCURATO:PERSONA] si lamentava del fatto che il giudizio non fosse statosospeso ex art. 295 cod. proc. civ. in attesa della definizione dell’altracausa pendente tra le parti e avente a oggetto la divisione dei benimobili compresi nell’eredità di [OSCURATO:PERSONA].In ordine all’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] inrelazione alla compensazione delle spese di lite di primo grado, haNumero registro generale 31014/2020Numero sezionale 1204/2026Numero di raccolta generale 16179/2026Data pubblicazione 25/05/2026rilevato che nel giudizio di divisione in genere le spese eranocompensate, in quanto il giudizio giungeva a risultato di cuibeneficiavano tutti i coeredi; ha aggiunto che vi era stata unasoccombenza parziale di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva vistorigettarsi sia le eccezioni preliminari, sia la domanda riconvenzionale epertanto ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] doveva essere condannatoalla rifusione delle spese del primo grado di giudizio nei confronti diLucia [OSCURATO:PERSONA], compensando le spese al cinquanta per cento consideratala soccombenza parziale.Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in ordine alla condanna ex art. 96 cod. proc. civ., ha dichiaratodi accoglierla nei limiti della condanna alle spese del primo grado digiudizio, mancando la prova di ulteriori danni. Infine, ha dichiarato chele spese seguivano la soccombenza.3. Contro la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, nel quale haproposto tre motivi di ricorso incidentale.A sua volta [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, nel quale haproposto un motivo di ricorso incidentale.In data 24-4-2026 è stato depositato atto di rinuncia al ricorsoprincipale e agli atti del giudizio di cassazione ex art. 390 cod. proc.civ., sottoscritto personalmente dal ricorrente e dal suo difensore enotificato alle controricorrenti; nell’atto di rinuncia il ricorrente ha datoerano stati formulati i primi due motivi di ricorso, è stato definito conordinanza della Cassazione n. 6468/2025.All’esito della camera di consiglio del 7-5-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.Numero registro generale 31014/2020Numero sezionale 1204/2026Numero di raccolta generale 16179/2026Data pubblicazione 25/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. La Corte osserva che la rinuncia al ricorso principale, rispettosadelle previsioni dell’art. 390 cod. proc. civ. e che non necessita diadesione delle controparti per produrre effetto, impone la dichiarazionedi estinzione parziale del giudizio.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R.30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributounificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Cass. Sez. 3 5-12-2023n. 34025).2. Si deve procedere alla disamina dei ricorsi incidentali, in quantoè stato enunciato già da Cass. Sez. U 2-5-2011 n. 8925 il principiosecondo il quale la rinuncia all’impugnazione principale non determinal’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva, che va quindiesaminata (nello stesso senso, per tutte, Cass. Sez. 1 4-10-2024 n.26064, Cass. Sez. 6-1 3-5-2022 n. 13888, Cass. Sez. 3 14-3-2022 n.8116). Secondo quanto ritenuto dalle Sezioni Unite, la previsionedell’art. 334 co. 2 cod. proc. civ. non trova applicazione nell’ipotesi dirinuncia all’impugnazione principale; ciò in quanto, non avendo la partedestinataria della rinuncia alcun potere di opporsi all’iniziativadell’avversario, l’ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelledell’inammissibilità e dell’improcedibilità dell’impugnazione principalefinirebbe per rimettere l’esito dell’impugnazione incidentale tardivaall’esclusiva volontà dell’impugnante principale.3. Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi degliartt. 