CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28127/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con separati atti, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della decisione assunta dal Tribunale di Roma, ha confermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e ha ridotto la pena nonché la durata delle sanzioni accessorie irrogate al [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi. 2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 216 legge fall. e 2634, comma 3, cod. civ., lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la penale responsabilità dell'imputato - quale coamministratore e socio unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., nonché socio unico e amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1, - in relazione ad asseriti pagamenti ingiustificati effettuati tra le compagini socali, in assenza di una contabilizzazione e fatturazione delle stesse, senza considerare che, invece, le stesse avrebbero dovuto procurare alla destinataria una "iniezione di liquidità" in un periodo di crisi e che, in ogni caso, le operazioni avevano comportato un vantaggio "compensativo" per entrambe le società. 2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 216 legge fall. e 43 cod. pen., lamenta che la corte territoriale, pur avendo riconosciuto il tentativo dell'imputato di risanare la società in difficoltà, ha ravvisato la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto contestato. 2.3 Con il terzo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 216, comma 3, legge fall. e 157 cod. pen., lamenta l'omessa riqualificazione del delitto contestato nella fattispecie di bancarotta preferenziale e l'omessa dichiarazione di prescrizione del fatto-reato. 3. Premesso il ruolo di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., svolto da [OSCURATO:PERSONA] in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, il difesnore dell'imputato articola quattro motivi. 3.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 216 legge fall., lamenta che la corte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell'imputato senza considerare la situazione contabile sussistente nel periodo in cui lo stesso cessava dall'incarico, compatibile con la prosecuzione dell'attività. 3.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell'imputato senza procedere a una corretta ricostruzione del periodo di gestione attribuibile allo stesso, senza considerare la documentazione bancaria prodotta, senza valutare il vantaggio compensativo derivante dalle operazioni contestate per entrambe lesocietà, da cui rilevare l'assenza del dolo del delitto. 3.3 Con il terzo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 216, comma 3, legge fall., lamenta l'omessa riqualificazione del delitto contestato nella fattispecie di bancarotta preferenziale e l'omessa valutazione di circostanze, quali l'approvazione del bilancio, ascrivibili al solo [OSCURATO:PERSONA]. 3.4 Con il quarto, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 216 e 217 legge fall., lamenta il difetto del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattive, nonché l'omessa motivazione in merito alla riqualificazione della vicenda nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall, con conseguente dichiarazione di prescrizione del fatto-reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che i ricorsi non presentano profili di inammissibilità, deve darsi atto che il reato contestato agli imputati è stato commesso in data 22 marzo 2013 e che il termine massimo di prescrizione, pari ad anni dodici e mesi sei, è decorso il 22 settembre 2025, al quale devono aggiungersi n. 64 giorni di sospensione per pandemia da Covid-19, da cui la prescrizione del reato è intervenuta in data 25 novembre 2025. 2. Ciò posto, non risultano elementi che inducono al proscioglimento nel merito degli imputati ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. E' consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice è legittimato a pronunciare una sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. solo nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274- 01). Nel caso di specie, le doglianze dei ricorrenti, lungi dall'evidenziare elementi indicativi della insussistenza del reato addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio che, tuttavia, è inibito in quanto, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, poiché il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275- 01).[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione; P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] siidenteElena [OSCURATO:PERSONA]