CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47902/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del 20 settembre 2021 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce, con cui, l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380 del 2011, e 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, unificati dal vincolo della continuazione; che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la violazione delle disposizioni incriminatrici, non essendo configurabile un concorso fra i reati da queste previsti. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché basato su una censura manifestamente infondata; che a differenza di quanto sostenuto dal difensore nel ricorso, è corretto ritenere l'esistenza di un concorso formale tra i reati oggetto dell'imputazione, in quanto, in quanto non ricorre identità di materia fra la disciplina relativa alla tutela del paesaggio e quella riguardante l'urbanistica (ex plurimis, Sez. 3, n. 12947 del 20/01/2021, Rv. 281203; considerato che il motivo è in ogni caso inammissibile perché propone per la prima volta una doglianza non dedotta in precedenza nel giudizio di appello, ed essendo precluso l'esame di questioni nuove in sede di legittimità; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2