156 co. 2 e 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] che il dispositivo della sentenza impugnata ha dichiarato diaccogliere l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e ha condannatoDomenico [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della metà delle spese del doppio gradodi giudizio; lamenta la mancanza in dispositivo della pronuncia che lariguarda e aggiunge di avere proposto istanza di correzione di erroreNumero registro generale 31014/2020Numero sezionale 1204/2026Numero di raccolta generale 16179/2026Data pubblicazione 25/05/2026materiale, per il fatto che nella motivazione della sentenza la suadomanda ex art. 96 cod. proc. civ. era stata accolta nei limiti dellacondanna alle spese del primo grado di giudizio e quindi la sommaliquidata dal Tribunale di euro 20.000,00 le era stata riconosciuta.Evidenzia che l’istanza di correzione dell’errore materiale è statarigettata e sostiene che l’illegittimità della sentenza sia evidente, inquanto la sua domanda riconvenzionale era stata accolta inmotivazione, ma la discrasia tra dispositivo e motivazione deve essererisolta nel senso della prevalenza del dispositivo.3.1. Il motivo è fondato.La sentenza impugnata ha dichiarato nella motivazione, a pag. 7,“Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA],in ordine alla condanna ex art. 96 c.p.c., mancando la prova di specificidanni ulteriori subiti, la stessa va accolta nei limiti della condanna allespese del primo grado di giudizio”. In dispositivo, invece, mancaqualsiasi pronuncia sulla domanda ex art. 96 cod. proc. civ., oltre chesul riparto delle spese di lite tra l’appellante [OSCURATO:PERSONA] el’appellata [OSCURATO:PERSONA].Sussiste, pertanto, un contrasto irriducibile tra motivazione edispositivo, non essendo consentito, neppure attraverso la lorointerpretazione congiunta, capire quale sia stata la statuizione dellasentenza impugnata sulla domanda riconvenzionale, e cioè se ladomanda riconvenzionale sia stata accolta o rigettata. Per questo,ricorrono i presupposti per applicare l’indirizzo della giurisprudenza dilegittimità secondo il quale il contrasto insanabile tra motivazione edispositivo della sentenza, che non consente di individuare lastatuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di unadelle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, determina lanullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156 co. 2 cod. proc. civ. (Cass.Numero registro generale 31014/2020Numero sezionale 1204/2026Numero di raccolta generale 16179/2026Data pubblicazione 25/05/2026Sez. 6-5 19-12-2022 n. 37079, Cass. Sez. 2 12-3-2018 n. 5939, Cass.Sez. 1 17-12-2008 n. 29490).4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. perl’omessa pronuncia sulla liquidazione delle spese del giudizio a suofavore.4.1. Il motivo, da qualificare esattamente come proposto perviolazione ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. dell’art. 112 cod. proc. civ.,è fondato, in quanto nel dispositivo della sentenza non vi è alcunapronuncia sulle spese di lite relative alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].Non si può ritenere che la pronuncia a lei relativa sia nella motivazione,laddove si legge “Le spese seguono la soccombenza e sono liquidatecome da dispositivo”, in quanto la mancata liquidazione delle spese indispositivo a favore di [OSCURATO:PERSONA] non consente neppure dicogliere che la pronuncia sull’applicazione del principio di soccombenzasia a lei riferita.5. Con il suo terzo motivo di ricorso incidentale la ricorrenteincidentale [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 92 cod. proc. civ., per essere state compensate parzialmentele spese di giudizio.5.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quantola pronuncia di parziale compensazione delle spese di lite non riguardala posizione di [OSCURATO:PERSONA], ma solo quella di [OSCURATO:PERSONA].6. Con il suo unico motivo di ricorso incidentale la ricorrenteincidentale [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione degli artt. 91, 92 e 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata compensatoparzialmente le spese di primo e di secondo grado; sostiene che ilrigetto integrale dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] e l’accoglimentodell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto indurre la Corted’appello a individuare la parte integralmente soccombente inNumero registro generale 31014/2020Numero sezionale 1204/2026Numero di raccolta generale 16179/2026Data pubblicazione 25/05/2026Domenico [OSCURATO:PERSONA]; aggiunge che la sentenza non ha neppure indicatoqualche ragione di compensazione delle spese di lite, con conseguentedifetto assoluto di motivazione.6.1. Il motivo è infondato con riferimento alla parzialecompensazione delle spese di lite di primo grado.La sentenza, nell’esaminare l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] a oggetto l’integrale compensazione delle spese di lite di primogrado, ha richiamato il principio secondo il quale sono compensate lespese necessarie per la divisione; ha aggiunto che nella fattispecie viera stata una soccombenza di [OSCURATO:PERSONA], il quale si era vistorigettare sia le eccezioni preliminari sia la domanda riconvenzionale equindi, considerando la sua soccombenza parziale, ha dichiarato dicompensare le spese per la metà.La pronuncia si sottrae alle critiche, perché nella sostanza èrispettosa del principio secondo il quale nei procedimenti di divisionegiudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vannoposte a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interessedei condividenti; trova applicazione la regola della soccombenza esussiste la facoltà di disporre la compensazione soltanto conriferimento alle spese che, secondo il prudente apprezzamento delgiudice di merito, siano conseguite a eccessive pretese o inutiliresistenze alla divisione, cioè all’ingiustificato comportamento dellaparte (Cass. Sez. 2 24-1-2020 n. 1635, Cass. Sez. 2 8-10-2013 n.22903, Cass. Sez. 2 13-2-2006 n. 3083, Cass. Sez. 2 15-5-2002 n.7059). Nella fattispecie la sentenza impugnata, con apprezzamentoimmune da vizi logici e giuridici e perciò estraneo al sindacato dilegittimità, ha valutato inutile l’opposizione alla divisione manifestatadal convenuto in termini che comportavano la condanna alla rifusionedelle spese di primo grado esclusivamente per la quota della metà.Numero registro generale 31014/2020Numero sezionale 1204/2026Numero di raccolta generale 16179/2026Data pubblicazione 25/05/20266.2. Il motivo è, invece, fondato con riferimento alla parzialecompensazione delle spese di lite di secondo grado.Le ragioni addotte a fondamento della regolamentazione dellespese di lite di primo grado non valevano, in sé e automaticamente,anche a giustificare la parziale compensazione delle spese di lite disecondo grado; nessun argomento nella motivazione della sentenzaimpugnata è stato svolto al fine di esplicitare il concetto che la parzialecompensazione valesse anche per le spese di secondo grado. Alcontrario, nella motivazione, alla fine e prima della dichiarazionerelativa al raddoppio del contributo unificato, si legge “le speseseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo”, facendointendere che il rigetto dell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] el’accoglimento dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] comportasse cheil primo sarebbe stato, in dispositivo, condannato alla rifusione a favoredella seconda delle spese di appello. Quindi, vi è affermazione incontraddizione insanabile con la statuizione di parziale compensazionedelle spese di lite di secondo grado contenuta del dispositivo. Perquesto sul punto la sentenza, non consentendo di comprendere ilragionamento svolto dal giudicante, non rispetta neppure il minimocostituzionale entro il quale è circoscritto il sindacato di legittimità(Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053, per tutte).7. In conclusione, va dichiarata l’estinzione parziale del giudizio dicassazione in relazione al ricorso principale.Sono invece accolti i due ricorsi incidentali nei termini di cui inmotivazione; la sentenza impugnata è cassata limitatamente ai motiviaccolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, la quale deciderà i profili sulle spese facendoapplicazione dei principi enunciati nella presente decisione e si atterràa quanto sopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio dicassazione.Numero registro generale 31014/2020Numero sezionale 1204/2026Numero di raccolta generale 16179/2026Data pubblicazione 25/05/2026 P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione limitatamente alricorso principale; accoglie il primo e il secondo motivo del ricorsoincidentale di [OSCURATO:PERSONA] e, nei limiti di cui in motivazione, ilricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]; rigetta per il resto il ricorsoincidentale di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo di ricorso incidentale diElisabetta [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motiviaccolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte di cassazione il 7-5-2026.Il Presidente